SCRIVERE DIRITTO

 

 

 

"SCRIVERE DIRITTO" è il nuovo blog dello Studio Legale Chiricosta & Crea, nel quale gli avvocati discutono di diritto e comunicazione, di diritto e marketing, e naturalmente di diritto in generale, con il commento delle notizie giuridiche più curiose, o con l'aggiornamento delle attività svolte dallo studio. Gli articoli del blog sono aperti ai commenti (basta cliccare sul titolo), così da permettere l'interazione degli utenti. Il blog non è invece la sede per richiedere pareri on-line, per i quali si rinvia alla scheda "contatti". 

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mar

23

giu

2026

ANCHE I DOCENTI PRECARI POSSONO CHIEDERE GLI ARRETRATI DEL “BONUS DOCENTE”

 

Come noto, la L n. 107/2015 ha introdotto il cd. “bonus docente”, pari ad € 500 annui per ogni anno scolastico da utilizzare per la formazione e l'aggiornamento, tramite una carta che permette il rimborso di spese finalizzate appunto alla formazione del docente.

 

Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 individuava i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali,…”.

 

Tuttavia questo sistema integrava un’ingiusta (e ingiustificabile) discriminazione contro i docenti precari, non solo alla luce degli artt. 3, 35 e 97 della nostra Costituzione, ma anche contro la normativa comunitaria ed in particolare la Direttiva n. 1999/70/CE.

 

Su questa discriminazione si sono quindi espressi, il Consiglio di Stato, Settima Sezione, con la sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842, la  Corte di Giustizia Europea (con la storica sentenza C-268/24, e anche Corte di Cassazione del 27/10/2023, che hanno riconosciuto il diritto al bonus docenti anche ai docenti non di ruolo (purché con contratto annuale fino al 30 giugno).

 

Se sei un docente precario ed hai svolto supplenze annuali, potresti aver diritto agli arretrati degli ultimi 5 anni, prescrizione prevista per i crediti da lavoro.

 

Se invece non sei più in servizio, potresti chiedere il pagamento degli ultimi 10 anni a titolo di risarcimento danni (e quindi con ordinaria prescrizione decennale).

 

Per verificare se hai i requisiti per chiedere il rimborso e per conoscere i dettagli della procedura, il nostro studio è a tua disposizione.

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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sab

13

giu

2026

CLASS ACTION CONTRO ACQUAENNA

CLASS ACTION CONTRO ACQUAENNA

IL Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso (RG 613/2026) presentato dal comitato “SenzAcquaEnna”, rappresentativo di 181 utenti, ed ha aperto la procedura di Class Action contro Acqua Enna, colpevole di aver richiesto in bolletta il pagamento degli oneri di fognatura e depurazione, ma di non aver contraccambiato con un servizio adeguato, come verificato dai controlli ARPA dal 2017 in poi, controlli che hanno portato anche a dei risvolti penali.

 

Contestualmente il comitato ha chiesto anche l’annullamento delle cd. “partite pregresse”, presenti in bolletta ma non meglio giustificate.

 

In pratica qualunque utente di AcquaEnna può verificare quanto ha pagato dal 2017 in poi relativamente alle voci “fognatura” e “depurazione” (e per le “partite pregresse” anche dal 2016 in poi), e chiederne il rimborso aderendo alla Class Action dal portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia ( a questo link ), in totale autonomia e senza spese.

 

Ovviamente è sempre possibile –anzi , più che opportuno visto il volume di documenti e di calcoli da gestire- avvalersi di un avvocato, ed il nostro studio è a disposizione di tutti gli utenti per informazioni e per aderire alla richiesta di rimborso.

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

10

giu

2026

La nuova omologazione degli autovelox

Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2026 il Governo ha stabilito regole tecniche chiare ed univoche per tutti gli apparecchi di tipo “autovelox”, che richiederanno, per la validità delle multe, che l’apparecchio sia omologato, specificandone i requisiti, superando una questione annosa ed un labirinto di sentenze tra i diversi giudici di pace, che annullavano o confermavano le multe discutendo di omologazione, certificazione, taratura etc, col risultato che spesso l’esito di un ricorso contro una multa per eccesso di velocità dipendeva dal singolo Giudice di Pace competente per territorio (e quindi in pratica dal Comune che aveva eccepito l’infrazione).

 

Da domani il decreto chiarisce che l’unico presupposto utile per confermare la validità della sanzione per eccesso di velocità è  l’”omologazione” (in senso proprio e tecnico) dell’autovelox.

 

Peraltro secondo alcuni studi effettuati dalle associazioni di consumatori più rappresentative, ad oggi il 71% degli apparecchi autovelox presenti sul territorio non supererebbe i severissimi requisiti di omologazione richiesti dal decreto, il che vuol dire che se prendete una multa molto probabilmente avete la possibilità di annullarla dal giudice di pace “scommettendo” sulla mancata omologazione dell’autovelox, circostanza che voi o  il vostro legale potrete facilmente verificare con un'istanza di accesso agli atti preliminare al ricorso.

 

Naturalmente il nostro studio è a disposizione nel caso abbiate bisogno d’aiuto in tal senso.

Avv. Giovanni Chiricosta

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mer

03

giu

2026

INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE

In linea generale, per qualunque categoria di lavoratori dipendenti (pubblici o privati, a tempo indeterminato o meno) l’ordinamento prevede il diritto a quattro settimane all’anno di ferie retribuite.

Più precisamente, il lavoratore matura il diritto alle ferie retribuite mese per mese, in ragione di 1/12 al mese delle ferie cui avrebbe diritto per l’anno intero. I lavoratori non possono rinunciarvi espressamente, né per loro volontà né su proposta del datore di lavoro, ma devono utilizzarle entro i limiti di legge.

Per essere più precisi, dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, secondo il quale tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a un minimo di 4 settimane di ferie all'anno. Di queste, almeno 2 settimane devono essere fruite in modo continuativo nel corso dell’anno di maturazione, mentre le restanti 2 possono essere utilizzate in modo frazionato entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno in cui sono state maturate.

Ciò implica che, entro il 30 giugno di ogni anno, il datore di lavoro deve verificare che le ferie maturate dai lavoratori nei 24 mesi precedenti siano state effettivamente godute. Se le ferie non vengono fruite entro i termini di legge, il datore di lavoro è obbligato a versare in anticipo i contributi INPS relativi alle ferie non godute.

Se il datore di lavoro non “smaltisce” le ferie dei propri dipendenti –concedendole o versando i relativi contributi- può essere soggetto a sanzione amministrativa.

Inoltre il lavoratore ha diritto ad un risarcimento per le ferie non godute, ma solo in due circostanze:

1) se il mancato godimento è dovuto a necessità organizzative aziendali (ossia le ha espressamente chieste e il datore le ha espressamente negate).

2) se è dovuto a circostanze non imputabili al lavoratore (per es. malattia).

Viceversa il datore di lavoro non può obbligare il lavoratore ad andare in ferie, tuttavia l’invito formale a prendere le ferie che resti ineseguito libera il datore di lavoro da responsabilità aggiuntiva (non dai relativi contributi).

In linea generale il mancato godimento delle ferie non è sostituibile da una indennità (proprio per il loro carattere obbligatorio), ma è possibile chiederlo al termine del contratto di lavoro (indipendentemente dal motivo: licenziamento, dimissioni o scadenza).

L’art. 5, co. 8, del D. l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135 del 2012, stabilisce che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. Tale disposizione mira a garantire che il diritto alle ferie

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 8, del D. l. n. 95/2012, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio o per cause imputabili all’amministrazione, al lavoratore spetti la corresponsione di un’indennità sostitutiva. La Corte ha sottolineato che “il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio fondamentale, strettamente connesso alla tutela della salute del lavoratore, e che la sua effettività deve essere garantita anche mediante la corresponsione di un’indennità sostitutiva, qualora la fruizione delle ferie non sia stata possibile per cause non imputabili al lavoratore”.

Più di recente la Corte di Cassazione si è espressa a favore dell’indennizzo delle ferie non godute degli insegnati precari (ossia tutti quelli con scadenza del contratto al 30 giugno). Costoro hanno diritto all’indennizzo per le ferie non godute durante l’anno e ancora sussistenti nel periodo tra il 10 giugno (normale chiusura delle scuole) ed il 30 giugno, periodo normalmente riservato ad esami e scrutini, ma che rende possibile anche il godimento delle ferie non godute prima dagli insegnanti.

La scuola può liberarsi dalla responsabilità solo provando che il dirigente scolastico aveva invitato il docente ad andare in ferie.

Naturalmente queste informazioni di carattere generale vanno integrate con il contratto di lavoro, col proprio contratto collettivo di riferimento e con la propria legislazione di categoria, per cui  per verificare se si ha diritto ad indennità per ferie non godute si consiglia di rivolgersi ad un’associazione di categoria (tipicamente il proprio sindacato di riferimento) e successivamente al nostro studio, per valutare le azioni da intraprendere.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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ven

22

mag

2026

Contabilità e bilancio, pianificazione e controllo per la professione legale

Si ringrazia la LUISS e Cassa Forense per l'ottima formazione ricevuta

sab

16

mag

2026

MONOPATTINO ELETTRICO: OBBLIGHI E DIVIETI

MONOPATTINO ELETTRICO: OBBLIGHI E DIVIETI

 

TARGA

Da oggi, 16/5/2026, è entrato in vigore l’obbligo per chiunque possieda un monopattino elettrico. di dotare il mezzo di un contrassegno identificativo; la cosiddetta targa o targhino, e ne approfitto per ricordarvi an che tutte le regole previste per chi circola con tale mezzo: probabilmente c’è qualcosa che ancora non sapete.

Nel caso di circolazione con mezzo sprovvisto di contrassegno sono previste sanzioni dai 100 ai 400 euro, mentre la pratica per dotarsi di contrassegno ha un costo di circa 35 euro (tra bollo, diritti e costo del contrassegno.

La procedura per dotarsi di contrassegno è relativamente facile: segui le istruzioni riportate al link https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/monopattini-contrassegno-identificativo , ma in generale si tratta di identificarsi con SPID o CIE, scaricare i modelli da compilare e gli importi da pagare, caricare i documenti compilati e le ricevute di pagamento, e fissare un appuntamento presso l’ufficio di motorizzazione più vicino per ricevere il contrassegno da applicare sul proprio monopattino. La procedura può risultare un po’ lunga e complicata, ma ci si può far aiutare dalle apposite agenzie disbrigo pratiche.

 

ASSICURAZIONE RCA

Posticipato al 16 Luglio, invece, l’obbligo di dotarsi di apposita assicurazione RCA per il monopattino, come per qualunque altro veicolo.

 

CASCO

E’ esteso a tutti l’obbligo di indossare il casco, che prima era obbligatorio solo per i conducenti minorenni; il casco deve essere conforme agli standard UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (che per capirci è il casco leggero da bici, non quello da moto), in mancanza si rischiano multe da  € 50 ed € 250.

 

LUCI E FRECCE

E’ previsto l’obbligo di utilizzare luci anteriore bianca e posteriore rossa, per poter circolare dal tramonto all’alba. Nelle stesse ore è altresì previsto l’obbligo di indossare un giubbotto o accessori catarifrangenti, così come è previsto in galleria, indipendentemente dall’orario.

Quanto alle “frecce” –gli indicatori di direzione- la legge prevede un obbligo solo per i produttori di inserirle nei modelli di costruzione successiva al 2022, ma non è prevista una sanzione amministrativa per chi circola con un modello che ne sia sprovvisto.

 

 

ETA’

E’ prevista l’età minima di 14 anni per circolare sulle strade su un monopattino elettrico. I ragazzi di età inferiore possono utilizzarlo, ma solo sulle strade private o escluse dalla libera circolazione. Nessun limite di età, invece, per i classici monopattini a spinta (ma devono comunque avere il casco).

 

CODICE DELLA STRADA

Benché non sia richiesta alcuna patente per guidare un monopattino, si devono comunque rispettare tutte le norme del codice della strada riservati a tutti i veicoli in generale: precedenza, stop, semafori, limiti di velocità etc. etc., per cui, prima di regalare un monopattino ad un minore, assicurarsi che conosca le norme di base.

Nonostante tutto quanto sopra il monopattino elettrico rimane ancora un mezzo utilissimo per circolare in città perchè:

 

non è richiesta la patente (perfetto anche per chi non la ha più…);

 

non inquina;

 

non consuma carburante, ed il risparmio rispetto a qualunque modello di scooter (anche considerando le ricariche della batteria), è incomparabile. Neanche a parlare rispetto al consumo di un’auto.

 

Costa meno di uno scooter o di una bici elettrica.

 

Puoi parcheggiarlo facilmente (ma non ovunque: per il posteggio sul marciapiede è prevista una sanzione da € 41 ad € 168).

 

Nel caso abbiate preso una multa non dite che non vi avevo avvisato, ma casomai potete rivolgervi allo studio per valutare se contestarla.

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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sab

25

apr

2026

Il MEF, la Piattaforma dei Crediti Commerciali e quel curioso paradosso per cui la PA “dimentica” di pagare

 

C’è un momento, nella vita professionale di un avvocato – ma il discorso vale, senza troppe distinzioni, anche per fornitori e imprese – in cui ci si accorge di una singolare anomalia del sistema: si lavora per la Pubblica Amministrazione, si fattura regolarmente (anzi, spesso anticipatamente), e tuttavia il momento del pagamento resta avvolto in una nebbia temporale degna di un romanzo russo.

 

La teoria è lineare: prestazione, fattura, pagamento.


La pratica è più creativa: prestazione, fattura… attesa.

 

Non meno di novanta giorni, nella migliore delle ipotesi. Più frequentemente mesi. Talvolta, un tempo indefinito che trasforma un credito certo – almeno sulla carta – in qualcosa che assomiglia pericolosamente a un NPL, o, tradotto senza anglicismi, a un credito che nessuno si affretta a soddisfare.

A questo punto la domanda non è più “se” si verrà pagati, ma “come” arrivarci.


La prima strada: l’ortodossia dell’esecuzione forzata

La via classica è nota a ogni praticante che abbia superato indenne il primo anno di studio: decreto ingiuntivo sulla fattura scaduta, formula esecutiva, notifica del titolo, precetto, e infine pignoramento – sempre che vi sia qualcosa di utilmente aggredibile, circostanza tutt’altro che scontata quando il debitore è pubblico.

Un percorso formalmente ineccepibile, ma che presenta alcune criticità difficili da ignorare:

  1. richiede un’anticipazione costante di spese vive;
  2. implica tempi non esattamente compatibili con le esigenze di liquidità di un professionista;
  3. non offre comunque una garanzia assoluta di recupero;
  4. soprattutto, si traduce in un’azione giudiziaria contro il proprio cliente.

Ed è qui che il giurista incontra il professionista: perché, nel caso degli avvocati, la questione non è solo tecnica, ma anche deontologica e – se vogliamo essere sinceri – strategica. Agire contro un ente cliente significa, nella maggior parte dei casi, compromettere definitivamente il rapporto, con conseguenze che vanno ben oltre la singola fattura.

 

Spesso, poi, quella fattura non pagata coincide con un anticipo su incarichi destinati a svilupparsi nel tempo. E rinunciare a tutto per recuperare subito qualcosa può non essere la scelta più lungimirante.


La tentazione delle scorciatoie

A questo punto qualcuno potrebbe cedere alla tentazione di percorrere vie “informali”: contatti, solleciti, pressioni più o meno istituzionali… fino a sfiorare territori che è meglio lasciare alla satira piuttosto che alla pratica professionale.

Dopo aver esaurito anche questa fase – che definiamo con benevolenza interlocutoria – resta da chiedersi se esista un’alternativa che non sia né conflittuale né inefficace.

La risposta, sorprendentemente, è sì.


La terza via: la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)

Qui entra in gioco il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con uno strumento che molti conoscono solo di nome ma pochi utilizzano davvero: la Piattaforma dei Crediti Commerciali.

Il meccanismo è, nella sua essenza, semplice:

  1. ci si accredita come fornitore della PA (con un passaggio preliminare “de visu” per i liberi professionisti, retaggio burocratico che meriterebbe una riflessione a parte);
  2. si inserisce la fattura scaduta e non pagata;
  3. si presenta istanza di certificazione del credito.

A questo punto accade qualcosa di interessante: il credito viene formalmente certificato e l’amministrazione viene chiamata a prendere posizione, dovendo indicare una data precisa di pagamento.

 

Non più un generico “provvederemo”, ma un termine certo.


Gli effetti (non banali) della certificazione

La certificazione non è un atto meramente simbolico.

 

Ha, innanzitutto, un valore economico: un credito certificato può essere utilizzato, ad esempio, come garanzia per operazioni finanziarie.

 

Ma soprattutto introduce un elemento di responsabilizzazione: l’ente non è più libero di procrastinare indefinitamente, dovendo fissare – e teoricamente rispettare – una scadenza puntuale.

E se quella scadenza viene disattesa?


Il passaggio decisivo: compensazione o commissario ad acta

In caso di mancato pagamento, il professionista ha due opzioni:

  • utilizzare il credito per compensare debiti fiscali già iscritti a ruolo;
  • oppure attivare la nomina di un commissario ad acta che provveda al pagamento in luogo dell’ente.

Il risultato, in termini pratici, è paragonabile a quello ottenibile con strumenti giurisdizionali come il giudizio di ottemperanza. Ma con alcune differenze che, nella quotidianità, fanno tutta la differenza del mondo:

  1. non comporta costi;
  2. non è qualificato come azione giudiziaria;
  3. non richiede competenze specialistiche di diritto amministrativo;
  4. può essere gestito direttamente dal titolare della partita IVA.

E sì, vale la pena ribadirlo: è gratuito.


Una difficoltà solo iniziale

Dal punto di vista operativo, l’utilizzo della piattaforma non è immediato al primo approccio – un po’ come la fatturazione elettronica agli esordi. Ma, superata la fase iniziale, si riduce a un inserimento dati strutturato.

Con un elemento non secondario: un servizio di assistenza telefonica sorprendentemente efficiente, che rappresenta una rara eccezione nel panorama dei rapporti tra professionista e amministrazione.


Una riflessione conclusiva

Il paradosso resta: lavorare per la Pubblica Amministrazione significa, talvolta, accettare tempi e modalità di pagamento che nessun privato potrebbe permettersi.

 

Ma proprio per questo, conoscere strumenti alternativi all’azione giudiziaria diventa non solo utile, ma quasi necessario. Non si tratta di rinunciare alla tutela giurisdizionale, bensì di saper scegliere, di volta in volta, il percorso più efficiente, meno conflittuale e – perché no – più sostenibile anche sotto il profilo economico e relazionale.

 

Perché, in fondo, il diritto non è solo un insieme di regole da applicare, ma anche un’arte di gestione dei rapporti. E, talvolta, la soluzione migliore è quella che consente di essere pagati senza dover dichiarare guerra al proprio cliente.

 

Quando però la situazione si complica – o quando la valutazione tra le diverse opzioni richiede un’analisi più approfondita – affidarsi a un professionista resta la scelta più prudente: non tanto per “fare causa”, quanto per evitare di farla nel modo sbagliato.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mer

08

apr

2026

OBIETTIVI FORMATIVI 2026 RAGGIUNTI (E SUPERATI)!

Come noto, l’ art 11 della L 31/12/2012, n. 247 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento professionale per gli Avvocati, lasciando al CNF di specificare modi e condizioni per l’assolvimento, ma in linea generale si richiedono 15 crediti formativi annui, di cui almeno 3 in deontologia.

 

Anche quest’anno (come già avvenuto per gli anni precedenti) ho assolto l’obbligo formativo per l’annualità intera largamente in anticipo (in effetti a Febbraio), e per trasparenza pubblico sul sito la schermata di “Riconosco” che lo prova.

 

Ho sempre considerato la formazione continua un obbligo nei miei confronti e della mia professionalità, prima ancora che un obbligo di legge e verso i clienti, tanto e vero che la mia formazione non si ferma certo qui; benché abbia già assolto l’obbligo di legge, e benché purtroppo la piattaforma non consente l’inserimento di altri crediti rispetto ai minimi richiesti per legge, sto continuando la formazione nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, e sto anche seguendo un corso di alta formazione presso la LUISS in contabilità, bilancio, pianificazione e controllo per la professione legale, sempre per crescere, e poter ampliare e migliorare l’offerta di servizi che sono in grado di fornire al cliente.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

01

apr

2026

L’AI Act europeo e la L. 132/2025: la costruzione di un sistema integrato di responsabilità algoritmica

1. La fonte europea: il Regolamento (UE) 2024/1689

 

L’architrave della disciplina è il Regolamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act), entrato in vigore nell’agosto 2024 e destinato a piena applicazione entro il 2026–2027.

La scelta dello strumento normativo non è neutra: il regolamento, a differenza della direttiva, è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali.
Ne deriva un primo effetto sistemico: l’operatore giuridico – e ancor più l’impresa – non può attendere l’intervento del legislatore interno per conformarsi.

L’obiettivo dichiarato è duplice:

  • garantire lo sviluppo dell’innovazione;
  • presidiare diritti fondamentali, sicurezza e trasparenza.

In altri termini, non una normativa “contro” l’intelligenza artificiale, ma una disciplina sull’uso giuridicamente sostenibile della stessa.

 

2. Il concetto di rischio: criterio ordinante dell’intero sistema

L’AI Act si fonda su una nozione di rischio intesa come probabilità e gravità del danno potenziale per interessi giuridicamente protetti.

Non si tratta di una categoria meramente tecnica, ma di una vera e propria clausola generale di sistema, che richiama:

  • il principio di precauzione;
  • la sicurezza dei prodotti;
  • la responsabilità preventiva.

Da qui la nota classificazione:

  1. Rischio inaccettabile → divieto assoluto
    (es. social scoring, manipolazione comportamentale)
  2. Rischio alto → utilizzo consentito ma regolato
    (es. sanità, credito, selezione del personale)
  3. Rischio limitato → obblighi di trasparenza
    (es. chatbot, deepfake)
  4. Rischio minimo → libera utilizzazione

Il dato realmente innovativo è che il diritto non guarda alla tecnologia, ma all’impatto che essa produce.
È una trasposizione, in chiave digitale, del passaggio dalla colpa al rischio come criterio di imputazione.

 

3. Il sistema sanzionatorio europeo

Il regime sanzionatorio ricalca quello del GDPR, ma con soglie, se possibile, ancora più incisive:

  • fino a 35 milioni di euro o 7% del fatturato globale → violazioni più gravi
  • fino a 15 milioni o 3% → violazioni su sistemi ad alto rischio
  • fino a 7,5 milioni o 1–1,5% → informazioni scorrette o incomplete

Accanto alle sanzioni pecuniarie:

  • ordini di adeguamento
  • ritiro dal mercato
  • limitazioni operative

Si delinea così una responsabilità che è al tempo stesso amministrativa, preventiva e organizzativa.

 

4. La L. 23 settembre 2025, n. 132: non recepimento, ma integrazione

L’ordinamento italiano è intervenuto con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

Un chiarimento preliminare è indispensabile:
questa legge non recepisce l’AI Act – operazione giuridicamente impossibile, trattandosi di regolamento – ma ne costituisce il necessario completamento interno.

La funzione della L. 132/2025 è triplice:

a) Governance istituzionale

  • individuazione delle autorità competenti (tra cui AgID e ACN)
  • coordinamento con il Garante per la protezione dei dati personali
  • istituzione di organismi di monitoraggio

b) Integrazione settoriale

Interventi specifici in:

  • sanità
  • lavoro
  • pubblica amministrazione
  • giustizia
  • professioni

Con un principio trasversale:

l’intelligenza artificiale deve restare strumento di supporto, non sostitutivo della decisione umana.

c) Norme autonome

La legge introduce anche disposizioni proprie, tra cui:

  • tutela contro i deepfake
  • coordinamento con il diritto d’autore
  • deleghe al Governo per ulteriori interventi normativi

 

5. Il sistema integrato: doppio livello di compliance

Dopo l’entrata in vigore della L. 132/2025, il quadro normativo non è più solo europeo.

Si configura un sistema multilivello:

  • livello UE → AI Act
    definisce obblighi, classificazione del rischio, sanzioni
  • livello nazionale → L. 132/2025
    disciplina autorità, procedure, applicazioni settoriali

Ne deriva una conseguenza pratica di rilievo:

la conformità all’AI Act è necessaria, ma non sufficiente.

 

6. Applicazioni pratiche: impatti su professionisti e imprese

Studio legale

  • utilizzo di AI per ricerca → rischio limitato
  • utilizzo predittivo su esiti giudiziari → possibile rischio alto

Obblighi:

  1. controllo umano effettivo
  2. trasparenza verso il cliente
  3. verifica dell’affidabilità dei dati

 

Impresa – selezione del personale

Sistema classificato ad alto rischio.

Richiesti:

  • audit algoritmico
  • documentazione tecnica
  • tracciabilità decisionale
  • supervisione umana

 

Marketing e profilazione

  • targeting aggressivo o su soggetti vulnerabili → rischio inaccettabile

Conseguenze:

  • divieto
  • esposizione alla sanzione massima

 

PMI tecnologica

  • chatbot o assistenti virtuali → rischio limitato

Obbligo chiave:

  • informare l’utente dell’interazione con un sistema AI

 

7. Una lettura sistematica: dall’AI Act al “MOG algoritmico”

La combinazione tra Regolamento europeo e L. 132/2025 produce un effetto che il giurista coglie immediatamente:

👉 l’intelligenza artificiale entra nella logica dei modelli organizzativi.

Non è più solo una questione tecnica, ma di:

  • governance
  • controllo interno
  • gestione del rischio

In altri termini, si delinea un vero e proprio
“Modello Organizzativo Algoritmico”, non dissimile – per funzione – da quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001.

 

8. Conclusione (operativa)

L’AI Act ha introdotto una regola semplice, ma radicale:
chi usa l’intelligenza artificiale deve governarne il rischio.

La L. 132/2025 aggiunge un ulteriore livello:
questo governo deve essere organizzato, tracciabile e verificabile anche secondo regole nazionali.

La conseguenza, per professionisti e imprese, è difficilmente eludibile:

non è più sufficiente “utilizzare” l’intelligenza artificiale;
è necessario dimostrare di averla utilizzata correttamente.

Ed è proprio in questo passaggio – dalla tecnica alla prova della correttezza – che si apre uno spazio tipicamente giuridico.
Uno spazio che, inevitabilmente, richiede metodo, struttura e assistenza qualificata.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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gio

26

mar

2026

MOG e ODV aziendali: cosa sono?

 

I Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e l’Organismo di Vigilanza

 

1. Premessa: la “rivoluzione silenziosa” del D.Lgs. 231/2001

Con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento una forma peculiare di responsabilità degli enti, formalmente qualificata come amministrativa ma sostanzialmente connotata da tratti penalistici.

La norma ha infatti previsto che società, associazioni e altri enti possano essere chiamati a rispondere per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti alla loro direzione.

Si tratta, a ben vedere, di una responsabilità “da deficit organizzativo”: non si punisce soltanto il fatto illecito, ma l’inadeguatezza dell’assetto interno che ne ha consentito la commissione.

 

2. Natura e struttura della responsabilità dell’ente

Il sistema delineato dal decreto si fonda su tre pilastri:

  1. Commissione di un reato presupposto (tra cui reati contro la PA, societari, ambientali, tributari, ecc.);
  2. Interesse o vantaggio dell’ente;
  3. Collegamento funzionale con il soggetto agente (apicale o subordinato).

Le conseguenze sanzionatorie sono particolarmente incisive:

  • sanzioni pecuniarie anche molto elevate;
  • sanzioni interdittive (esclusione da gare, sospensione attività);
  • confisca e pubblicazione della sentenza.

Non è un caso che la dottrina abbia parlato di un vero e proprio “diritto penale dell’impresa”.

 

3. Il Modello Organizzativo (MOG): funzione e contenuti

Il cuore del sistema è rappresentato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG).

3.1. Funzione

Il modello non è un mero documento formale, ma un sistema organizzativo volto a prevenire la commissione dei reati.

La sua adozione consente all’ente di ottenere:

  • esonero dalla responsabilità, se il modello è idoneo ed efficacemente attuato prima del fatto;
  • attenuazione delle sanzioni, nei casi in cui non ricorrano tutti i presupposti esimenti.

3.2. Contenuti essenziali

Un MOG efficace deve prevedere:

  • mappatura delle attività a rischio (risk assessment);
  • protocolli e procedure decisionali;
  • codice etico;
  • sistema disciplinare;
  • formazione del personale;
  • controlli interni e audit.

In altri termini, il modello trasforma la compliance da adempimento burocratico a architettura organizzativa.

 

4. L’Organismo di Vigilanza (OdV): il garante del modello

Elemento imprescindibile del sistema è l’Organismo di Vigilanza (OdV).

4.1. Funzione

All’OdV è affidato il compito di:

  • vigilare sull’efficace attuazione del modello;
  • verificarne l’adeguatezza;
  • curarne l’aggiornamento.

4.2. Requisiti

Affinché il modello possa svolgere funzione esimente, l’OdV deve essere dotato di:

  • autonomia e indipendenza;
  • poteri di iniziativa e controllo;
  • continuità di azione.

La prassi applicativa mostra come la composizione “mista” (interna ed esterna) rappresenti spesso il miglior equilibrio tra conoscenza dell’ente e indipendenza.

 

5. Obbligatorietà del modello: un equivoco diffuso

Uno degli aspetti più fraintesi riguarda la natura dell’obbligo.

Il MOG 231 non è, in linea generale, obbligatorio.

Nessuna norma impone a tutte le imprese di adottarlo.

Tuttavia, questa affermazione è solo apparentemente rassicurante.

5.1. Il modello come “facoltà necessaria”

In assenza del modello:

  • l’ente non può invocare l’esimente;
  • resta esposto alla responsabilità per i reati commessi nel suo interesse.

In presenza del modello:

  • l’ente può dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il reato.

Ne deriva una conclusione pragmatica: il modello è formalmente facoltativo, ma sostanzialmente indispensabile.

 

6. Vantaggi dell’adozione del MOG

Oltre alla funzione difensiva, l’adozione del modello comporta benefici ulteriori:

  • accesso facilitato a bandi pubblici e gare, ove spesso è richiesto o valutato positivamente;
  • miglioramento della governance interna;
  • maggiore affidabilità verso partner e istituti finanziari;
  • integrazione con sistemi di compliance (ESG, ISO, anticorruzione).

Il modello diventa così non solo uno scudo, ma anche un fattore competitivo.

 

7. Il rischio opposto: l’assenza del modello

Se il modello rappresenta una forma di prevenzione, la sua assenza espone l’ente a un rischio concreto.

In mancanza di un MOG idoneo:

  • l’ente può essere ritenuto responsabile per il reato;
  • si applicano sanzioni anche estremamente gravose;
  • possono intervenire misure interdittive capaci di paralizzare l’attività.

In prospettiva, l’assenza del modello equivale a una scelta organizzativa “in negativo”, difficilmente difendibile in sede giudiziaria.

 

8. Considerazioni conclusive: compliance o strategia?

Il D.Lgs. 231/2001 ha trasformato il modo di intendere la responsabilità d’impresa: non più solo reazione al fatto illecito, ma prevenzione strutturata del rischio.

Il Modello Organizzativo e l’Organismo di Vigilanza non sono, dunque, strumenti meramente difensivi. Essi rappresentano una forma di autodisciplina organizzativa, in cui diritto penale e governance aziendale si incontrano.

E qui si apre una riflessione finale, quasi inevitabile: l’adozione del modello non è tanto una questione di obbligo giuridico, quanto di scelta imprenditoriale consapevole.

Ignorarlo significa affidarsi alla sorte (e alla benevolenza del giudice); adottarlo significa, invece, governare il rischio.

In un contesto normativo sempre più orientato alla responsabilizzazione dell’ente, la differenza non è soltanto giuridica, ma profondamente economica.

E, come spesso accade in questi casi, la linea di confine tra prevenzione e responsabilità passa proprio da una decisione iniziale: dotarsi – o meno – di un modello adeguato.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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sab

07

mar

2026

8 MARZO PER LE TOGHE

8 Marzo per le toghe

Avvocato, avvocata o avvocatessa?

L’occasione di oggi mi permette di parlare di una figura straordinaria, non molto nota al grande pubblico – nonostante una recente serie televisiva piuttosto romanzata: la prima donna avvocato in Italia. Prima, però, vale la pena soffermarsi su una questione linguistica che, tra colleghi, torna spesso fuori: è più corretto dire avvocato, avvocata oppure avvocatessa?

L’Accademia della Crusca ha riconosciuto come legittimo l’uso del termine avvocatessa. E sia chiaro: parliamo di un’istituzione autorevolissima (non a caso il loro sito è una miniera di risposte per chiunque abbia dubbi linguistici). Tuttavia, nella pratica quotidiana io continuo a preferire il termine avvocato, anche quando ci si riferisce a una donna.

A mio avviso avvocatessa può avere senso in contesti specifici, quando si vuole evidenziare proprio la differenza di genere – per esempio parlando di statistiche o fenomeni sociali (“le avvocatesse italiane guadagnano mediamente meno dei loro colleghi”). In tutti gli altri casi, però, la distinzione mi pare superflua.

Ancora meno convincente mi sembra il termine avvocata.

Non tanto per ragioni grammaticali (d’altronde etimologicamente è un participio passato), quanto piuttosto per l’uso concreto che se ne fa nel linguaggio pubblico. Talvolta, infatti, queste forme linguistiche finiscono per essere usate con un tono ironico o perfino leggermente canzonatorio. Un esempio spesso citato riguarda l’uso mediatico di parole come “sindaca”. Basta scorrere gli articoli dedicati alla sindaca di Roma Virginia Raggi per accorgersi di una curiosa asimmetria: quando il commento è critico si parla della “sindaca Raggi”, mentre quando il giudizio è positivo si preferiscono espressioni come “la giunta Raggi”. Un dettaglio linguistico, forse, ma non privo di significato.

Del resto, anche nella prassi professionale si osserva qualcosa di simile. Raramente una collega inserisce sul proprio biglietto da visita la dicitura “Avvocatessa”; più spesso si trova la classica abbreviazione Avv. o Avv.ssa. Nei convegni e negli atti formali la forma femminile viene utilizzata quasi esclusivamente quando il tema riguarda proprio la differenza di genere o quando si vuole adottare una formula esplicitamente inclusiva.

Ma, a ben vedere, per molte colleghe la questione è quasi irrilevante. Nella vita professionale di tutti i giorni, infatti, raramente qualcuno utilizza queste forme per intero. Nonostante siamo nel 2026, ancora oggi clienti e non si rivolgono alla loro legale chiamandola dottoressa, signora, oppure – dopo pochi minuti di conversazione – direttamente per nome!

Allora ciò che conta davvero è un’altra cosa: il riconoscimento del titolo e della professionalità.

Personalmente ho sempre chiamato le mie colleghe Avvocato, e continuerò a farlo.

 

La prima donna avvocato in Italia

La storia di Lidia Poët merita di essere raccontata, perché rappresenta una pagina importante – e per certi versi sorprendente – della storia delle professioni giuridiche italiane.

Nata nel 1855 in Piemonte, Lidia Poët seguì inizialmente gli studi magistrali. Successivamente trascorse un periodo all’estero per perfezionare la conoscenza dell’inglese e del tedesco, segno di una formazione già allora piuttosto moderna. Tornata in Italia, si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza e nel 1881 conseguì la laurea con il massimo dei voti, discutendo una tesi sulle condizioni giuridiche delle donne e sul diritto di voto femminile. Un tema decisamente avanti rispetto ai tempi: il suffragio alle donne in Italia sarebbe arrivato soltanto sessantacinque anni dopo.

Terminati gli studi iniziò la pratica forense nello studio del fratello. Superò l’esame di abilitazione al primo tentativo e chiese l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Torino.

A quel punto accadde qualcosa di inatteso.

La legge professionale dell’epoca non prevedeva, tra i requisiti per l’iscrizione, l’appartenenza al sesso maschile. L’Ordine torinese – pur con qualche perplessità – non poté quindi respingere la richiesta. Così Lidia Poët divenne ufficialmente la prima donna iscritta a un ordine forense in Italia.

La sua iscrizione, tuttavia, durò poco.

Il Procuratore Generale del Re ritenne quella decisione inaccettabile e propose ricorso alla Corte d’Appello di Torino. La Corte accolse l’impugnazione sostenendo che l’avvocatura dovesse essere considerata un pubblico ufficio, e che tale funzione, secondo la legislazione dell’epoca, fosse preclusa alle donne.

Nella motivazione della sentenza compaiono argomentazioni che oggi fanno sorridere – o forse rabbrividire. Si legge, ad esempio, che una eventuale vittoria processuale ottenuta da una donna avrebbe potuto essere attribuita “alla leggiadria dell’avvocatessa più che alla sua bravura”. Oppure che non sarebbe stato opportuno costringere una donna a trattare in aula questioni che “le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di nominare alla presenza di donne oneste”.

Era il 1883.

Lidia Poët ricorse in Cassazione, ma anche la Suprema Corte confermò la decisione della Corte d’Appello. Fu quindi cancellata dall’albo.

Quella decisione non pose fine alla sua attività professionale. Lidia Poët continuò infatti a lavorare nello studio del fratello, svolgendo di fatto il mestiere di avvocato per molti anni.

La stima dei colleghi era tale che nello stesso anno della sua cancellazione venne invitata a partecipare al primo Congresso Penitenziario Internazionale tenutosi a Roma. Nel 1890 fu poi chiamata a San Pietroburgo come delegata italiana.

Entrò inoltre nel Segretariato del Congresso Penitenziario Internazionale e ricoprì il ruolo di vicepresidente della sezione di diritto.

Durante la Prima guerra mondiale, non potendo arruolarsi, decise di offrire il proprio contributo come infermiera volontaria della Croce Rossa, guadagnandosi la medaglia d’argento al valor civile.

Nel frattempo continuò a occuparsi soprattutto della tutela dei minori, degli emarginati e delle donne, temi che avevano segnato già la sua formazione universitaria.

Il cambiamento arrivò solo molti anni dopo.

Nel luglio del 1919 il Parlamento approvò la legge Sacchi, che consentì alle donne di accedere ai pubblici uffici, pur con alcune eccezioni: restavano esclusi la magistratura, le carriere politiche e i ruoli militari.

Grazie a quella riforma, nel 1920 Lidia Poët poté finalmente presentare nuovamente la domanda di iscrizione all’Ordine degli Avvocati. Questa volta la richiesta fu accolta senza difficoltà.

Aveva 65 anni quando tornò a indossare ufficialmente la toga che le era stata tolta quasi quarant’anni prima.

 

Le altre professioni giuridiche

Percorsi simili si ritrovano anche in altre professioni legali.

Nel notariato, per esempio, una pioniera fu Adelina Pontecorvo Pertici, che nel 1913 riuscì a ottenere l’iscrizione ma venne poi radiata proprio a causa del divieto di esercizio per le donne. Quando la normativa cambiò nel 1920, non riprese tuttavia l’attività professionale.

Qualche anno dopo Elisa Resignani superò il concorso notarile nel 1927 e iniziò a esercitare nel 1928, aprendo di fatto la strada al notariato femminile.

 

Anche qui esistono forme linguistiche come Notaia o Notaressa. Ma chiunque abbia un minimo di familiarità con l’ambiente notarile sa che provarle a utilizzare in certe circostanze può provocare reazioni… interessanti.

Anche in questo caso, io utilizzo il termine Notaio anche quando mi rivolgo ad una professionista donna, e consiglio di fare altrettanto.

 

E la magistratura?

Le prime donne magistrato entrarono in servizio solo il 5 aprile 1965, dopo il concorso bandito nel 1963, il primo aperto anche alle candidate. Le otto giuriste che inaugurarono la presenza femminile nella magistratura ordinaria furono Giulia De Marco, Ada Lepore, Graziana Calcagno Pini, Raffaella D’Antonio, Annunziata Izzo ed Emilia Capelli.

Anche in questo caso esiste il termine magistrata, ma l’uso rimane limitato. Quanto alla formula “signora giudice”, confesso che solo a scriverla mi provoca un certo brivido linguistico. Io utilizzo di solito “Giudice” o “Signor Giudice”, molto più raramente Dottoressa.

 

La situazione oggi

Oggi la presenza femminile nella professione forense è cresciuta enormemente. Secondo i dati di Cassa Forense, il numero delle donne avvocato ha ormai raggiunto  quello dei colleghi uomini; e in alcune regioni – come il Piemonte – le professioniste sono anche più numerose.

Questo però non significa che la parità sia stata raggiunta.

Le statistiche mostrano infatti che, a parità di condizioni, il reddito medio delle avvocate rimane inferiore a quello dei colleghi uomini. Naturalmente entrano in gioco molti fattori: età, territorio, dimensione dello studio.

Per fare un esempio: una professionista milanese di sessant’anni guadagna mediamente molto più di un giovane avvocato trentenne di Reggio Calabria. Tuttavia, se si confrontano professionisti della stessa età e nello stesso contesto lavorativo, emerge una differenza di reddito ancora significativa.

Si tratta di un fenomeno che non riguarda soltanto l’avvocatura, ma l’insieme delle professioni. E proprio per questo dovrebbe spingerci a riflettere.

In oltre un secolo abbiamo percorso una parte importante della strada che Lidia Poët aveva intravisto quando ancora sembrava impossibile immaginarla. Ma quella strada non è ancora finita.

E se vogliamo davvero garantire un futuro solido alla nostra professione, è una strada che dovremo continuare a percorrere insieme: uomini e donne, colleghi prima ancora che categorie.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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2026

LA LIBERA RICERCA E L’INDICE H (O H-INDEX)

 

 

L’Indice H (o H-index, o indice di Hirsch) è un indicatore bibliometrico che misura la produttività  di un ricercatore (quanti articoli ha pubblicato) rapportato col suo impatto, ossia con quante volte è stato citato da altri autori nelle loro opere. E’ uno degli indici (insieme al cd. Impact Factor, che però misura l’impatto scientifico di una pubblicazione, non di un autore) per valutare un ricercatore nei concorsi universitari o per l’assegnazione di fondi, e viene utilizzato insieme al tradizionale criterio del numero di pubblicazioni totali. Un autore ha un H-index pari a X se ha pubblicato X articoli che hanno ricevuto ciascuno almeno X citazioni.

 

Esempio pratico:

Se un ricercatore ha un H-index di 10, significa che ha pubblicato almeno 10 articoli che sono stati citati 10 o più volte ciascuno.

 

Se pubblica un 11° articolo molto citato, l'indice non sale a 11 finché anche gli altri 10 non raggiungono almeno le 11 citazioni ciascuno.

 

L'indice è strutturato per quantificare mediante un singolo indice numerico non solo la produzione, ma anche l'influenza di uno scienziato, distinguendolo da chi avesse pubblicato molti articoli ma di scarso interesse. Inoltre l'indice non è troppo influenzato da singoli articoli di grande successo.

 

Tuttavia l’indice H deve essere necessariamente limitato al confronto tra ricercatori nello stesso campo, perché nelle materie scientifiche (soprattutto in medicina e biologia) si fanno molte più pubblicazioni che nelle discipline umanistiche. Inoltre non tiene conto del numero degli autori di un articolo, così che chi collabora ad un articolo insieme ad altri 6 o 7 autori principali (come spesso avviene in medicina) avrà il vantaggio di essere citato insieme agli altri, anche se il suo contributo all’articolo è stato minimo.

 

Ovviamente, a parità di settore, tenderà ad avere un H index più alto un autore più anziano, perché i suoi articoli hanno avuto più tempo per essere citati; tuttavia l’H-Index tende a premiare la continuità e l’influenza nel tuo settore, più che la produttività: se hai pubblicato 20 articoli ma uno solo è stato citato (magari più volte), il tuo H-index è comunque 1, se hai pubblicato solo due articoli ma entrambi sono stati citati almeno una volta il tuo H-index è 2.

 

In ambito giuridico, di solito l’H-index è riservato all’ambito accademico (e solo tra le riviste che abbiano un certo “impact factor”), è molto difficile che al fuori delle Università un autore che si dedichi alla libera ricerca abbia un proprio indice H, anche perché difficilmente un accademico citerebbe come autore qualcuno che ritiene meno competente, o un articolo pubblicato su una rivista “minore”.

 

Ragion per cui trovo confortante aver scoperto a distanza di tempo dalle prime pubblicazioni di avere un mio H-Index, ma è anche il giusto riconoscimento al durissimo lavoro di scrittore, spesso sottovalutato.

 

Per chi è curioso e vuole verificare il mio H-index (o magari lo vuole confrontare col proprio...) è disponibile al link https://scholar.google.com/citations?hl=it&user=qo7GEG0AAAAJ.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

 

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ven

13

feb

2026

INTERESSI LEGALI, MORATORI E COMPENSATIVI

1. Interessi legali: remunerazione del capitale e disciplina ordinaria

Nel cuore del diritto delle obbligazioni italiane si trova quell’apparente dettaglio che in realtà è un pilastro: gli interessi legali. Sono l’espressione di quella remunerazione minima che il legislatore riconosce per la disponibilità di capitale altrui e trovano la loro fonte principale nell’art. 1284 del Codice Civile, che dispone come ogni anno il Ministro dell’Economia e delle Finanze determini, attraverso decreto e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il tasso applicabile alle obbligazioni pecuniarie quando non è fissato dalle parti.

Funzione e natura

La funzione degli interessi legali è corrispettiva: compensano il creditore per non aver potuto utilizzare la somma dovuta nel periodo in cui gli è stata negata, senza che sia necessario dimostrare un danno effettivo.

Decorrenza e ambito applicativo

Gli interessi legali maturano:

per crediti liquidi ed esigibili, dalla data in cui la prestazione doveva essere eseguita;

per sentenze di condanna, dalla data di proposizione della domanda fino all’effettivo saldo;

anche nei rapporti commerciali, fino a quando non maturano interessi moratori speciali.

A titolo illustrativo, per il 2026 il tasso di interesse legale è stato fissato all’1,60% annuo, valido dal 1° gennaio 2026, mentre per il 2025 era al 2,00%.

Calcolo pratico (interessi semplici)

La formula convenzionale per il calcolo è:

Interessi = Capitale × Tasso x Giorni / 365

dove il tasso è quello legale, il periodo è espresso in giorni. Non si tratta di composti ma di interessi semplici, salvo convenzione o clausola contrattuale specifica. Naturalmente on-line si trovano tantissime calcolatrici che fanno il calcolo (per esempio qui), basta inserire capitale, data d’inizio e di fine e il gioco è fatto.

 

2. Interessi moratori: risarcire il danno da ritardo (civilistici e commerciali)

Se gli interessi legali sono il pane quotidiano delle obbligazioni pecuniarie, gli interessi moratori rappresentano la risposta del sistema giuridico al ritardo colpevole nel pagamento. La loro disciplina di base si trova nell’art. 1224 c.c. e si arricchisce di specifiche discipline nei rapporti commerciali.

2.1 Interessi moratori civilistici

Sono dovuti dal debitore che sia in ritardo (in mora) rispetto al termine di pagamento: decorrono dal giorno successivo alla scadenza e servono a risarcire il danno derivante dal non aver soddisfatto l’obbligazione nei tempi contrattuali o legali.

La mora, in astratto, presuppone la costituzione in mora stessa del debitore (ossia una comunicazione formale): senza di essa, salvo diverse previsioni, non scatta la mora. La misura, in mancanza di patti, è quella degli interessi legali maggiorati secondo l’art. 1224 c.c.

2.2 Interessi di mora nelle transazioni commerciali (norma speciale)

Per le transazioni tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, il legislatore ha dettato una disciplina autonoma con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione delle direttive europee contro i ritardi di pagamento). Anche senza costituzione in mora formale, gli interessi di mora si applicano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento pattuito o legale.

Il tasso applicabile in questi casi è composto in modo semplice:

tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE);

maggiorazione fissa di 8 punti percentuali.

Per esempio, nel primo semestre del 2026 il tasso BCE è stato fissato in modo da portare il tasso di mora commerciale complessivo intorno al 10,15% annuo.

Calcolo degli interessi di mora

In termini pratici si usa ancora:

Interessi di mora = Capitale × Tasso moratorio × Giorni di ritardo / 365

ed è calcolato sulla somma che doveva essere pagata alla scadenza.

Anche in questo caso, in-line si trovano molti strumenti utili per fare il calcolo in automatico, per esempio qui.

 

3. Interessi compensativi: equilibrio oltre il mero ritardo

Nel linguaggio tecnico giuridico, gli interessi compensativi occupano una nicchia più sottile ma non meno importante. Diversamente dagli interessi legali e da quelli moratori, gli interessi compensativi si affacciano nelle ipotesi in cui la prestazione del bene o del servizio si realizzi prima del pagamento del prezzo e il bene stesso produca utilità (frutti, proventi). È questa la disciplina prevista dall’art. 1499 c.c., che riguarda specificamente gli interessi sul prezzo di cose vendute e consegnate al compratore.

Funzione e ambito applicativo

Non sono interessi collegati a una mora di pagamento, ma servono a compensare il creditore–venditore per la perdita di valore o di frutti che si sarebbe verificata se il pagamento fosse stato immediato. La giurisprudenza ha interpretato questa figura in modo coerente con la sua funzione equitativa: si applicano anche se il credito non è ancora esigibile, purché sussista il vantaggio ricevuto dal debitore e il bene consegnato produca utilità.

Modalità di calcolo

Non esiste una formula normativa esplicita per il calcolo degli interessi compensativi, ma in via applicativa si utilizza lo stesso concetto matematico degli altri interessi: base capitale (prezzo del bene) × tasso → periodo di ritardo, con criteri equitativi determinati dal giudice. La misura, peraltro, può essere convenuta tra le parti o dedotta e liquidata giudizialmente.

 

4. Conclusioni operative

Dal terreno fertile della teoria civile emergono quattro filoni intrecciati:

Interessi legali – remunerano la somma dovuta e si applicano per legge alle obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, secondo i tassi fissati annualmente dal MEF.

Interessi moratori civili – si legano alla mora del debitore e servono a risarcire il danno da ritardo rispetto alla scadenza.

Interessi di mora commerciali – trovano la loro disciplina speciale nel D.Lgs. 231/2002, con tassi più elevati e decorrenza automatica nelle transazioni commerciali.

Interessi compensativi – strumenti di equità applicabili in casi specifici (es. vendita di beni con consegna anticipata) e funzionali a compensare il creditore per perdita di frutti o utilità.

In ogni caso, la scelta delle categorie rilevanti, la corretta individuazione di tassi, termini e decorrenze ha impatto reale non solo sul credito, ma sui flussi di cassa, sui piani economici e sulle strategie di recupero in giudizio. Per questo, in qualsiasi contenzioso o negoziazione di crediti pecuniari, è prudente affidarsi a una consulenza specializzata che sappia non solo calcolare “numeri”, ma collocarli nel giusto quadro normativo e in una strategia di tutela efficace.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

 

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

04

feb

2026

Lesioni nello sport di contatto: tra rischio consentito e responsabilità civile

C’è un momento, in ogni sport di contatto, in cui il confine tra gioco e illecito diventa sottile.

Un contrasto più duro del previsto, un intervento in ritardo, un colpo fuori misura: ciò che per qualcuno è “normale agonismo”, per altri è un danno ingiusto.

Il diritto, chiamato a intervenire, si muove su un terreno scivoloso: bilanciare la libertà dell’attività sportiva con la tutela dell’integrità fisica.

È qui che nasce la distinzione decisiva tra rischio consentito e responsabilità civile.

 

Il rischio consentito: la soglia fisiologica del gioco

Chi pratica uno sport – soprattutto se di contatto – accetta implicitamente un certo livello di rischio.

È un dato strutturale del fenomeno sportivo: l’evento lesivo non è sempre evitabile, né giuridicamente rilevante.

Dottrina e giurisprudenza concordano su un punto: nello sport a contatto è inevitabile una quota di pericolo che l’atleta accetta partecipando alla competizione.

La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità civile non sorge quando il fatto lesivo è:

funzionalmente collegato al gioco, privo di volontà lesiva, proporzionato al contesto sportivo.

In altre parole, il contrasto duro ma “di gioco” è parte del rischio accettato.

È il riflesso, in chiave moderna, del principio “volenti non fit iniuria”: chi si espone consapevolmente a un rischio tipico non può lamentarsi delle conseguenze ordinarie di quel rischio.

 

Quando il rischio diventa illecito: violazione delle regole e condotta abnorme

Il rischio consentito non è una zona franca. La responsabilità emerge quando l’azione:

 

è dolosa o gravemente colposa, è sproporzionata rispetto al contesto sportivo, è priva di collegamento funzionale con il gioco, viola le regole in modo incompatibile con la disciplina praticata.

La Cassazione ha precisato che la violazione di una regola sportiva non basta, da sola, a integrare un illecito civile: occorre valutare se la condotta sia ingiustificata rispetto alla natura dello sport e al contesto agonistico.

Il discrimine, quindi, non è formale ma sostanziale:

non ogni fallo è illecito, ma ogni atto violento gratuito lo è.

 

Responsabilità dell’atleta antagonista

La prima figura coinvolta è l’atleta che ha cagionato la lesione.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, l’atleta risponde quando: agisce con dolo (intenzione di ledere), o con colpa grave, o con violenza incompatibile con lo sport praticato (nella boxe è normale ricevere un pugno, nel calcetto no!).

In tali casi, la responsabilità è extracontrattuale (art. 2043 c.c.), come confermato anche nella prassi giurisprudenziale in materia di infortuni sportivi.

Ne deriva una regola chiara: il gioco giustifica il rischio, ma non giustifica l’aggressione.

 

Responsabilità della società sportiva e degli organizzatori

Accanto all’atleta, il diritto guarda alla struttura che organizza l’attività sportiva.

La responsabilità può sorgere:

a) Per violazione degli obblighi di sicurezza

Gestori e proprietari degli impianti rispondono se le lesioni derivano da strutture o attrezzature inadeguate o mal manutenute, in quanto custodi dei beni utilizzati (come la classica buca in campo).

 

b) Per responsabilità dell’istruttore o allenatore

L’istruttore risponde se:

sottopone l’allievo ad attività inadatte, omette vigilanza (specie in caso di atleti minorenni), non adotta misure di sicurezza adeguate.

 

In questi casi, la responsabilità può essere:

contrattuale (per inadempimento degli obblighi di protezione), oppure extracontrattuale, soprattutto nelle attività pericolose.

c) Per concorso di responsabilità

Non è raro che più soggetti rispondano congiuntamente: atleta, istruttore, società sportiva, gestore dell’impianto.

 

Il ruolo dell’assicurazione: tutela e limiti

Nel sistema sportivo moderno, la responsabilità civile è spesso affiancata da coperture assicurative.

Le polizze possono intervenire: a favore dell’atleta infortunato, a copertura della responsabilità dell’atleta antagonista, a tutela della società sportiva e degli istruttori.

Tuttavia, l’assicurazione non elimina il problema giuridico:

prima occorre accertare se il danno rientri nel rischio consentito o costituisca illecito. Solo nel secondo caso si apre la strada al risarcimento.

 

Una linea di confine fragile (e inevitabilmente casistica)

La giurisprudenza lo riconosce: il limite del rischio consentito è una “questio facti”, da valutare caso per caso in base allo sport praticato, al contesto agonistico e alla condotta concreta

Non esiste una formula automatica.

Esiste, piuttosto, un giudizio di equilibrio tra libertà dello sport, tutela della persona, e responsabilità individuale.

Lo sport vive di contatto, intensità, rischio.

Ma il diritto interviene quando il rischio diventa abuso.

Capire se un infortunio rientri nella fisiologia del gioco o integri una responsabilità civile richiede un’analisi tecnica: regolamenti sportivi, dinamica del fatto, grado di colpa, ruolo dei soggetti coinvolti, coperture assicurative.

Ed è proprio in questa zona grigia – dove il confine tra gioco e illecito è sottile – che il supporto di un professionista diventa spesso decisivo per valutare se esistano davvero i presupposti di un’azione risarcitoria, e con quali strategie.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

 

Avvocato a Piazza Armerina

 

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mer

21

gen

2026

Blackout prolungato e danni da distacco dell’energia elettrica: rimborsi, risarcimenti e tutela stragiudiziale ARERA

Blackout prolungato e danni da distacco dell’energia elettrica: rimborsi, risarcimenti e tutela stragiudiziale ARERA

 

La luce va via.

All’inizio è un contrattempo. Poi diventa un disagio. Infine, quando le ore passano e gli elettrodomestici iniziano a cedere, si trasforma in una questione di responsabilità.

Il distacco prolungato dell’energia elettrica non è un evento neutro: l’ordinamento lo considera, lo misura e – in certi casi – lo indennizza automaticamente. Ma quando il blackout provoca danni concreti, il discorso cambia e diventa inevitabilmente giuridico.

Vediamo allora cosa prevede la normativa, quali tutele sono automatiche, quali vanno attivate e quale ruolo gioca la procedura stragiudiziale online prevista da ARERA, spesso sottovalutata ma decisiva.

 

1. L’indennizzo automatico per interruzione prolungata del servizio

ARERA ha fissato standard precisi di qualità del servizio elettrico.

Quando il distacco supera le soglie massime previste (diverse a seconda della zona e del tipo di utenza), scatta un indennizzo automatico.

Alcuni punti fermi:

l’indennizzo non va richiesto (ma consiglio caldamente di segnalare comunque il guasto, ed appuntarsi il riferimento della segnalazione, se fornito (ad. Es. numero di protocollo, e comunque data e ora);

viene calcolato dal distributore (ad esempio E-Distribuzione);

viene accreditato dal venditore direttamente in bolletta;

l’importo cresce con l’aumentare della durata del blackout.

È bene chiarirlo subito:

l’indennizzo automatico non è un risarcimento del danno, ma una compensazione forfettaria per il mancato rispetto degli standard di servizio.

Anche se non si rompe nulla, anche se il disagio resta “solo” organizzativo, il diritto all’indennizzo resta.

 

2. Come verificare se l’indennizzo è stato riconosciuto

Il primo controllo va fatto sul sito del distributore.

E-Distribuzione mette a disposizione una sezione dedicata agli indennizzi, attraverso la quale è possibile verificare se, per una determinata fornitura, l’interruzione ha generato un rimborso automatico.

Questo passaggio è tutt’altro che formale:

evita reclami inutili;

consente di capire se l’indennizzo è già stato calcolato e trasmesso al venditore;

chiarisce se il problema è già “in lavorazione” o completamente ignorato.

Se l’indennizzo non compare e i tempi ARERA risultano superati, il reclamo diventa non solo legittimo, ma necessario.

 

3. Quando il blackout causa danni: oltre l’indennizzo

Qui si entra in un terreno diverso.

Se il distacco prolungato provoca:

guasti a frigoriferi, freezer o altri elettrodomestici (tipicamente per “sbalzi” di tensione);

deterioramento di alimenti o merci;

danni a impianti o apparecchiature,

 

l’indennizzo automatico non basta.

In questi casi si parla di risarcimento del danno, regolato dalle norme ordinarie sulla responsabilità civile.

Questo comporta:

onere della prova a carico dell’utente;

necessità di dimostrare il nesso causale tra blackout e danno;

documentazione tecnica e contabile (fatture, foto, relazioni, mancato fatturato giornaliero etc.).

Il primo passo resta sempre il reclamo scritto al venditore (e, se del caso, al distributore). Ma cosa succede se il reclamo non ottiene risposta o viene rigettato?

 

4. La procedura stragiudiziale online ARERA: un passaggio chiave

Qui entra in gioco uno strumento fondamentale:

la Conciliazione ARERA, gestita tramite il Servizio Conciliazione Energia, completamente online.

È bene dirlo chiaramente:

per molte controversie in materia di energia, la conciliazione è un passaggio obbligatorio prima di poter agire in giudizio.

Come funziona, in sintesi: l’utente presenta domanda online tramite la piattaforma ARERA; la procedura è digitale, tracciata e guidata; le parti vengono convocate davanti a un conciliatore indipendente (tendenzialmente attraverso una telefonata o una chat in diretta, mai di persona); si tenta una soluzione concordata in tempi relativamente brevi.

La conciliazione può riguardare:

mancato riconoscimento dell’indennizzo automatico;

contestazione della durata del blackout;

richiesta di risarcimento per danni subiti;

risposte incomplete o elusive del venditore/distributore.

Se l’accordo viene raggiunto, il verbale ha efficacia vincolante.

Se fallisce, l’utente ottiene comunque un risultato non secondario: la possibilità di adire il giudice senza preclusioni.

 

5. Cosa fare, in pratica, senza improvvisare

Una gestione efficace del problema passa da pochi passaggi ordinati:

Segnalare  il blackout

Ricostruire date, orari, durata, zona interessata dal guasto, e data e ora della segnalazione

Verificare l’indennizzo automatico

Controllo sul portale del distributore.

Documentare i danni (foto, fatture di elettricisti e impiantisti, dichiarazioni firmate etc.)

Prima ancora di scrivere, raccogliere le prove.

Presentare reclamo scritto: chiaro, dettagliato, con richieste esplicite.

Attivare la conciliazione ARERA

Se il reclamo non viene accolto o resta senza risposta, valutare l’azione giudiziale, solo se necessario, e con un quadro probatorio già solido.

 

6. Conclusione

Il blackout è uno di quei casi in cui il cittadino percepisce la distanza tra servizio essenziale e tutela effettiva.

Eppure gli strumenti esistono: indennizzi automatici, reclami, conciliazione online, risarcimento del danno.

 

La differenza, come spesso accade, non la fa la norma in astratto, ma il modo in cui viene utilizzata.

Saper distinguere tra rimborso forfettario e danno risarcibile, sapere quando attivare la conciliazione ARERA e quando invece è il caso di fare un passo ulteriore, è ciò che trasforma un disagio subito in un diritto effettivamente esercitato.

Ed è proprio in quel passaggio – tra la bolletta e la responsabilità – che affidarsi a una valutazione professionale diventa una scelta di cautela, prima ancora che di conflitto, tanto più che di solito il risarcimento extra copre anche eventuali spese legali.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

 

Avvocato a Piazza Armerina

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gio

08

gen

2026

DURF, DURC e CRIF: cosa, come e soprattutto perché

DURF, DURC e CRIF: cosa, come e soprattutto perché

 

Come noto perché preceduto da abbondanti polemiche, la legge di Bilancio 2026 imponeva (vedremo che è stata modificata e come) ai professionisti che emettano fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione di dimostrare la propria regolarità fiscale e contributiva, regolarità che costituiva condizione necessaria per il pagamento della fattura.

 

A seguito delle polemiche scaturite dalle associazioni di categoria (Avvocati e Commercialisti in prima linea) la norma è stata riscritta nel senso che, la momento del pagamento della fattura, la PA deve prima verificare se il professionista risulti destinatario di una cartella esattoriale per debiti erariali o contributivi; in caso di inadempienze precedenti, la PA deve versare quanto dovuto direttamente all’Erario, fino a copertura della cartella, mettendo in atto una sorta di compensazione tra crediti e debiti della PA (o un pignoramento presso terzi anticipato, secondo altri).

 

Dal punto di vista politico la mia posizione in merito coincide con quella già ampiamente dimostrata da OCF, CNF e AIGA, ma dal punto di vista aziendale potremmo cogliere occasione per dare Qualità (con la “Q” maiuscola) al nostro studio: come?

 

Mettendo le mani avanti, e dimostrando (innanzitutto a noi stessi) di essere in regola con tutti i pagamenti, certificati alla mano, e prima ancora che ce lo chiedano (o anche se non ce lo chiede nessuno).

 

A questo punto, prima ancora di spiegare cosa sono DURF, DURC e CRIF e come si ottengono, ricordo 4 semplici osservazioni sul PERCHE’ anche voi dovreste certificare tali documenti, anche se non ve li chiederà mai nessuno:

 

1) Pagare tasse, contributi e debiti in genere è un obbligo di legge imposto a tutti, ma in special misura nei confronti di noi avvocati: come potremmo aiutare i nostri clienti, se noi per primi violiamo la legge?

 

2) Non pagare tasse, contributi o anche debiti di qualsiasi natura (anche extraprofessionale), oltre a costituire un’ovvia violazione di legge, per noi avvocati è una violazione deontologica specifica; il CNF e la Cassazione si sono espressi più volte sul punto, e ciò vale non solo per i contributi di Cassa Forense, o l’IRPEF professionale, ma anche i debiti di natura personale o comunque extraprofessionale (per cui è stato sanzionato, ad esempio, l’avvocato che non paga gli alimenti all’ex moglie, per fare un esempio)

 

3) Essere in regola con tutti i pagamenti e dimostrare innanzitutto  a sé stessi di riuscire a mantenere uno studio professionale sostenibile (in cui, quantomeno, le entrate  superano tutte le uscite) ed in generale un regime finanziario di vita funzionale è un parametro di Qualità (UNI 11871) dello studio professionale; e non parlo solo di compliance –che ovviamente ricomprende, per l’appunto, il rispetto della normativa fiscale, contributiva e assicurativa da parte del professionista-ma più in generale l’attitudine di un’azienda (come il vostro studio) a generare utili, cosa che dovreste conoscere (e dimostrare documentalmente) in dettaglio. In ogni caso andranno ad integrare la vostra relazione periodica (di cui ho già parlato in altri post) che potrebbe risultarvi utile per la partecipazione a bandi, o per un’eventuale cessione di studio, o magari una fusione.

 

4) Magari ci sono dei debiti di cui non sapevate nulla nemmeno voi; prima di sorridere, sappiate che capita molto più spesso di quanto pensiate –soprattutto se siete sicuri di voi-, estrarre DURF, DURC e CRIF vi toglierà ogni dubbio.

Ma allora, cosa sono DURF, DURC e CRIF?

 

Il DURF è il Documento Unico di Regolarità Fiscale, e viene utilizzato dalle ditte che effettuano appalti sopra soglia per la Pubblica Amministrazione, tuttavia anche voi potrete ottenerlo; dal sito dell’Agenzia delle Entrate (precisamente a questo link) potrete accedere all’istanza, che va compilata, firmata e inviata all’Agenzia delle Entrate competente per territorio (anche con una semplice PEC), e vi daranno la risposta in qualche giorno. La procedura è a costo 0, e soprattutto non incide sulle probabilità di essere perseguito per qualche debito, come state già pensando: se siete a debito di qualche tassa, “loro” lo sanno già.

 

Il DURC è il Documento Unico di Regolarità Contributiva, e anche in questo caso e viene utilizzato dalle ditte che effettuano appalti sopra soglia per la Pubblica Amministrazione, e attesta il pagamento dei contributi non solo del titolare, ma anche di tutti i suoi dipendenti. Di solito si estrae dal sito dell’INPS (precisamente a questo link, ma se siete avvocati dovrete estrarlo da Cassa Forense (precisamente a questo link). Tuttavia vi ricordo che, ai fini di quanto stiamo dicendo, dovrete verificare non solo la vostra posizione di Cassa Forense, ma anche quella del personale di segreteria (quest’ultima reperibile dall’INPS) e dei vostri praticanti, che da questo punto di vista sono assimilati ai dipendenti. Come prima, verificare il proprio DURC o quello dei propri dipendenti a volte può riservare delle sorprese, meglio informarsi prima anziché ricevere una cartella o magari una sanzione.

 

CRIF invece sta per Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria ed è una banca dati privata dove banche e finanziarie registrano informazioni sui prestiti, mutui e finanziamenti concessi a privati e aziende, sia positivi (pagamenti regolari) che negativi (ritardi, insolvenze). Serve a valutare il merito creditizio dei richiedenti, permettendo agli istituti di credito di controllare lo storico dei pagamenti prima di erogare un nuovo credito, ed è consultabile gratuitamente dai cittadini per verificare la propria situazione. La banca dati viene consultata principalmente da banche e finanziarie, che prima ancora di concedervi un prestito sanno già se avete finanziamenti in corso o ne avete avuti in passato, e soprattutto se avete debiti in sofferenza, o anche se avete subito protesti di assegni o cambiali. Non vi risultano invece debiti o esecuzioni subiti da creditori extrafinanziari.

 

Potete accedere gratuitamente alla vostra posizione CRIF dal sito ufficiale CRIF.

E’ molto probabile che il vostro nome nemmeno esista su CRIF; sappiate che non è una cosa positiva, vuol dire che non avete mai fatto un finanziamento, ma vuol dire anche che non avete ancora affidabilità creditizia. Se invece avete appena contratto un mutuo e vi restano ancora €  300.000 da pagare, ma pagate regolarmente le rate, avete una buona affidabilità finanziaria.

 

Se invece vi trovate delle situazioni spiacevoli che non conoscete, o che magari avete già risolto antecedentemente, potete chiedere la modifica o la cancellazione dei dati, tuttavia in questo caso è meglio farsi assistere da un professionista.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

 

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mer

24

dic

2025

Auguri!

Auguriamo a tutti i nostri clienti, colleghi e conoscenti un sereno Natale ed un felice anno nuovo, che sia migliore del precedente: Auguri!

 

 

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lun

22

dic

2025

TRE NOVITA’ SULLE CESSIONI IMMOBILIARI DAL NOTAIO

Se nel diritto civile italiano c’è un settore che tende a rimanere sempre uguale a se stesso è quello degli adempimenti notarili su vendita immobiliare, che ha sempre registrato una forte resistenza al cambiamento. E’ quindi eccezionale il fatto che da quest’anno vi siano ben due novità, che possono sembrare minori ai non addetti ai lavori, ma invece sono molto importanti, ed entrambe le riforme sono frutto del lavoro di anni del Consiglio Nazionale Notarile.

 

La prima è la trascrivibilità dell’accettazione tacita di eredità, aggiunta dall’art.41 del DDL “Semplificazioni (L 182/2025).

 

Mentre fino ad oggi si procedeva alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità in concomitanza con un atto di vendita o di donazione (e solo in quel caso) –cosa che spesso faceva storcere il naso a chi già pagava per un atto, e deve “accettare” l’eredità di una casa che magari già occupa legittimamente da decenni- oggi si può trascrivere direttamente una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (atto pubblico o scrittura privata autenticata, quantomeno) contenente l’accettazione, e tale atto può essere scritto non solo dall’erede, ma anche dal successore dell’erede.

 

Questo semplice passaggio risolve il problema della continuità delle trascrizioni nei casi –molto più frequenti di quanto si pensi- in cui qualche nostro parente ha “dimenticato” di fare la successione dei suoi antenati, o ancora quando ha fatto la successione, ma lasciando fuori qualche immobile.

Da oggi l’ultimo discendete può sanare tutta la situazione accettando per sé e per tutta la linea di eredi, anche quelli già defunti!

 

Las seconda novità riguarda la tutela delle donazioni. A seguito dell’art. 44 del DDL “Semplificazioni” (L 182/2025), se un’immobile è stato donato in vita, e il donatario a sua volta cede l’immobile (lo vende o lo dona) ad un terzo, gli eredi del primo dante causa non possono aggredire il bene ormai acquistato dal terzo, nemmeno se la prima donazione era lesiva della quota legittima.

 

Agli eredi resta la possibilità di chiedere al primo donatario (e solo a lui) di reintegrare la quota di legittima, mentre il terzo non ne avrà alcuna conseguenza.

 

Fino ad oggi c’era sempre la possibilità di revocare la donazione se lesiva della quota di legittima, con conseguenze anche sul terzo acquirente, con tutte le conseguenze che si possono immaginare.

 

Un aspetto positivo di questa riforma è che le banche concederanno più facilmente o a condizioni migliori il mutuo per l’acquisto di un immobile proveniente da donazione, perché sarà garantito da  eventuali azioni di revocatoria.

 

L’ultima novità non è legislativa, ma giurisprudenziale: secondo Cass. Civ.  n. 23093 dell’11/8/2025 è trascrivibile presso i registri immobiliari l’atto di rinuncia (con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata) alla proprietà di un immobile senza alcun accettante; in questo caso l’immobile passa al patrimonio dello Stato ex art. 827 CC, come avviene in caso di morte senza alcun erede.

 

Finora la cessione allo Stato incontrava delle resistenze da parte dei pubblici registri, perché l’interesse del proprietario per questa cessione (di solito per non pagare più le tasse per un immobile inutilizzato e inutilizzabile) si scontrava con la cd. funzione sociale della proprietà, per cui generalmente si riteneva nullo un atto del genere.

 

 

Con questa sentenza la Cassazione ha stabilito che l’interesse del proprietario alla mera rinuncia alla proprietà di un immobile è compatibile con la funzione sociale della proprietà, e non si può escludere, di per sé, la trascrivibilità dell’atto.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

 

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sab

20

dic

2025

L’AZIENDA FALLISCE? SALVA IL TFR!

Ci sono parole che, nel rapporto di lavoro, suonano come una sentenza. Crisi, chiusura, procedura concorsuale.

Quando poi si arriva al punto finale — il fallimento, oggi più sobriamente chiamato liquidazione giudiziale — la domanda che rimbalza tra i lavoratori è sempre la stessa: che fine fanno il TFR e le retribuzioni arretrate?

La risposta non è né immediata né automatica, ma esiste. Ed è affidata a uno strumento pubblico tanto fondamentale quanto spesso frainteso: il Fondo di Garanzia INPS per il TFR e i crediti di lavoro.

Attenzione, però: per arrivarci bisogna seguire un percorso preciso. Saltare un passaggio significa, molto spesso, fermarsi prima del traguardo.

Il Fondo di Garanzia INPS: una rete, non un paracadute automatico

Il Fondo di Garanzia interviene in via sostitutiva rispetto al datore di lavoro insolvente, assicurando al lavoratore:

il TFR maturato;

le ultime retribuzioni non corrisposte, entro i limiti di legge.

Non è un indennizzo generico, né una scorciatoia. È l’ultima tappa di un percorso che presuppone che l’insolvenza del datore sia accertata e “certificata” da una procedura formale.

 

Primo snodo: la liquidazione giudiziale dell’azienda

Il Fondo, di regola, si attiva solo quando l’impresa è sottoposta a una procedura concorsuale: liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.

Il punto è chiaro: non basta che il datore non paghi.

Serve che l’incapacità di adempiere sia riconosciuta dall’ordinamento, attraverso l’apertura della procedura.

Ancora prima: dimostrare il credito (il famoso “titolo esecutivo”)

Prima ancora di entrare nella procedura concorsuale, il lavoratore deve essere in grado di dimostrare quanto gli è dovuto.

Qui entra in gioco il titolo esecutivo.

Uno degli strumenti più efficaci, nella prassi, è il verbale ispettivo dell’Ispettorato del Lavoro, ottenibile a seguito di una richiesta di intervento ispettivo.

Quel verbale, se correttamente formato, accerta il credito e consente al lavoratore di presentarsi non a mani vuote, ma con un diritto già “cristallizzato”.

 

Il passaggio chiave (spesso dimenticato): l’insinuazione al passivo

Ed eccoci al passaggio che troppo spesso viene sottovalutato — o addirittura ignorato.

Una volta aperta la liquidazione giudiziale, i lavoratori, muniti di titolo esecutivo, devono insinuarsi al passivo della procedura.

In altre parole: devono presentare domanda di ammissione come creditori, indicando TFR e crediti retributivi, affinché il giudice delegato li inserisca nello stato passivo.

Questo passaggio è fondamentale per due ragioni:

consente al lavoratore di partecipare formalmente alla procedura concorsuale;

dimostra che il credito è stato fatto valere prima di chiedere l’intervento del Fondo.

Senza insinuazione al passivo, l’INPS — nella maggior parte dei casi — non interviene.

 

Quando interviene davvero il Fondo: l’esito della procedura

Solo all’esito della liquidazione giudiziale si apre la strada al Fondo di Garanzia.

Se dalla procedura:

non residua nulla, oppure

residua una somma insufficiente a soddisfare i crediti dei lavoratori,

questi possono rivolgersi all’INPS per ottenere il pagamento integrale (100%) del TFR e dei crediti di lavoro coperti dal Fondo.

Qui si coglie la vera funzione dello strumento: non sostituirsi alla procedura concorsuale, ma intervenire quando quella procedura non è in grado di tutelare il lavoratore.

 

La domanda all’INPS: l’ultimo miglio (non meno insidioso)

A questo punto si presenta la domanda telematica all’INPS, allegando:

il titolo esecutivo;

la documentazione della procedura concorsuale;

l’esito dello stato passivo e della distribuzione (o mancata distribuzione).

È una fase apparentemente tecnica, ma decisiva.

Un errore formale, una data sbagliata, un credito qualificato in modo improprio possono rallentare — o compromettere — tutto il percorso.

 

In conclusione: il TFR si salva, ma non da solo

Il Fondo di Garanzia INPS è uno strumento potente. Funziona. E spesso consente ai lavoratori di recuperare integralmente ciò che spetta loro.

Ma non è una scorciatoia, né una rete che si apre automaticamente sotto i piedi.

Titolo esecutivo, insinuazione al passivo, esito della procedura: ogni passaggio conta, e l’ordine è tutt’altro che casuale.

Quando l’azienda affonda, muoversi nel modo giusto — e nei tempi giusti — fa la differenza tra un diritto riconosciuto e uno rimasto solo sulla carta. In questi casi, più che correre, conviene sapere esattamente dove mettere i piedi.

In definitiva, il Fondo di Garanzia INPS rappresenta una tutela concreta e spesso risolutiva per i lavoratori coinvolti in una crisi aziendale. Ma è una tutela che si attiva solo a precise condizioni e lungo un percorso tutt’altro che intuitivo, fatto di titoli, termini e adempimenti che non ammettono improvvisazioni.

Quando si intrecciano diritto del lavoro e procedure concorsuali, un passo fuori sequenza può costare mesi — se non anni — di attesa. Ed è per questo che, prima di affidarsi alla speranza che “ci penserà l’INPS”, può essere utile confrontarsi con un professionista che sappia leggere la situazione nel suo insieme e accompagnare il lavoratore lungo il tragitto, dall’accertamento del credito fino all’ultimo atto della procedura.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

 

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mer

17

dic

2025

FEMMINICIDIO IN VIGORE DA OGGI: COSA CAMBIA?

Da oggi entra in vigore la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, c.d. legge sul femminicidio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025 e efficace dal 17 dicembre 2025.

 

1. Introduzione della nuova fattispecie autonoma di “Femminicidio”

Il cuore della riforma è l’introduzione dell’art. 577-bis nel Codice Penale, rubricato “Femminicidio”, che rappresenta un reato autonomo e specifico rispetto alle preesistenti fattispecie di omicidio.

 

Articolazione normativa

La nuova disposizione recita, in sintesi:

«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso … come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo

La legge prevede inoltre:

l’applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p.;

una disciplina delle pene ridotte nei casi di prevalente presenza di circostanze attenuanti, con pene minime di 15 o 24 anni a seconda del caso.

 

Significato giuridico e ratio

La ratio dichiarata del legislatore è quella di riconoscere e sanzionare in modo autonomo e aggravato le condotte omicidiarie che concretizzano dinamiche di violenza di genere, comprensive di controllo, discriminazione e limitazione delle libertà individuali come fattori costitutivi del reato.

 

2. Modifiche alle fattispecie aggravate del Codice Penale

Oltre alla nuova norma incriminatrice, la legge prevede modifiche di coordinamento ad altre disposizioni del Codice Penale, estendendo le ipotesi di aggravamento delle pene quando le condotte presentano modalità assimilabili a quelle previste per il femminicidio:

a) Art. 585 c.p. (omicidio semplice)

Viene aggiunto un comma finale che prevede l’aumento di pena da un terzo alla metà se l’omicidio è commesso con modalità riconducibili a quelle descritte nell’art. 577-bis.

b) Art. 593-ter c.p. (lesioni personali gravi o gravissime)

Analogamente, anche questo articolo vede incrementata la pena fino a un terzo o alla metà se sussistono gli elementi tipici di discriminazione, controllo o dominio in quanto donna.

c) Altre disposizioni collegate

La legge introduce una norma – art. 572-bis c.p. – che dispone l’obbligatorietà della confisca dei beni, compresi strumenti informatici o telefoni cellulari, utilizzati per la commissione del reato, in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti.

 

3. Interventi su norme di contesto e ordinamenti correlati

Oltre alle modificazioni del Codice Penale, la legge affronta aspetti di organica rilevanza istituzionale e penitenziaria:

a) Ordinamento penitenziario

La legge apporta modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in senso prescrittivo rispetto ai criteri per l’accesso ai benefici penitenziari per i detenuti per il delitto previsto dall’art. 577-bis, intervenendo sui riferimenti agli articoli rilevanti del codice penale nell’ambito dei criteri di valutazione del magistrato di sorveglianza.

b) Tutela degli orfani di femminicidio

Ulteriori disposizioni, come quelle contenute nell’art. 4 della legge, modificano la legge 7 luglio 2016, n. 122 in tema di tutela degli orfani, con specifiche previsioni per i casi in cui l’autore del reato resti ignoto o abbia determinati status processuali.

 

4. Prime osservazioni sui profili di legittimità costituzionale

Pur nella consapevolezza dell’urgenza sociale e della volontà legislativa di contrastare la violenza di genere, l’introduzione di una fattispecie penalmente autonoma, con pene particolarmente severe, solleva questioni non banali in chiave costituzionale, in particolare rispetto al principio di uguaglianza sostanziale e formale previsto dall’art. 3 della Costituzione.

Certezza e tassatività della norma penale – La formulazione dell’art. 577-bis presenta concetti quali “atto di odio”, “discriminazione” o “dominazione” che rimandano a elementi psicologici o sociologici non rigidamente definiti nel testo normativo, con possibili difficoltà applicative e rischio di margini interpretativi ampi in contrasto con il principio di legalità (art. 25 Cost.).

 

Parametro dell’uguaglianza e ragionevolezza – La previsione di un trattamento sanzionatorio specifico per l’omicidio di una donna, pur motivato da ragioni di genere, può essere oggetto di critiche sotto il profilo della non discriminazione inversa: la legge, infatti, introduce una differenziazione in termini di pena in base al sesso della vittima, che può essere percepita come una disparità di trattamento rispetto a omicidi analoghi commessi contro persone di altro sesso. Questa differenziazione sta già alimentando dibattito dottrinale e potenziali profili di censura costituzionale fondati sull’art. 3 Cost. e sulla garanzia di eguaglianza davanti alla legge per tutti i cittadini.

 

Onere probatorio e precisione degli elementi – L’accertamento giudiziale della specifica motivazione discriminatoria o di odio di genere richiede elementi di fatto e criteri interpretativi rigorosi; la difficoltà di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza di tale specifico movente potrebbe condurre a incertezze applicative o a una discrezionalità interpretativa che rischia di erodere la certezza del diritto.

 

Conclusioni

La Legge 2 dicembre 2025, n. 181 rappresenta un intervento di grande impatto sulla struttura del diritto penale italiano, facendo emergere la volontà del legislatore di riconoscere e punire in modo autonomo e aggravato il fenomeno del femminicidio, inserendo nuove disposizioni nel codice penale e coordinandole con un quadro più ampio di norme.

Tuttavia, questa scelta normativa comporta complessità applicative e potenziali questioni di legittimità costituzionale, soprattutto in ordine alla tassatività della fattispecie penale e al principio di uguaglianza, profili che, nei prossimi mesi, saranno certamente al centro della riflessione dottrinaria e – forse – della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

 

Avvocato a Piazza Armerina

 

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sab

13

dic

2025

Hai subito un incidente da un veicolo non identificato? Ecco cosa puoi fare

 

Hai subito un incidente da un veicolo che subito dopo è scappato, oppure non era assicurato: che fare?

 

Quando il sinistro stradale che hai subito coinvolge un veicolo non assicurato o non identificato, la tutela ordinaria dell’assicurazione RCA dell’altra parte evapora. È qui che entra in scena il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), gestito da CONSAP S.p.A. sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con l’ausilio di un Comitato tecnico-istituzionale.

 

Che cos’è il Fondo e quando interviene

Il Fondo di Garanzia è un meccanismo pubblico che scatta quando un sinistro non può essere risarcito attraverso le normali coperture assicurative:

Veicolo non identificato – il classico “pirata della strada”: si risarciscono solo i danni alla persona, salvo che siano gravi (invalidità del 9%), nel qual caso i danni materiali possono anch’essi essere coperti con una franchigia di € 500.

Veicolo non assicurato – qui il Fondo risarcisce danni alla persona e danni alle cose, con una franchigia di € 500 per i danni materiali (oltre, oggi, risarcimento integrale delle cose secondo normativa vigente).

Veicolo assicurato presso impresa in liquidazione coatta o messo in circolazione contro la volontà del proprietario – il Fondo copre tutti i danni nelle medesime misure.

Altre ipotesi particolari: veicoli spediti da altro Stato UE senza copertura entro i 30 giorni di legge, o veicoli esteri con targhe non corrispondenti.

Nota bene: i limiti di risarcimento del Fondo sono legati ai massimali di legge vigenti al momento del sinistro (ad esempio circa € 6.450.000 per danni a persone e € 1.300.000 per danni alle cose).

L’accesso al Fondo è un percorso in più tappe, da affrontare con metodo:

 

Denuncia alle Autorità

Subito dopo l’incidente, denuncia l’accaduto alla Polizia, ai Carabinieri o alla Polizia Locale, richiedendo verbale dettagliato. Questo è il primo mattone della tua domanda di risarcimento: senza verbale, la richiesta potrebbe arenarsi.

 

Raccogli le prove

Fotografie, dichiarazioni di testimoni, e una documentazione medica o peritale dei danni sono fondamentali per sostenere la richiesta. Metti insieme CAI o Modulistica peritale dove possibile.

 

Genera il modulo sul sito CONSAP

Sul sito ufficiale del Fondo  (https://www.consap.it/) puoi scegliere l’ipotesi corretta (ad esempio “veicolo non assicurato”) e compilare il modulo di richiesta di risarcimento.

 

Invia la richiesta all’Impresa Designata

Il modulo va trasmesso via PEC sia alla Impresa Assicurativa Designata dal IVASS per il tuo territorio sia all’indirizzo [email protected].

Le imprese designate (come previsto dalla normativa IVASS) curano istruttoria e liquidazione a nome del Fondo.

 

Istruttoria e liquidazione

L’impresa designata valuta documenti, verbali e prove, e quindi emette la decisione di accoglimento o rigetto. In caso positivo, predisporrà il pagamento del risarcimento nei limiti di legge e dopo detrazione della franchigia se prevista.

 

Recupero del danno da parte del Fondo

Il Fondo può surrogare l’azione verso il responsabile, ad esempio attraverso l’Agenzia Entrate – Riscossione, per recuperare quanto pagato.

 

Quali casi restano fuori

Il Fondo non copre:

i sinistri in cui tu stesso sei completamente responsabile (se non hai coperture aggiuntive sulla tua polizza),

danni di lieve entità alle cose senza lesione alle persone nel caso di veicolo completamente non identificato (ad es. se ritrovi la macchina danneggiata nel parcheggio),

sinistri in cui non venga fornita adeguata documentazione o verbale.

In quelle situazioni, la tutela può provenire – se prevista – dalla clausola sulla tua polizza “danni da veicoli non assicurati” oppure, negli incidenti senza colpa, azionando le vie ordinarie del risarcimento giudiziale.

In definitiva, affrontare un incidente con un veicolo non assicurato o non identificato è – per parafrasare il codice – una lesione alla tua quotidianità che non deve restare senza rimedio. Con la giusta procedura, il Fondo di Garanzia offre una bussola: non sempre semplice da seguire, ma certamente una strada istituzionale tracciata per togliere l’ultimo frammento di solitudine alle vittime della strada.

 

Come sempre in questi casi (benché non sia obbligatorio)  consigliamo vivamente di rivolgersi ad uno studio legale per seguire l’intera pratica.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

 

Avvocato a Piazza Armerina

 

 

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sab

06

dic

2025

DEBITORE MOROSO? DECRETO INGIUNTIVO!

DEBITORE MOROSO? DECRETO INGIUNTIVO!

 

Il decreto ingiuntivo: un rimedio rapido

Il decreto ingiuntivo è il rimedio sommario che permette al creditore di ottenere — in tempi molto più rapidi rispetto al processo ordinario — un provvedimento che ingiunge il pagamento o la consegna di cose determinabili. La norma di base è l’art. 633 c.p.c.: il giudice pronuncia l’ingiunzione se il diritto è provato per iscritto (o per gli altri casi espressi dalla legge). Questo non è un lasciapassare automatico, ma una scorciatoia giudiziale fondata sulla documentazione.

 

Quali documenti servono (e perché la qualità della prova conta)

La disciplina chiave è l’art. 634 c.p.c.: ai fini dell’emissione del decreto è sufficiente «qualsiasi documento di sicura autenticità». Tradotto in pratica: non occorre che il documento sia già prova piena nel senso del giudizio di merito, basta che consenta al giudice di ritenere il credito fondato con una prova scritta ritenuta credibile. Ma attenzione: documenti diversi hanno diverso valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione.

 

Esempi pratici e loro forza probatoria (schema semplice):

  Atto pubblico (notaio, verbale redatto da pubblico ufficiale): fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.c.). È la massima sicurezza documentale.

  Scrittura privata autenticata: alta forza probatoria, difficilmente eliminabile senza procedura di falsità.

  Fatture, ricevute, estratti conto, contratti sottoscritti: possono essere idonei ai fini dell’art. 634 c.p.c. e spesso consentono l’emissione del decreto; tuttavia, nella successiva opposizione il loro valore può essere contestato più agevolmente rispetto a un atto pubblico.

  Scritture contabili aziendali (libri, registri): utilissime, specie se tenute con regolarità a norma fiscale; valgono come documento di supporto ma la loro efficacia può essere discussa in controversia.

  Titoli cambiari (cambiali, assegni, tratte): costituiscono base ideale per l’ingiunzione, spesso già titolo esecutivo di per sé.

 

Necessario vs sufficiente vs prova piena — una distinzione che pesa

Necessario (ai fini dell’emissione): un documento che rientri nella nozione di prova scritta ai sensi dell’art. 634 — cioè che abbia una sufficienza di autenticità da convincere il giudice a pronunciare l’ingiunzione.

Sufficiente: materiale in grado da solo (o insieme ad altro) di fondare l’istanza. Ad esempio, un contratto scritto firmato + estratto conto che attesti i pagamenti può essere già sufficiente.

Prova a cognizione piena (per resistere all’opposizione): atti pubblici, scritture private autenticate, documenti muniti di fede privilegiata (certificati, perizie con valore probatorio) — cioè quei documenti la cui rimozione o invalidazione richiede procedure più complesse (querela di falso, CTU, ecc.). In una parola: più è forte la prova documentale in partenza, minori le chance dell’opponente.

Procedura passo-passo (pratica e senza fantasia retorica)

-Ricorso al giudice competente (art. 633 c.p.c.). Il creditore presenta un ricorso documentato, con l’indicazione del credito, il titolo (fattura, contratto, cambiale, ecc.) e la richiesta di ingiunzione.

- Esame del giudice e emissione del decreto: il giudice — sulla base della prova scritta — può emanare il decreto ingiuntivo. Se ritiene insufficienti i documenti, rigetta. Se li ritiene sufficienti, ingiunge il pagamento o la consegna.

- Notifica del decreto: il decreto deve essere notificato al debitore (l’atto va portato a conoscenza formale). La notifica è passaggio cruciale perché da questa decorre il termine perentorio per l’opposizione.

- Termine per l’opposizione — 40 giorni: il debitore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (termine che il giudice può ridurre fino a 10 o aumentare fino a 60 per giusti motivi; esenzioni e varianti se il destinatario risiede all’estero). Se non si oppone nei termini, il decreto diventa titolo esecutivo. Art. 641 c.p.c. disciplina i termini.

- Opposizione: se il debitore impugna, si apre un processo di cognizione ordinaria (o con riti speciali a seconda dei casi), in cui le prove saranno esaminate compiutamente. Qui entrano in gioco le distinzioni tra documento idoneo per decreto e prova piena: materiali come gli atti pubblici resisteranno molto meglio alla contestazione.

- Esecutività e provvisoria esecuzione: il decreto, se non opposto nei termini, è titolo esecutivo e si può procedere all’esecuzione forzata. Il giudice può, su istanza, dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.), consentendo al creditore di avviare subito l’esecuzione anche in pendenza dell’opposizione. La provvisoria esecuzione è però concessa nei casi tassativi o se il giudice la ritiene necessaria.

 

Nota pratica sui tempi e sui rilievi di notifica

La data di notifica è essenziale: il termine di 40 giorni decorre dalla notifica valida. Se la prima notifica è nulla e viene poi rinnovata, il termine decorre dalla notifica valida (la giurisprudenza è molto chiara sul punto). Da qui deriva un consiglio pratico: curare la notifica nei minimi requisiti formali (indirizzo, modalità, soggetto notificante) per non vanificare i tempi.

 

Checklist documentale per il creditore (prontuario operativo)

- Contratto firmato (meglio se autenticato o con firma digitale con valida certificazione).

- Fatture e note di credito; estratti conto bancari che dimostrino il credito non estinto.

- Ricevute, avvisi, solleciti di pagamento (anche PEC è utile come traccia).

- Titoli di credito (cambiali, assegni): custodirli e allegarli in originale.

- Scritture contabili ordinate e, se possibile, dichiarazioni o documenti che attestino la registrazione dell’operazione.

- Eventuali atti pubblici (rogiti, verbali) se disponibili: li mettiamo in cima alla pila degli assi vincenti.

 

Come prepararsi all’eventuale opposizione dell’intimato

Non dare per scontata la «vittoria» dopo l’ingiunzione: l’opponente può produrre prove e contestare la validità dei documenti.

Se possibile, allega al ricorso documenti che rendano difficile la deduzione della falsità (atti pubblici, firma autenticata, registrazioni bancarie).

Prevedi la richiesta di provvisoria esecuzione se il credito è urgente e se ricorrono le condizioni previste dall’art. 642 c.p.c.; l’istanza dev’essere adeguatamente motivata.

 

Piccola appendice giuridica (riferimenti normativi essenziali)

Art. 633 c.p.c. — condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo (domanda del creditore; prova scritta).

Art. 634 c.p.c. — contenuto e valore della prova scritta richiesta per l’emissione del decreto.

Art. 641 c.p.c. — termine per l’opposizione (40 giorni) e poteri del giudice di riduzione/aumento per giusti motivi.

Art. 642 c.p.c. — provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Art. 2700 c.c. — efficacia dell’atto pubblico come prova piena fino a querela di falso (rilevante per comprendere la distinta forza probatoria dei documenti).

 

Conclusione

Il decreto ingiuntivo è il fast-track che il legislatore ha concesso al creditore impaziente: meno fumo processuale, più carta—e, se possibile, carta ben bollata. Ma la scorciatoia non sostituisce la qualità della prova: portare in udienza documenti che resistono alla cognizione piena è come presentarsi a duello con una spada invece che con un ombrello.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

 

Avvocato a Piazza Armerina

 

 

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mer

03

dic

2025

Giornata internazionale delle persone con disabilità

 

Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili.

 

 

Da questo punto di vista l’Italia, una volta tanto, è stata capofila in ambito internazionale, visto che da noi la legge che disciplina la materia è stata introdotta già nel 1992 (Legge-quadro n. 104 del 1992), mentre in ambito internazionale la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata solo nel 2006.

 

Naturalmente dal 1992 in poi abbiamo fatto molta strada (fino ad una disciplina sui caregiver), e molta ce ne è ancora da fare. La mole di norme e regolamenti usciti successivamente alla L 104/1992 richiederebbe probabilmente un Testo Unico, ma fino ad allora io ho trovato utile il sito https://handylex.org/, che contiene tutta la normativa vigente in materia e viene aggiornato costantemente con le novità, in più potete chiedere un parere direttamente a loro.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

 

Avvocato a Piazza Armerina

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sab

22

nov

2025

Difendersi da un avviso di accertamento: strumenti, rimedi e motivi di impugnazione

Difendersi da un avviso di accertamento: strumenti, rimedi e motivi di impugnazione

L’avviso di accertamento rappresenta uno degli atti più rilevanti nella dinamica del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. La sua notifica non è un semplice passaggio formale, ma l’avvio di una fase nella quale il contribuente deve valutare attentamente se accettare la pretesa tributaria, contestarla o chiedere una revisione interna dell’atto.

Di seguito vengono analizzati i principali strumenti di difesa: autotutela amministrativa, accertamento con adesione e ricorso giurisdizionale, con  un elenco dei motivi di ricorso più frequenti.

1. Verifiche preliminari dopo la notifica

La prima attività necessaria consiste nell’analisi puntuale dell’atto. È opportuno verificare:

Quando: data di notifica (da cui decorrono i termini);

Chi: soggetto notificante;

Perché: motivazione dell’atto;

Quanto: calcoli e imponibili accertati;

Cosa: eventuali allegati richiamati.

L’avviso deve essere motivato in modo completo e comprensibile: la carenza o genericità della motivazione può costituire motivo di nullità.

2. Autotutela amministrativa

L’autotutela è lo strumento mediante il quale l’Agenzia delle Entrate può correggere, integrare o annullare un provvedimento errato. Può essere esercitata in forma:

obbligatoria, nei casi espressamente previsti (es. errore evidente sulla norma applicata);

facoltativa, nella maggior parte delle ipotesi.

È uno strumento gratuito, non richiede assistenza obbligatoria e permette la risoluzione di errori materiali, duplicazioni di pagamento, notifiche inesistenti, o situazioni di evidente illegittimità.

L’istanza deve essere presentata per iscritto (possibilmente con PEC) e corredata da idonea documentazione: copia dell’avviso, ricevute di pagamento, contratti, estratti contabili, eventuali accessi agli atti. Tuttavia la presentazione dell’istanza non sospende il termine per presentare ricorso, e soprattutto l’Agenzia non ha un termine (né un vero e proprio obbligo) di rispondere, per cui lo riserverei per i casi di errore più eclatanti, come l’errore di persona (infrequente ma possibile).

 

3. Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione, disciplinato principalmente dal D.Lgs. 218/1997 e dalle successive modifiche normative, consente al contribuente di definire in via consensuale la pretesa tributaria, evitando il contenzioso.

Questo strumento è utile nei casi in cui la contestazione non riguardi l’esistenza stessa della pretesa ma la sua misura. I vantaggi principali sono:

riduzione sostanziale delle sanzioni amministrative;

rateizzazioni più ampie rispetto al contenzioso ordinario;

sospensione dei termini per il ricorso durante la procedura.

Per instaurare il procedimento è necessario presentare istanza entro i termini previsti dalla legge o rispondere all’invito al contraddittorio eventualmente trasmesso dall'Agenzia.

4. Ricorso dinanzi alla giurisdizione tributaria

Se il contribuente ritiene illegittimo l’avviso, e non sussistono i presupposti per strumenti deflattivi, è possibile proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente (già Commissione tributaria).

Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, salvo sospensioni legali (es. sospensione feriale).

Il ricorso deve contenere:

indicazione dei motivi di diritto e di fatto;

richiesta finale (annullamento totale o parziale);

documentazione probatoria;

eventuale richiesta di consulenza tecnica.

La mancata impugnazione nei termini comporta la definitività dell’atto.

A differenza dell’istanza in autotutela e dell’accertamento con adesione (per i quali l’assistenza tecnica di un legale o di un commercialista non è obbligatoria, ma fortemente consigliata), davanti alla Corte di Giustizia Tributaria l’assistenza tecnica (di un avvocato o di un commercialista) è obbligatoria, non è possibile presentare il ricorso autonomamente.

5. Motivi più ricorrenti di impugnazione

Tra i motivi di contestazione più frequenti si segnalano:

Irregolarità o inesistenza della notifica

Notifica effettuata a indirizzo errato, omissioni procedurali o mancata notifica possono determinare la decadenza della pretesa.

Difetto assoluto o insufficienza di motivazione

L’atto deve indicare puntualmente presupposti, elementi istruttori e criteri di calcolo.

Errori materiali o aritmetici

Mero errore di calcolo dei tributi, delle basi imponibili o delle sanzioni.

Prescrizione o decadenza del potere impositivo: Trascorso il termine per esercitare l’azione accertativa o di riscossione, la pretesa tributaria è estinta.

Errata qualificazione giuridica dei fatti

Riguarda valutazioni contestabili su detrazioni, deduzioni, costi o ricavi.

Illegittima applicazione delle sanzioni

Possibili contestazioni per sproporzione, inapplicabilità, buona fede o errore scusabile.

Onere probatorio non assolto dall’Amministrazione: In particolare nei casi in cui si imputano condotte fraudolente o operazioni simulate.

 

6. Considerazioni operative

Una strategia efficace richiede:

analisi dell’atto e del rischio fiscale;

valutazione della possibilità di definizione tramite autotutela o adesione;

ricorso solo quando la posizione giuridica è sostenibile, o quando mancano alternative.

 

Conclusione

L’avviso di accertamento non deve essere ignorato né affrontato in modo improvvisato. Ogni fase — dalla valutazione dell’atto agli strumenti deflattivi sino all’eventuale contenzioso — richiede precisione documentale, conoscenza delle procedure e corretta gestione dei termini.

Ogni iniziativa deve essere documentata e coordinata con la tempistica legale, e comunque si consiglia l’assistenza di un professionista fin dall’inizio per valutare insieme la strada migliore da seguire.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

05

nov

2025

La trasmissione dei debiti del defunto e la notifica del precetto agli eredi

La trasmissione dei debiti del defunto e la notifica del precetto agli eredi

 

Quando si parla di successione, la mente corre subito ai beni, alle case, ai conti correnti, alle collezioni di francobolli e ai ricordi di famiglia. Ma il diritto, più prosaicamente, ricorda che insieme all’attivo passa anche il passivo. I debiti non muoiono con il debitore: seguono la scia del de cuius e si riversano – se l’erede accetta – sul patrimonio dei successori. È la regola dell’articolo 754 c.c., che non lascia spazio a illusioni: «gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione della loro quota».

 

Non tutto, però, è così lineare. Prima di diventare “erede” a pieno titolo, bisogna decidersi: accettare, rinunciare o – come spesso accade – temporeggiare.

 

Accettazione, rinuncia e il tempo (dieci anni) per pensarci

 

L’articolo 459 c.c. definisce l’eredità come un diritto che si acquista con l’accettazione. E quest’ultima può avvenire in due forme: espressa o tacita.

 

Espressa, quando il chiamato dichiara formalmente – con atto pubblico o scrittura privata autenticata – di voler accettare l’eredità.

 

Tacita, invece, quando compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non come erede (ad esempio, vendere un bene dell’asse o incassare un credito del defunto).

 

C’è poi chi decide di non accettare affatto, esercitando la facoltà di rinunciare (art. 519 c.c.), dichiarando solennemente di non voler subentrare né ai diritti né ai debiti.

 

Il legislatore, comunque, concede tempo per meditare: dieci anni dall’apertura della successione. Trascorso tale termine senza che vi sia stata accettazione (espressa o tacita), si perde il diritto di succedere. È un tempo lungo, ma ingannevole: può bastare un atto imprudente – una firma, un pagamento, una richiesta in banca – per trasformare un chiamato distratto in erede effettivo, con annessi e connessi.

 

Quando il sangue si dirada: parenti fino al sesto grado e lo Stato in ultima istanza

 

Il nostro codice non lascia vacante l’eredità. Se non vi sono eredi legittimi o testamentari, la successione si propaga come un’onda: prima coniuge e figli, poi ascendenti e collaterali, e così via fino al sesto grado di parentela.

 

Superata quella soglia, o in assenza di chiamati che accettino, scatta l’articolo 586 c.c.: devoluzione allo Stato.

 

Lo Stato non ha bisogno di accettare né può rinunciare: entra in scena in modo automatico, come erede necessario, ma con una clausola di salvaguardia di lusso: non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ricevuti.

 

Una prerogativa che, per molti contribuenti, suona come un’ingiustizia poetica, visto che non c’è il reciproco nei confronti dello Stato: gli eredi che incautamente abbiano accettato un’eredità comprensiva di un debito nei confronti dell’erario che supera il valore dell’asse ereditario ne rispondono per intero).

 

La notifica del precetto: questione di tempo e di destinatari

 

Veniamo al punto cruciale: la notifica del precetto ai sensi dell’articolo 477 c.p.c.

Il creditore che voglia agire esecutivamente contro gli eredi di un debitore defunto ha due possibilità, a seconda del tempo trascorso dalla morte:

 

Entro un anno dal decesso, può notificare collettivamente e impersonalmente “agli eredi del defunto” presso l’ultimo domicilio del medesimo. Una scorciatoia utile quando la compagine ereditaria è ancora in formazione e i singoli nominativi non sono certi.

 

Dopo un anno, invece, l’agevolazione svanisce: il precetto dovrà essere notificato singolarmente e nominativamente a ciascun erede effettivo, ossia a chi abbia già accettato l’eredità.

 

L’articolo 477 è chiaro: il titolo esecutivo conserva efficacia contro gli eredi, ma l’atto di precetto deve rispettare la loro posizione giuridica e temporale.

 

Se il creditore usa la notifica collettiva oltre l’anno, l’atto è invalido. E se notifica a un solo coerede per l’intero debito, viola la regola dell’art. 754 c.c., secondo cui la responsabilità è proporzionale alla quota ereditaria. La Cassazione (sent. n. 18977/2022) lo ha ribadito con nettezza: un erede non può essere precettato per tutto il dovuto se non espressamente obbligato in solido.

 

Le opposizioni e le difese degli eredi (o dei semplici chiamati)

 

1. Opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.) – È la via maestra per contestare l’irregolarità della notifica: se il creditore ha utilizzato la procedura collettiva oltre il termine annuale, o ha omesso di distinguere le quote, l’atto può essere impugnato.

 

2. Opposizione per carenza di legittimazione passiva – Il chiamato che non ha ancora accettato può eccepire di non essere erede e quindi non responsabile. Fino all’accettazione, infatti, non risponde dei debiti del defunto.

 

3. Curatore dell’eredità giacente – Se nessuno accetta e la situazione rimane sospesa, il tribunale può nominare un curatore dell’eredità giacente (artt. 528 ss. c.c.), che amministra il patrimonio in attesa di eventuali accettazioni.

 

4. Rinuncia e opposizione – Chi ha rinunciato non è toccato dal precetto, e se vi è notificato può opporlo come atto nullo o inefficace nei suoi confronti.

 

Una riflessione finale

 

La successione, più che un trapasso di beni, è una staffetta di responsabilità. Il de cuius lascia il testimone, ma tocca agli altri decidere se afferrarlo o lasciarlo cadere.

 

Il creditore, dal canto suo, deve correre contro il tempo: un anno per la notifica collettiva, dieci per sperare che qualcuno accetti. L’erede, invece, naviga tra accettazioni tacite, rinunce e meditazioni decennali.

 

E in fondo, anche qui il diritto mostra la sua ironia: chi accetta troppo in fretta rischia di pagare, chi temporeggia può salvarsi, e chi rifiuta lascia tutto allo Stato – che, come sempre, arriva per ultimo, ma incassa comunque-.

 

                                                                                            Avv. Giovanni Chiricosta

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mar

04

nov

2025

4 Novembre, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate

4 Novembre, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate

 

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” (Art. 11 Cost.).

 

 

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mer

29

ott

2025

Amministrazione di sostegno: tra diritto, umanità e burocrazia

Amministrazione di sostegno: tra diritto, umanità e burocrazia

C’è un istituto giuridico che, più di altri, rivela quanto il diritto sappia essere insieme rigido e profondamente umano: l’amministrazione di sostegno, introdotta con la legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Una legge che, almeno nelle intenzioni, segna il passaggio da un modello di tutela “difensiva” a uno di protezione personalizzata, capace di adattarsi alla fragilità della persona senza annullarla.

Perché – diciamolo – il diritto non serve solo a regolare i rapporti, ma anche (forse soprattutto) a proteggere la dignità di chi non riesce più a difenderla da sé.

 

Un po’ di diritto, ma non troppo

L’art. 404 c.c. apre la strada: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno”.

L’obiettivo è chiaro: evitare che chi è solo parzialmente incapace (per età, malattia, o semplice smarrimento della vita) venga privato completamente della capacità di agire, come accadeva con l’interdizione o l’inabilitazione. L’amministratore di sostegno non sostituisce, affianca.

E qui si coglie il senso più profondo della riforma: un istituto flessibile, “su misura”, che può modulare poteri e limiti secondo le esigenze del beneficiario. Non un gabbia giuridica, ma una stampella discreta.

 

Il ricorso: come si scrive e dove si deposita

La procedura è semplice, almeno sulla carta (sulla carta, appunto…).

L’art. 405 c.c. stabilisce che il ricorso possa essere proposto dallo stesso beneficiario, dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, o dal Pubblico Ministero.

Il ricorso va depositato al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio abituale, e deve contenere:

le generalità del beneficiario e, se possibile, dei parenti più prossimi;

l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta;

la descrizione delle condizioni di salute e delle difficoltà nel provvedere ai propri interessi;

il nominativo dell’amministratore proposto, se già individuato (spesso un familiare).

Alla domanda vanno allegati alcuni documenti fondamentali:

certificato medico aggiornato (meglio se redatto da un medico legale o da un centro pubblico);

documento d’identità e codice fiscale del beneficiario e del proponente;

stato di famiglia e, se disponibile, certificato di residenza;

eventuali documenti patrimoniali utili (estratti conto, titoli, pensioni, contratti di locazione, ecc.);

copia di un documento che descriva le necessità concrete: pagamenti, assistenza sanitaria, riscossione di somme, ecc.

Tutti questi documenti serviranno al Giudice per comprendere non solo la condizione di salute, ma anche la dimensione esistenziale della persona: perché l’amministrazione di sostegno non è un atto tecnico, è una misura di cura.

 

Dopo il deposito: la macchina giudiziaria (e umana)

Ricevuto il ricorso, il Giudice Tutelare fissa l’audizione del beneficiario (art. 407 c.c.), che deve essere sentito personalmente, salvo che ciò sia impossibile per gravi motivi.

Questo è forse il momento più delicato: non una formalità, ma un incontro reale, in cui il giudice cerca di comprendere la persona prima ancora che la sua infermità.

Segue poi la nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato (art. 405, comma 5 c.c.), in cui vengono indicati i poteri, la durata e gli atti che il beneficiario potrà compiere solo con l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore.

E qui entra in gioco la prassi dei tribunali, che varia da città a città: alcuni chiedono che il decreto venga notificato a tutti i parenti prossimi, altri semplificano. Alcuni richiedono la relazione annuale dettagliata, altri si accontentano di un rendiconto sintetico.

Insomma, un mosaico di burocrazie che solo l’esperienza (e qualche telefonata in cancelleria) può aiutare a ricomporre.

 

Qualche consiglio operativo

Scrivere chiaro, non lungo. Il ricorso non deve commuovere, ma convincere. Evitate i romanzi familiari, ma spiegate bene le esigenze pratiche (gestione pensione, pagamento affitto, firma di atti, ecc.).

Proporre la persona giusta. Meglio un parente equilibrato e paziente che un “tecnicamente esperto” ma emotivamente distante.

Allegare sempre più di quanto richiesto. Un estratto conto in più non ha mai rovinato nessuno, ma può risparmiare settimane d’attesa.

Curare la forma. Anche una misura “minore” merita rispetto, e la chiarezza formale è già una forma di tutela.

Alla fine, l’amministrazione di sostegno ci ricorda che la fragilità non è un difetto da correggere, ma una condizione umana da accompagnare.

E che il diritto, quando vuole, sa ancora parlare un linguaggio non di formule ma di attenzione, di misura, di cura.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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sab

25

ott

2025

RIFLESSIONI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONE

Riflessioni su Intelligenza Artificiale e Professione

 

In ottemperanza al Regolamento UE 2024/1689 (AI ACT) che dispone l’obbligo per i professionisti di formarsi adeguatamente, ho appena finito il corso di 4cAi sull’utilizzo professionale dell’Intelligenza Artificiale (da scrivere grande se non si offende), offerto da Cassa Forense e gestito da Mario Alberto Catarozzo (che seguo da anni e saluto).

 

A margine delle lezioni –interessantissime- su tutte le possibili applicazioni pratiche in generale e professionali in particolare, e sulle varie intelligenze artificiali (non c’è solo ChatGPT, ormai sono decine e fanno cose diverse) mi sovvengono delle riflessioni sull’utilizzo nella professione, e voglio partire da un esempio, ipotetico ma possibile.

 

Immaginate di andare dal vostro medico di famiglia perché avete una macchia rossa sul braccio che vi dà fastidio. Il vostro medico scrive i sintomi sul computer, poi vi fa una foto al braccio col cellulare e carica anche quella sul computer; dopo un secondo sentite una voce stentorea che fa: “Dalle immagini e dai sintomi descritti sembra proprio Dermatite Atopica: ecco qua una serie di farmaci da banco adatti: vuoi comprarli direttamente su Amazon?”.

 

Prima di immaginare il vostra risposta negativa, pensate un attimo ai dati positivi: è stato efficace ed efficiente, in un secondo ha confrontato migliaia di casi simili, ed ha trovato subito una diagnosi e una cura. In più, molto probabilmente anche senza computer la maggior parte dei medici di famiglia sarebbe arrivata sbrigativamente alla stessa conclusione, senza mandarvi da uno specialista per farvi fare uno “striscio”; e, molto probabilmente, avrebbe fatto bene.

 

Dati negativi: c’è una discreta possibilità (neanche tanto piccola) che voi NON abbiate una dermatite atopica, quindi non abbiate risolto il problema. Inoltre l’intervento del medico non ha aggiunto proprio nulla alla vostra esperienza: tutto quello che ha fatto avreste potuto farlo anche da soli, con lo stesso identico risultato.

 

Se pensate che per ora sia fantascienza vi sbagliate di grosso: magari ho sintetizzato un po’ troppo, ma alcune AI (non certo ChatGPT: NON PROVATECI A CASA!) sono già oggi in grado di fare diagnosi mediche accurate, e a volte già oggi vengono utilizzate in questo senso, salvo vagliare i risultati.

 

E ora veniamo alla pratica forense, e giudiziaria in genere. Mettiamo che arrivi un cliente con una cartella esattoriale da impugnare (l’esempio non è casuale) perché con ChatGPT o su Google o simili ha letto che lui ha ragione e gli annulleranno la cartella, ed ha già scritto il ricorso con l’intelligenza artificiale, voi glielo dovete solo firmare e depositare.

 

Se ci pensate, non è cambiato nulla rispetto alle ricerche su Google che abbiamo fatto finora e continueremo  a fare: c’è sempre qualcuno che dice “ho fatto una ricerca su Google” e vi snocciola quello che ha trovato lui.

 

Mio caro intraprendente amico, anche io ovviamente faccio le ricerche su Google per risolvere il tuo problema, ma prima di mettermi davanti ad uno schermo ho fatto qualcosa che tu non hai fatto, ossia questa sequenza:

 

ho preso una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, studiando diritto, economia e procedure per 4 anni (e oggi sono 5);

 

poi ho fatto la pratica forense per altri due anni, frequentando tribunali tutti i giorni e continuando a studiare;

 

poi ho superato un durissimo esame di abilitazione scritto e orale;

 

infine svolgo quotidianamente la professione di avvocato da anni;

 

ed ora sono seduto davanti al pc a fare una ricerca su Google, proprio come faresti tu, ma con una enorme differenza: io non leggo i risultati come lo faresti tu!

 

Grazie alla mia esperienza sono in grado di distinguere i risultati verosimili da quelli falsi, so vagliare le fonti, e soprattutto so quello che non c’è scritto, perché è presupposto (per esempio la differenza nelle fonti tra disegno di legge, legge, direttiva europea e post su internet, per dire), perché è “tra le righe”, e perché io posso prevedere l’effetto che farà nel caso concreto: nessuna intelligenza artificiale ti potrà mai dire come quel ricorso sarà interpretato dal singolo magistrato o dal singolo funzionario dell’Agenzia delle Entrate che effettivamente lo leggerà, perché il fattore umano è sempre imprevedibile, a meno che… a meno che non conosci personalmente quel contesto perché è quello che fai tutti i giorni.

 

In più, spesso dietro la richiesta del cliente c’è uno scopo, un antefatto, una motivazione profondamente umana che non puoi inserire in un “prompt”, ma che spesso è il vero motivo per cui è entrato in studio, e magari sarà alla base di transazioni in corso di causa.

 

Con questo non voglio certo demonizzare l’intelligenza artificiale, anzi, è uno strumento fantastico, proprio come il computer o Internet, solo che è appunto solo questo: uno strumento da utilizzare con grande cura, specie quando lavoriamo in ambiti delicati in cui il minimo errore può fare grandi danni: se stiamo curando una malattia, se stiamo costruendo una casa che qualcuno abiterà, o se stiamo difendendo la libertà personale o il patrimonio di qualcuno in un processo. Ben venga quindi l’intelligenza artificiale, ma sempre accompagnata dalla nostra.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mar

07

ott

2025

informativa sull'utilizzo di IA

L'Avvocato Giovanni Chiricosta informa la gentile clientela che, benché adeguatamente formatosi sull'utilizzo della IA (come impone il Regolamento UE 2024/1689), e benché non abbia nulla in contrario in linea di principio sull’utilizzo delle IA nello svolgimento della professione forense e nell’amministrazione giudiziaria, nella propria professione e nello svolgimento degli incarichi NON utilizza alcun sistema di IA, per cui ogni attività deve ritenersi frutto dell’intelligenza del singolo professionista, e ciò vale sia per i suoi meriti sia per i suoi errori, di cui ha l’esclusiva responsabilità.

 

 

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sab

26

lug

2025

Lo Studio chiude per ferie!

Lo Studio chiude per ferie!

In corrispondenza della sospensione feriale dell’anno giudiziario dal 1 Agosto al 31 Agosto lo studio rimarrà chiuso per ferie. Durante tale periodo, fatte salve effettive urgenze, si prega di non telefonare, non inviare fax, non lasciare messaggi in segreteria e soprattutto non lasciare messaggi whatsapp, mentre viene garantita lettura e (se necessaria) risposta in tempi ragionevoli ad e-mail e a pec.

 

Ci rivediamo a Settembre!

 

 

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lun

14

lug

2025

Formazione continua 2025

E anche quest’anno ho adempiuto all’obbligo formativo annuale con un semestre d’anticipo (principalmente grazie al corso in Diritto Tributario di Cassa Forense). Ciò naturalmente non vuol dire la fine della formazione per il 2025, ma continuerà con obiettivi diversi: il marketing, le cd. soft skills (comunicazione, empatia, convincere gli altri etc.) e soprattutto l’intelligenza artificiale, che possiamo amare o odiare, ma certamente non ignorare.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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ven

23

mag

2025

Avvocato Cassazionista

Avvocato Cassazionista

Nel giorno dedicato all’anniversario della morte di Giovanni Falcone (una fortunata coincidenza, che ritengo di buon auspicio) il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato la mia iscrizione presso l'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori (Corte dei Conti e Consiglio di Stato).

 

Avrei potuto richiederla molto tempo prima, ma ho aspettato di meritarmelo: il patrocinio in Cassazione, infatti, rappresenta un traguardo importante per qualunque avvocato, a conclusione di un percorso lungo anni di lavoro, studio, qualità e sacrificio.

 

Per altri versi è ovviamente un nuovo step della carriera, oltre che la misura dell’impegno non solo professionale, ma anche sociale, familiare ed in generale di scelta di vita dedicata all’amata toga, al quale potrò e dovrò cambiare la cordoniera, passando finalmente al colore più pregiato. In un periodo in cui tantissimi avvocato si cancellano dall’albo (più o meno felicemente) e ne fanno pubblico annuncio, mi sembrava giusto, più che altro per compensare, condividere questo mio personalissimo traguardo con clienti, amici e colleghi con cui condivido quotidianamente le aule di giustizia, senza tema di incorrere in vanagloria: ad maiora semper!

                                                                                         Avv. Giovanni Chiricosta

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mar

20

mag

2025

ADERISCI ALLA CLASS ACTION COLLETTIVA CONTRO CITROEN!

ADERISCI ALLA CLASS ACTION COLLETTIVA CONTRO CITROEN!

Il Tribunale delle Imprese di Torino ha aperto la campagna di adesioni alla Class Action contro Citroen per la gestione sui richiami delle vetture Citroen C3 soggette alla sostituzione dell’airbag. Se sei proprietario di una Citroen C3 immatricolata tra il 2013 e il 2019 e sei stato costretto a fermare il veicolo finché non ti sei fatto sostituire l’airbag da un centro di assistenza Citroen, potresti aver diritto ad un risarcimento, equivalente al tempo in cui sei rimasto senza la disponibilità dell’auto, ed al rimborso delle eventuali spese che hai subito nel frattempo a causa dello stop (ad esempio noleggio di altra auto).

 

Per aderire alla Class Action presso il Tribunale di Torino è necessario accedere alla piattaforma del ministero della giustizia (tramite SPD o CIE o CNS), rintracciare la causa contro la Citroen nell’elenco di tutte le class action aperte, cliccare su “aderisci” e seguire le istruzioni.

 

Volendo, si può incaricare un’associazione di consumatori che faccia questo lavoro al posto vostro.

 

Oppure, meglio ancora, potreste dare mandato ad un avvocato, che oltre a fare tutto il lavoro sporco al posto vostro, rimarrà a disposizione per tutta la durata della causa per rispondere a tutte le vostre domande in merito.

 

Se vi ritrovate in questa condizione e volete aderire dando mandato al nostro studio legale, inviatemi una mail all’indirizzo [email protected] chiedendomi di aderire alla class action contro Citroen e vi invierò un preventivo senza alcun impegno con l’indicazione di tutti i documenti necessari, ma sbrigatevi: c’è tempo fino al 14/9/2025.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mer

16

apr

2025

Firma per i referendum

Firma per i referendum

 

Dopo aver già discusso su questo blog della possibilità di apporre il proprio nome per raccolte firme nel terzo settore sui siti di Amnesty International e Change.org, ed in vista del voto sui referendum dell’8 e 9 giugno, parlo di un altro esempio di democrazia on-line: la raccolta firme per promuovere un referendum, che può essere abrogativo di una legge già esistente o anche propositivo di una nuova norma di iniziativa popolare (artt. 71 e 75 Cost.).

Sul sito del Ministero della Giustizia, e precisamente al link https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open, dopo essersi “loggati” con i consueti SPID; CIE o CNS è possibile firmare nel tentativo di raggiungere il quorum necessario per poter promuovere il referendum. Il sito presenta diversi progetti di referendum e iniziative popolari, basta scegliere quella più aderente alle proprie idee; in più, per ogni progetto è presente il numero di firme già presentate ed altre statistiche utili.

Non trovate il progetto di legge che fa per voi? Proponete voi la vostra legge!

Allo stessa pagina (come già per Change.org) è possibile inserire un nuovo progetto per cui si vuole chiedere una raccolta firme ufficiale, purché rientri in determinati requisiti.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mar

25

feb

2025

Una firma per Amnesty International

Ho conosciuto Amnesty International nell’ormai lontanissimo 1994 durante un progetto di formazione, ed ho scelto loro perché fin da giovanissimo ho condiviso la loro avversione alla pena di morte, alla tortura ed alle ingiustizie in generale. Erano e sono operativi nei posti peggiori del mondo, mentre nel mondo occidentale (ammesso e non concesso che siamo in una parte “meno peggiore”) fanno formazione, informazione e attivismo, e lo fanno da quando le firme si raccoglievano con carta e penna sopra un ciclostilato. Oggi ci sono i social che amplificano il potere di metterci una firma, di mettere il proprio nome sotto una causa. A te non costa nulla (non è richiesta nemmeno la registrazione), per qualcuno può voler dire tanto: vai sul link, scegli la tua battaglia e mettici la faccia: io l’ho fatto.

 

 

https://www.amnesty.it/entra-in-azione/appelli/

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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dom

13

ott

2024

Salute e Sicurezza nei piccoli studi professionali

Salute e Sicurezza nei piccoli studi professionali

 

In occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, oggi parliamo di Salute e Sicurezza nei piccoli studi professionali, al cui normativa di riferimento è, ovviamente, il DLGS 81/2008 (TU sicurezza sul lavoro). Cominciamo subito col dire che il TU è obbligatorio solo se c’è un rapporto di lavoro (inteso in senso molto lato). Nel tuo studio c’è un addetto di  segretaria? Ovviamente sei il datore di lavoro e sei obbligato. Hai un praticante? Anche (e siete obbligati entrambi a conoscere e applicare il DLGS 81/2008). Non è obbligatorio se siete un piccolo studio (associato o meno) composto da avvocati equiparati, e naturalmente non lo è se lavorate da soli, magari a casa (o “da” casa). Il fatto che non sia obbligatorio, comunque, vuol dire solo che non siete esposti a sanzione, ma l’applicazione dei criteri è fortemente consigliata, anche perché rientra tra i parametri di Qualità negli studi professionali: anche qui, magari non la certificherete mai, ma applicare comunque i criteri di Qualità (o almeno provarci) migliorerà il vostro lavoro. E dunque, cominciamo.

 

Prima fonte di pericolo è l’impianto elettrico: è a norma? C’è il salvavita? Lo verificate annualmente?

 

Ma la principale fonte di pericolo è proprio il vostro PC, e soprattutto quell’intrico di cavi che ci sta dietro: dovete fare il cablaggio, che vuol dire scollegare tutti i cavi, e poi riunirli in grossi cavi, verticali o orizzontali, che a loro volta andranno fissati alla scrivania; usate stringicavi, guaine, scatole organizzacavi, e meglio ancora tutto insieme. Aiuta a mantenere un aspetto pulito e professionale, riduce il rischio di incidenti o inciampi, migliora il flusso d'aria e la ventilazione, facilita la risoluzione dei problemi e la manutenzione e facilita l'identificazione e l'accesso a cavi specifici quando necessario. Tutti questi cavi andranno attaccati ad una ciabatta multipla con tasto di accensione, MAI E POI MAI ad una multipresa. L’ideale, poi, è aggiungere un gruppo di continuità per il PC: ha un certo costo, ma vi garantisce il PC (e tutto quello che c’è dentro) da sbalzi di corrente, cali di tensione, e se c’è un black out vi da anche il tempo di salvare e spegnere senza danni.

 

La postazione computer va pulita regolarmente. A corrente rigorosamente staccata spolverate bene tutte le superfici, passate l’aspirapolvere col tubo staccato in tutte le griglie di ventilazione, mentre per la tastiera utilizzate uno spray ad aria compressa (si trova in cartoleria). Se avete stampanti e fotocopiatrici a toner, aggiungete alla griglia di ventilazione un apposito filtro adesivo (sempre in cartoleria), vi risparmierete la puzza del toner evaporato in studio (che tra l’altro è anche cancerogeno, fate un po’ voi).

 

E ora parliamo di ergonomia! La perfetta sedia da ufficio deve essere girevole, con le rotelle (almeno 5 antiribaltamento, e non me lo sto inventando), i braccioli, regolabile in altezza e magari anche in inclinazione, e dovrebbe avere un supporto lombare. Le vostre ginocchia dovrebbero formare un angolo di 90°, con i piedi bene appoggiati a terra. Se avete problemi di altezza, compratevi un poggiapiedi. Quanto allo schermo, deve stare davanti ai vostri occhi alla distanza di almeno un braccio: se non ci vedete non avvicinate lo schermo, ma aumentate lo “zoom” della visualizzazione. La tastiera deve essere in linea con lo schermo, se scrivete guardando di lato avete un grosso problema.

 

Se scrivete veramente tanto, valutate l’idea di frequentare un corso on-line di dattilografia. Le  prime settimane vi sembrerà una tortura innaturale, ma gli effetti finali sono incredibili, e tangibili anche se non diventate bravissimi: oltre ovviamente a scrivere molto più velocemente vi stancate meno, lo sforzo viene distribuito su dieci dita e non su due, le vostre braccia restano immobili anziché danzare da un punto all’altro della tastiera, e non dovrete neanche piegare il collo in continuazione per spostare lo sguardo tra tastiera e schermo e viceversa. Io sto scrivendo questo articolo senza guardare i tasti ma solo lo schermo, e volendo potrei fare a meno anche di guardare lo schermo (come avviene, per esempio, se devo copiare un testo da un foglio di carta, che metto su un leggio). Il vostro tunnel carpale ringrazierà.

 

E ricordatevi: anche se avete una scadenza stanotte, alzatevi dalla sedia e allontanatevi  da PC e cellulare per almeno 5 minuti ogni ora, per il benessere di occhi, schiena e spirito.

 

Valutate oggettivamente le condizioni di luce e aria nel vostro studio: se vi sembra poco luminoso, probabilmente è così, cambiate le lampadine in conseguenza. Come è l’aria? Riscaldamento, aria condizionata, pompa di calore? Nel caso ricordatevi di  pulire spesso i filtri, e comunque di arieggiare la stanza ogni giorno, anche in inverno (magari durante le pause), e aprite la finestra, se c’è (per la serie: “ho visto studi che voi umani…”). E anche se lavorate esclusivamente in smart working, non ricevete mai nessuno e siete soli come guardiani del faro, pulite periodicamente tutto! Anche se il Covid è ormai passato manteniamo le stesse abitudini igieniche, ci guadagna la qualità dell’ambiente di lavoro e quindi la nostra produttività in generale.

 

Acustica dello studio: troppo rumore dall’esterno? Valutate di cambiare infissi, e nel frattempo potreste aggiungere della musica di sottofondo per confondere il rumore esterno. Se invece c’è troppo silenzio, vi sentite soli e avete bisogno di stimoli, oppure siete psicopatici, o magari volete sembrare più impegnati di quelli che siete quando vi chiamano al telefono, on-line si trovano delle tracce audio d’ufficio impegnato, con suoni di stampanti, tastiere, telefoni e vocio di sottofondo: vi sembrerà di lavorare in un call-center, ma magari potrebbe darvi quello stimolo in più…

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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ven

27

set

2024

Criteri di ripartizione delle spese per il rifacimento della facciata di un condominio

Criteri di ripartizione delle spese per il rifacimento della facciata di un condominio

 

Il rifacimento della facciata di un condominio è un intervento di manutenzione straordinaria che ha spesso costi rilevanti, ma si rende necessario per preservare l'integrità e il valore dell'immobile. Quando l'assemblea condominiale decide di procedere con questi lavori, diventa fondamentale ripartire correttamente le spese tra i condomini, in conformità con la normativa vigente. Un'altra questione cruciale è come affrontare i casi di morosità, ovvero quando un condomino non adempie al pagamento della propria quota.

 

Le spese per la manutenzione straordinaria, come il rifacimento della facciata, vanno ripartite tra i condomini secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1123 del Codice Civile. In particolare:

 

Ripartizione in base ai millesimi di proprietà: Le spese devono essere suddivise in proporzione al valore delle singole unità immobiliari, espresso in millesimi. Questo significa che i condomini proprietari di unità con maggior valore (ad esempio, appartamenti più grandi o situati in punti più privilegiati dell'edificio) dovranno sostenere una quota maggiore delle spese.

 

Ripartizione differenziata per vantaggi particolari: In alcuni casi, se determinati condomini traggono un vantaggio particolare da un intervento di manutenzione, la ripartizione può avvenire in modo diverso. Ad esempio, se una parte della facciata riguarda solo un’ala dell’edificio, i condomini che risiedono in quella parte potrebbero dover sostenere una quota maggiore.

 

Decisione dell’assemblea: L’approvazione dei lavori di rifacimento della facciata e il relativo riparto delle spese devono essere deliberati dall’assemblea condominiale. Per la validità della decisione è necessario raggiungere i quorum previsti dalla legge. La delibera approvata diventa vincolante per tutti i condomini, anche per coloro che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti.

 

Conseguenze in caso di morosità

Uno dei problemi più comuni nei condomini è la morosità, ovvero il mancato pagamento delle quote condominiali da parte di alcuni condomini. Questo può generare situazioni di difficoltà economica per il condominio e ritardi nel pagamento delle imprese incaricate dei lavori. Vediamo quali sono le principali conseguenze per i condomini morosi e le azioni che l'amministratore può intraprendere.

 

Decreto ingiuntivo: In caso di mancato pagamento delle spese condominiali, l'amministratore può agire legalmente contro il condomino moroso richiedendo un decreto ingiuntivo. Questo strumento consente di ottenere un’ingiunzione di pagamento in tempi relativamente brevi, senza necessità di un processo ordinario. Il decreto ingiuntivo può essere emesso anche in mancanza di una previa conciliazione.

 

Pignoramento dei beni: Se il condomino continua a non pagare, il condominio può procedere con l’esecuzione forzata, che può culminare nel pignoramento dei beni del moroso, inclusa l’unità immobiliare stessa. Il giudice può ordinare la vendita all'asta dell'immobile per saldare i debiti.

 

Interessi di mora: Oltre alla quota dovuta, il condomino moroso è tenuto a pagare anche gli interessi legali di mora. Questi possono essere applicati dal momento in cui la somma è esigibile, come stabilito nel regolamento condominiale o dalla delibera assembleare.

 

Sospensione dei servizi comuni: Il regolamento condominiale o la delibera assembleare può prevedere la sospensione di alcuni servizi comuni non essenziali (ad esempio, il riscaldamento centralizzato o l'uso dell'ascensore) al condomino moroso, purché ciò non arrechi un danno grave alla sua unità immobiliare.

 

L'impatto della morosità sugli altri condomini

Il mancato pagamento delle quote da parte di uno o più condomini non esime il condominio dall'onorare gli impegni finanziari presi con i fornitori e le imprese. Questo significa che, almeno inizialmente, gli altri condomini dovranno farsi carico delle quote mancanti per evitare che i lavori vengano sospesi o che il condominio venga citato per inadempienza. Successivamente, si potrà agire nei confronti del moroso per recuperare le somme anticipate.

 

Il rifacimento della facciata rappresenta un intervento importante per la conservazione e l’estetica di un edificio, e la corretta ripartizione delle spese è essenziale per garantire una gestione armoniosa della vita condominiale. In caso di morosità, il condominio dispone di strumenti giuridici per tutelarsi, ma è importante agire tempestivamente per evitare che i problemi finanziari di un singolo condomino compromettano il funzionamento dell’intera comunità condominiale.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mer

10

lug

2024

World Justice Project

Noi liberi professionisti oltre che membri di un Ordine o un Consiglio nazionale siamo anche parte di una comunità scientifica internazionale, anche se spesso ce ne dimentichiamo, quindi è sempre bello cogliere l’occasione di rinfrescarsi la memoria. Ringrazio il Dott. Alejandro Ponce e il World Justice Project per avermi dato l’opportunità di collaborare ad un progetto di respiro internazionale, dando il mio piccolo e personale contributo.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

27

dic

2023

Sei un avvocato? Scrivi una relazione di fine anno

 

 

Prima di spiegarvi come scrivere una relazione di fine anno, è meglio spiegarvi a cosa serve fare una relazione per riassumere l’andamento professionale nell'ultimo anno (o negli ultimi). Sia che siate titolare di uno studio vostro, sia che siate un avvocato senza tutele in un mega studio, sia che siate un singolo professionista che ha appena aperto la partita IVA, mettere tutto nero su bianco vi chiarirà le idee su cosa state facendo, su quali sono i vostri obiettivi per il futuro, e verificare se siete sulla strada giusta per realizzarli, oppure no. 

 

A parte ciò, essere in grado di fare una relazione come quella descritta in questo post vi potrà essere utile in altre occasioni: accedere a finanziamenti che presuppongono un progetto, un business plan; nel caso decidiate di associarvi, permetterà ai soci di conoscersi meglio tra loro (e di verificare se hanno gli stessi obiettivi e la stessa vision dello studio). Se siete a fine carriera e state per chiudere lo studio senza eredi, potreste pensare di venderlo ad un collega più giovane: una relazione del genere vi permetterà di assegnargli un valore ben preciso.

 

Ordunque: contenuto minimo. Se non la avete mai scritta, cominciate a scrivere (letteralmente, nero su bianco) tutto il vostro percorso professionale, dall’iscrizione all’albo ad oggi: perché avete fatto questa scelta, quali erano i vostri obiettivi, quali sono le aree di maggior pratica, quali i vostri clienti tendenziali; descrivete la vostra situazione attuale: lavorate da soli o in gruppo? Uno studio associato o mera condivisione di spese? Siete alle dipendenze di fatto di qualcuno?

 

A questo punto un altro elemento cardine della relazione: il fatturato lordo. Sempre se non lo avete mai fatto prima (e anche se non pensate di far leggere niente a nessuno, ovviamente), prendete in considerazione i vostri ultimi 5 anni (o dall’inizio, se di meno). Perché proprio gli ultimi 5 anni? Perché si tratta di un orizzonte di tempo medio-lungo più che sufficiente per darvi una tendenza statistica della vostra redditività.

 

In pratica scrivete in una tabella, anno per anno, il vostro fatturato lordo (ossia il totale delle vostre fatture, senza considerare le spese, almeno per ora). Già così dovreste avere un’idea dello scopo della relazione, ma non fermatevi qui: a questo punto fate della tabella un grafico (con Office è talmente elementare che mi rifiuto di spiegarvi come fare, a parte il fatto che è così semplice che potreste farlo con carta e penna: sulla linea verticale gli euro, sulla linea orizzonte gli anni, e unite i puntini…). Il grafico esprime immediatamente la tendenza del vostro studio, ma se volete essere più precisi, riprendendo la tabella di prima potrete aggiungere un’altra colonna, con l’aumento o la diminuzione percentuale tra un anno e l’altro; se la tendenza è sempre la stessa (e mi auguro per voi che sia un aumento costante) potrete ricavare anche il tasso medio di aumento della redditività.

 

Già così avete fatto un ottimo lavoro, che vi sarà utile anche negli anni successivi. Se volete essere più precisi (e volete deprimervi…) aggiungete al grafico le spese. Alla tabella aggiungete quindi una terza colonna in cui scriverete il totale delle spese professionali, anno per anno, quindi aggiungete una seconda linea al grafico: l’area tra le due linee corrisponde al vostro profitto. Quali spese aggiungere? Sta a voi decidere, ma certamente ci vanno iscrizione all’albo, contributi di Cassa, assicurazione obbligatoria, etc.; decidete voi se aggiungere anche le utenze di studio (incluse Condominio, TARSU...) o meno, purché ovviamente applichiate lo stesso criterio ogni anno, e specificate in una legenda cosa indicate per “spese”. Sul grafico noterete che, a differenza del fatturato che dovrebbe essere inclinato verso l’alto, la curva delle spese è tendenzialmente anelastica (ossia quasi orizzontale), magari fatta eccezione per Cassa.

 

A questo punto interrogatevi e rispondete sinceramente (sempre scrivendo): quali sono i miei punti deboli? Quali i miei punti di forza? Da chi è rappresentato maggiormente il mio portfolio clienti?

 

A questo proposito, tornerà utile fare questa operazione: dividete le fatture in categorie a seconda del cliente (fate voi le categorie: consumatori, aziende, enti locali, oppure gratuito patrocinio e non, oppure semplicemente civile, penale, stragiudiziale e non sa/non dice…); sta a voi decidere in che gruppi dividere la clientela, ma attenti ad evitare sovrapposizioni, ossia evitate che alcuni clienti siano presenti contemporaneamente in più categorie. A questo punto fate una bella tabella, con le categorie e il fatturato corrispondente per ogni categoria, quindi fate un bel grafico a torta (chi ne vuole una fetta?). Il sistema dovrebbe tirarvi fuori automaticamente anche le percentuali corrispondenti, altrimenti fate voi il conto. Anche in questo caso, la visione del grafico potrebbe sorprendervi, ma quello che più conta non è tanto il singolo anno, ma il confronto anno per anno: qual è il settore più forte? Qual è quello che sta crescendo? Questo potrà aiutarvi ed identificare i vostri punti forti e deboli, e a prendere decisioni imprenditoriali in merito: rafforzare i punti deboli o tagliare i rami secchi e concentrarvi sui punti di forza? Entrambe sono scelte imprenditoriali possibili. Se oltre il 50 % del fatturato deriva da un'unica fonte, o siete monomandatari p avete un grosso problema, perché, di fatto, quel cliente vi tiene in pugno, vi consiglio di diversificare le fonti di entrata.

 

Se siete stati così diligenti da arrivare fin qui, dedicate una parte della vostra relazione alla “compliance”, ossia al rispetto di tutta la normativa cui siete sottoposti, come avvocati e come partite IVA.

 

Rispondete (sinceramente e per iscritto!) a queste domande: ho raggiunto i crediti formativi? Se no, perché? Ho verificato se la mia azienda rispetta la normativa anti corruzione? E se no, cosa penso di fare in proposito? Ho verificato se rispetto gli obblighi di privacy? Se no perché, e cosa  penso di fare in proposito? La sincera risposta a queste domande potrebbe anche essere “niente”, purché siate consapevoli degli standard che volete ignorare. Fate lo stesso ragionamento anche per gli obblighi previdenziali, assicurativi, fiscali (ce l’avete il POS, vero?), e infine per gli standard di qualità (esiste l’ISO 9001 anche per gli studi professionali, ne ho già parlato in altri post). Avete partecipato alla vita del vostro ordine? Avete votato alle elezioni forensi, avete partecipato alle assemblee? Se no, perché?

 

Una parte importante deve essere dedicata al marketing, in pratica la risposta alle domande: come ho trovato i clienti finora? Qual è stata la migliore fonte di clientela? Come sviluppo la mia reputazione, sul web e nella vita reale? Su questo argomento, come immaginate, ci sarebbe altro da scrivere, e conto di farlo in un altro post.

 

A proposito di marketing, se li utilizzate in tal senso fate anche una sezione per i vostri social, ossia verificate quanti contatti (friend, follower o come vi pare) e quante interazioni ci sono state durante l'anno, e confrontate con l'anno precedente. In ogni social ci sono appositi strumenti di analisi per farlo, troppi per parlarne in questa sede, smanettate e troverete pane per i vostri denti.

 

Una parte inevitabile, per quanto fastidiosa, dovrebbe essere riservata ai crediti da riscuotere, fatture già emesse e non pagate, magari dall'anno prima: cosa pensate di fare in tal caso? da quale cliente deriva? Meglio perseguirlo (e perdere il cliente) o negoziare? Mettete tutto per iscritto, in modo da poter verificare l'anno successivo.

 

 

Infine la parte più importante: propositi per il futuro, per l’anno successivo e a lungo termine. Dopo aver riletto quello che avete scritto finora, rispondete sinceramente: cosa conto di fare in proposito l’anno prossimo? E nei prossimi 5 anni? Quali risorse dedicherete (in termini di tempo, denaro e impegno) al marketing? Come curerete la vostra formazione? Come adeguerete il vostro studio ai vari adempimenti di compliance, che magari avete trascurato sinora? Quali sono i vostri obiettivi realistici per l’anno successivo in termini di fatturato e acquisizione di nuova clientela? Quali cause andranno a sentenza l’anno prossimo? E così via. Infine, ripetete la relazione alla fine di ogni anno (ma continuando ad usare gli stessi grafici, aggiungendo i dati), per verificare se avete rispettato gli obiettivi che vi eravate imposti l’anno precedente: forse vi darete una pacca sulla spalla, forse deciderete che è l’ora di passare in proprio, o magari deciderete di cambiare mestiere, ma qualunque sia la vostra decisione lo farete a ragion veduta.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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ven

22

dic

2023

Auguri!

Lo Studio Legale Chiricosta & Crea desidera fare i più sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i propri clienti, colleghi, amici e conoscenti, con l'augurio di un 2024 ancora più produttivo del 2023:

 

AUGURI!

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mer

06

dic

2023

SPID, CNS e CIE: differenza, costi, vantaggi e svantaggi

SPID, CNS e CIE: differenza, costi, vantaggi e svantaggi

 

SPID è la sigla di Servizio Pubblico di Identità Digitale, ed è un servizio che, fondamentalmente, permette l’autenticazione attraverso l’inserimento di due codici, Username e Password, precedentemente scelti dall’utente. In questo modo il sito della Pubblica amministrazione (Sanità, Agenzia Entrate, INPS, Anagrafe etc. etc.) che stai visitando sa chi sei, perché questi dati sono associati ad una persona fisica (in effetti al tuo codice fiscale); quello appena descritto è il livello 1 di sicurezza SPID, e già così permette di accedere alla maggior parte dei servizi riconnessi, poi c’è il livello 2 (che richiede l’interazione col tuo smartphone personale) e infine il livello 3 (che richiede il possesso di una card fisica o una specifica chiave USB, e di un lettore apposito), che servono per usi specifici.

 

Il sistema SPID è estremamente versatile, viene riconosciuto in tantissimi siti pubblici ma anche alcuni privati, è utilizzabile anche presso le amministrazioni dell’Unione Europea, e in più è utilizzabile, in alcuni casi, come firma elettronica. Che vuol dire in alcuni casi? Che non potete utilizzarla per firmare un documento creato da voi, ma è il sito che state visitando che, volta in volta, vi permette l’opzione “firma con SPID”, per venire incontro a chi non dispone di una firma elettronica.

 

QUANTO COSTA

 

Lo SPID è fondamentalmente GRATIS, e si può attivare facilmente presso molti server, con vari sistemi di riconoscimento facciale; alcuni servizi offrono un sistema (in questo caso a pagamento) per chi non è pratico, ma il sistema più semplice è andare fisicamente in un ufficio postale e chiedere lo SPID.

 

Difetti

 

Il difetto dello SPID è lo stesso per tutti questi sistemi: richiede l’inserimento di due codici (username e password), e se non te li ricordi prevede una procedura di recupero altrettanto complessa (livello di sicurezza 2). In più, periodicamente la password scade, quindi devi rinnovarla. Se, come la maggior parte delle persone, usi lo SPID una volta all’anno, ogni volta dovrai cambiare la password dal tuo smartphone.

 

CNS

 

La CNS o Carta Nazionale dei Servizi è uno strumento fisico (una card o un Token USB) rilasciato dalle Camere di Commercio, che ha fondamentalmente lo stesso scopo dello SPID, ossia il riconoscimento del suo titolare da parte delle pubbliche amministrazioni (tra cui INPS, Agenzia Entrate, Camera di Commercio etc.), anche se meno rispetto allo SPID; rispetto a quest’ultimo, però, ha un’enorme vantaggio: la CNS è anche una firma elettronica qualificata! Ci puoi effettivamente firmare i tuoi documenti, e la firma avrà validità legale, perché verificabile dal destinatario.

 

Sappiate che ogni CNS (se rilasciata da una Camera di Commercio) è anche una firma elettronica, ma non il contrario: se state pensando di acquistare una firma elettronica, verificate che sia anche CNS.

 

Per attivare la prima volta la CNS dovrai recarti fisicamente presso una Camera di Commercio con i documenti, e seguire le istruzioni dell’operatore. Una volta attivata a regime, per utilizzarla basta inserire una sola password, e senza dover interagire col cellulare, a differenza degli altri sistemi, un vantaggio decisivo!

 

Quanto costa

 

A differenza dello SPID, la CNS si paga, ha un costo variabile a seconda del modello scelto, ed ha una validità di tre anni; il costo è intorno alle € 50/60, il modello con card costa di meno ma devi acquistare il lettore a parte se non ne hai già uno, il Token USB costa un po’ di più ma non c’è bisogno del lettore ed in più è portatile, fate un po’ voi.

 

Per la cronaca, io uso la CNS quotidianamente sia per firmare gli atti giudiziari sia per il riconoscimento, e non ho mai avuto problemi, se non alla scadenza.

 

CIE

 

La CIE è la Carta d’Identità Elettronica, ossia la nuova carta d’identità che possediamo tutti, anche se non la sfruttiamo fino in fondo.

 

Alla CIE è ricollegato un altro sistema di riconoscimento d’identità, analogo allo SPID, a tre livelli:

 

1) con credenziali (username e password)

 

2) con un SMS al tuo cellulare o QRCODE (e devi scaricare un software apposito)

 

3) con uno smartphone abilitato alla lettura di Chip NFC (non tutti lo sono) oppure con un lettore apposito. Tanto per capirci, un po’ come il lettore del Bancomat.

 

L’attivazione anche solo del primo livello è un po’ macchinosa (peggio dello SPID) e richiede il download di un software sul proprio cellulare e l’inserimento di vari codici ricevuti dal Comune al momento del rinnovo. Se l’avete rinnovata tempo fa e avete buttato tutto, probabilmente nemmeno gli impiegati del Comune possono aiutarvi!

 

L’elenco dei siti della Pubblica Amministrazione raggiungibili tramite CIE non è lungo come quello dello SPID ma è in aumento periodico, ed in più con la CIE (scaricando un software apposito) è possibile firmare i propri documenti con firma elettronica avanzata (FEA), che però è meno efficace rispetto alla firma elettronica qualificata (FEQ) rilasciata con CNS: tanto per capirci, non viene riconosciuta da tutte le PA, e di sicuro non puoi usarla per firmare un atto dal Notaio, per le fatture elettroniche o per firmarci gli atti giudiziari.

 

COSTO

 

La CIE è soggetta semplicemente alla marca da bollo richiesta dal Comune per il rinnovo (variabile ma sotto i 20 €), e dura quanto la carta d’identità: 10 anni. Da questo punto di vista è estremamente conveniente, ma sappiate che non può sostituire la firma digitale vera e propria in ogni situazione.

 

Consigli

 

Quale strumento utilizzare dipende da chi siete e da che uso potrete farne; per il cittadino medio che vuole solo accedere all’INPS per avere l’ISEE o il reddito di cittadinanza, lo SPID è lo strumento perfetto, purché abbiate l’accortezza di scrivervi da qualche parte le password ed i passaggi.

 

Se invece ne dovrete fare un utilizzo professionale, io consiglio… tutti e tre! Sia perché le PPAA che accettano i vari sistemi non coincidono perfettamente, sia per ridondanza: un giorno il sistema da voi utilizzato potrebbe non funzionare (e per legge di Murphy quando ne avrete più bisogno), e allora meglio avere un alternativa pronta per l’uso.

 

Ovviamente do per scontato (ma richiederebbe un altro post) che abbiate la sacra triade professionale, ossia SPID/CNS/CIE, Firma digitale (FEQ) e PEC, meglio se europea e iscritta all’INAD, con cui potrete fare veramente qualunque cosa (come per esempio le famigerate fatture elettroniche).

 

Purtroppo a differenza di SPID e CIE, la firma digitale e la PEC si pagano, non esistono alternative gratis, nonostante fuorvianti annunci pubblicitari. Non voglio suggerire aziende (ARUBA…) perché dipende dall’uso che ne fate in concreto.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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sab

21

ott

2023

L’avvocato perfetto e la compliance

Perciò, se non ho capito male, l’avvocato perfetto dovrebbe:

 

acquisire i crediti formativi ordinari nel triennio, senza dimenticare quelli sulla deontologia;

 

acquisire i crediti formativi specialistici della propria materia (che non è detto che corrispondano con i primi): difensore d’ufficio, curatore fallimentare, delegato vendite, mediatore, etc. etc. etc., e della propria Specializzazione Forense (con la S maiuscola);

 

assicurarsi che anche i propri praticanti seguano la formazione specifica a loro richiesta, quella che sia;

 

conoscere, applicare e verificare la normativa sulla Qualità degli studi legali;

 

assicurarsi che anche i propri praticanti e dipendenti (ovviamente tutti regolarmente assunti con CCNL Studi Professionali) conoscano a applichino le regole sulla Qualità dello studio, e si formino periodicamente;

 

in quanto titolare dello studio, conoscere ed aggiornarsi periodicamente sulla normativa sul trattamento dei dati personali;

 

conoscere, aggiornarsi e rispettare la normativa antiriciclaggio; assicurarsi che anche praticanti e dipendenti conoscano e applichino le stesse norme;

 

sempre in quanto titolare dello studio e datore di lavoro, conoscere ed aggiornarsi sul TU sicurezza sul lavoro, sulla normativa antincendio e sul primo soccorso, ed assicurarsi che anche dipendenti e praticanti sappiano cosa fare al momento del bisogno;

 

fai difesa d’ufficio e/o gratuito patrocinio? Allora  conoscere, applicare e far applicare la normativa sulle barriere architettoniche, e sull’accesso dei diversamente abili in generale;

 

Conoscere e far applicare le regole tecniche sulla gestione ambientale, risparmio energetico e smaltimento rifiuti negli studi professionali: come smaltite il toner? Far conoscere e far rispettare le stesse regole anche a dipendenti, praticanti, e pure ai clienti.

 

ovviamente conoscere a menadito ed adeguarsi alla normativa previdenziale: la propria, quella dei praticanti e quella dei dipendenti: altrimenti come te lo danno il DURC?

 

Conoscere, aggiornarsi ed adeguarsi alla normativa finanziaria: l’avete compilato il Quadro RS? Ce l’avete il POS?

 

Ovviamente curare i propri contatti e la propria reputazione on-line: curare ed aggiornare periodicamente il proprio sito web, i propri profili social (almeno 3), pubblicare periodicamente articoli, post, tweet, reels, commentare, taggare, e leggere i commenti, i tag ed i post degli altri su di sé;

 

partecipare (e far partecipare ai propri praticanti) la vita politica forense, a partire dalle assemblee del proprio consiglio dell'ordine, passando per le  riunioni del consiglio della propria associazione territoriale (AIGA etc), fino alle riunioni nazionali OCF, CNF e Cassa Forense; 

 

dopo tutto ciò avrete finalmente un po’ di tempo libero per lavorare!!!

 

PS

Sicuramente avrò dimenticato qualcosa, casomai ricordatemelo nei commenti.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mar

17

ott

2023

DM 110/23 e criteri di redazione atti giudiziari: come modificare il modello "normal" di Word per renderlo coerente con la riforma

Come noto, il DM 110/2023  ha imposto a noi avvocati dei criteri formali di redazione degli atti piuttosto stringenti, benché la norma la norma presenti questi criteri solo come direttive; è tuttavia recente il caso di un giudice che, nonostante la vittoria sul merito, ha compensato le spese per violazione dei criteri di redazione (leggi l'articolo su Il Dubbio ): ovviamente siamo sul paradosso, ma meglio prevenire che curare.

 

Per chi utilizza Word –credo la maggior parte di noi- è molto improbabile che, aperta una pagina bianca, i criteri richiesti siano magicamente preimpostati, quindi ogni volta bisognerebbe aggiustare “a mano” tutti i parametri, operazione noiosa e snervante, col rischio di dimenticarlo e di incorrere in chissà quali conseguenze: non sarebbe più facile se tutte i parametri richiesti dal DM fossero già preimpostati ad ogni aperture di Word? Sperando di far cosa gradita, vi spiego come fare.

 

Premesso che la seguente guida è stata fatta con Word 2010, ma il procedimento è simile anche se avete altre versioni.

 

Ciò che dovete fare è modificare il file “Normal.dotm”, che contiene, per l’appunto, tutti i criteri preimpostati di un normale foglio word appena aperto.

 

Dovrete:

 

cliccare sulla scheda “File” (la prima in alto a destra);

 

Passare a C:\Users\nome utente\AppData\Roaming\Microsoft\Templates;

 

Aprire il modello Normal (Normal.dotm);

 

modificare questi parametri:

 

nella scheda “Home” (la seconda), alla sezione “carattere” inserire Times New Roman (in realtà la norma non precisa il tipo di carattere, ma giusto per andare sul sicuro…);

 

nella stessa sezione, inserire dimensione carattere “12”;

 

nella sezione paragrafo, nello spazio “interlinea” inserire “1,5”;

 

nella scheda "layout di pagina" cliccare su "margini", "margini personalizzati", e nella nuova scheda "margini " che vi si aprirà impostare superiore e inferiore a "2,5";

 

la norme non lo richiederebbe, ma a questo punto nella stessa sezione inserire allineamento testo “giustificato”, se non è già così;

 

nella barra inferiore della schermata (la linea grigia dove di solito vedete il numero di pagina) cliccateci in mezzo col tasto destro e selezionate “conteggio parole”; a regime potrete cliccare sul conteggio parole e vi darà anche il numero di caratteri, per i più puntigliosi.

 

Al termine fare clic sulla scheda “File” e quindi su “Salva” e chiudi.

 

Al prossimo riavvio (di Word, non del PC), il foglio sarà magicamente preimpostato con tutti i criteri richiesti dal legislatore: Voilà!

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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sab

24

giu

2023

La responsabilità civile per i danni subiti a scuola: chi ne è responsabile?

La responsabilità civile per i danni subiti a scuola: chi ne è responsabile?

La sicurezza degli studenti all'interno delle scuole è un tema di fondamentale importanza, poiché la scuola è un luogo in cui i giovani trascorrono gran parte del loro tempo. Quando si verifica un incidente o si subiscono danni all'interno dell'istituzione scolastica, è essenziale comprendere chi sia civilmente responsabile per tali eventi.

 

In base all'articolo 2043 e seguenti del Codice Civile italiano, molteplici parti possono essere coinvolte nella responsabilità: la scuola, il singolo docente, lo studente stesso, i genitori e l'assicurazione scolastica obbligatoria. Esaminiamo i ruoli e le responsabilità di ciascuna di queste parti.

 

La scuola, come istituzione, ha il dovere di fornire un ambiente sicuro per gli studenti. Ciò significa che devono essere adottate tutte le precauzioni ragionevoli per prevenire incidenti o danni fisici. La scuola è tenuta a garantire che gli edifici, le attrezzature e le strutture siano in condizioni sicure, eseguendo regolari ispezioni e manutenzione. In caso di negligenza da parte della scuola nell'adempimento di queste responsabilità, potrebbe essere considerata civilmente responsabile per i danni subiti dagli studenti. In generale la scuola è ritenuta responsabile di tutti i danni occorsi agli studenti all’interno della scuola a meno che non provi che il danno è stato causa to da una circostanza eccezionale e imprevedibile.

 

I docenti, in qualità di professionisti che lavorano a stretto contatto con gli studenti, hanno una responsabilità diretta sulla loro sicurezza durante le attività didattiche. Devono adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire incidenti in classe o durante le attività extracurricolari: basti pensare ad attività a rischio intrinseco come le attività sportive o di laboratorio, mentre per le attività extracurriculari basti pensare alle gite o alle uscite didattiche. Se un docente non rispetta i doveri professionali o non prende le precauzioni necessarie, potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile per i danni subiti dagli studenti.

 

Anche gli studenti, pur essendo giovani, hanno una certa responsabilità nel mantenere un comportamento sicuro e rispettoso all'interno della scuola. Se uno studente agisce in modo negligente o intenzionale causando danni a sé stesso o ad altri, potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile per i danni causati. Tuttavia, è importante considerare l'età e la capacità di comprensione dello studente al fine di determinare la sua responsabilità.

I genitori hanno il dovere di vigilare sul comportamento dei loro figli e di educarli sull'importanza della sicurezza e del rispetto, tanto è vero che in molte scuole è ormai prassi firmare un “patto di corresponsabilità”, in cui le scuole ricordano ai genitori tali doveri. Nel caso in cui un genitore abbia trascurato questo dovere e il comportamento negligente del figlio abbia causato danni, il genitore potrebbe essere considerato civilmente responsabile.

 

Infine l'assicurazione scolastica obbligatoria è un'importante protezione per gli studenti e le scuole stesse. Questa assicurazione copre i danni fisici subiti dagli studenti all'interno della scuola o durante le attività connesse ad essa. In caso di danni, l'assicurazione scolastica può intervenire per fornire un risarcimento adeguato e contribuire a coprire le spese mediche e legali.

 

La responsabilità civile per i danni subiti a scuola coinvolge diverse parti, tra cui la scuola stessa, i docenti, gli studenti, i genitori e l'assicurazione scolastica obbligatoria. È fondamentale che ognuna di queste parti adempia ai propri doveri e adotti le misure necessarie per garantire un ambiente sicuro per gli studenti. La comprensione di queste responsabilità contribuisce a creare una cultura di sicurezza all'interno delle scuole e a tutelare gli interessi degli studenti, promuovendo un ambiente di apprendimento sano e protetto.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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sab

10

giu

2023

Chat GPT ed il mito dell'esame da avvocato

In molti gruppi forensi (e non solo) corre la notizia (peraltro autentica) che ChatGPT (il più famoso sistema di intelligenza artificiale, ma non l'unico) abbia superato l'esame di abilitazione per avvocato negli Stai Uniti (ovviamente in una simulazione!).

 

Ciò ha provocato un'ondata di ammirazione fantascientifica in alcuni, terrore nei più: gli avvocati saranno inutili? Preso dalla curiosità, ho provato a sperimentare in prima persona ChatGPT, facendogli scrivere al posto mio dei brevi post giuridici, indicandogli solo l'argomento: Chart GPT ha ideato in titoli e testo, ed i risultati potete leggerli tra gli ultimi post del mio blog. Riassumendo come ragiona ChatGPT potremmo fare questo esempio: dite a un ragazzino di 13 anni (l'età non è un caso) di fare ricerche su Google su un argomento giuridico in particolare per 10  minuti, e poi scrivere un breve testo su quello che ha capito e ricorda.

 

 Il ragazzino, senza alcuna preparazione giuridica legge una quantità di testi, anche discordanti fra loro o magari proprio errati (d'altronde sul web c'è tutto ed il contrario di tutto), e poi cerca di fare una sintesi su quello che crede di aver capito, con il linguaggio e la profondità di pensiero di un ragazzino di 13. magari il primo della classe, ma pur sempre immaturo: ecco, questo è ChatGPT.

 

Ovviamente parlando di un software si tratta di un risultato straordinario, ma dal punto di vista delle prestazioni percepite è un’altra cosa.

 

 Quando ho letto la notizia (ripeto: vera) che ChatGPT ha superato l'esame di abilitazione per avvocato negli USA mi sono chiesto: come è possibile, visto che in Italia non supererebbe nemmeno Diritto Privato I?

 

L'unica spiegazione è la differenza dell'esame di abilitazione.

 

Come presupposto, mentre in Italia abbiamo un ordinamento di cd. "Civil Law", negli USA (ed in Inghilterra) c'è un ordinamento di cd. "Common Law", il che sintetizzando vuol dire che non esistono codici, ma che il diritto viene rimesso interamente all'interpretazione dei suoi attori, avvocati e giudici; già nelle università viene data grandissima importanza all'interpretazione di leggi e contratti, allo studio della giurisprudenza intesa in senso proprio come sentenze precedenti, ed al ragionamento deduttivo personale, piuttosto che alla dottrina. Subito dopo la laurea (avete capito bene, subito dopo) l'aspirante avvocato statunitense può da subito accedere all'esame di abilitazione, che è diverso da Stato a Stato. Ho quindi scoperto che l'esame di abilitazione per avvocato del Connecticut (uno stato a caso) consiste in 350 quiz a risposta multipla e 8 domande a risposta aperta: ci credo che un'intelligenza artificiale è in grado di rispondere!

 

Il che non vuol dire che gli avvocati statunitensi siano meno preparati di quelli italiani, sia ben chiaro: è solo che si tratta di sistemi talmente diversi da non poter proprio essere equiparati.

 

Al momento, quindi, direi che possiamo tenerci il titolo ed il posto di lavoro, e di non aver paura dell'intelligenza artificiale, ma anzi di cercare di sfruttarla nel nostro lavoro per farci risparmiare tempo nelle revisioni, o nel copia e incolla, o in altre operazioni ripetitive a cui dare il nostro tocco finale, oltre che la nostra supervisione costante.

 

 

E -consentitemelo- con un tocco d'orgoglio su come siamo diventati avvocati, e su come viviamo quotidianamente questo titolo.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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sab

10

giu

2023

Recupero Crediti ed Esecuzione Forzata: Un'analisi delle procedure secondo il Codice Civile e il Codice di Procedura Civile Italiano

 

 

L'esecuzione forzata è una fase essenziale nel recupero crediti, che permette ai creditori di ottenere il pagamento delle somme dovute dai debitori. Il sistema legale italiano disciplina questa materia nel Codice Civile e nel Codice di Procedura Civile, fornendo le basi per una serie di procedure che possono essere adottate per perseguire il recupero crediti.

 

Una delle procedure più utilizzate nel recupero crediti è il decreto ingiuntivo, regolato dall'articolo 633 del Codice di Procedura Civile (CPC). Il decreto ingiuntivo consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo senza la necessità di un processo ordinario. Questa procedura è disponibile quando il credito è liquido, certo ed esigibile. Il creditore deve presentare una domanda al Tribunale competente, fornendo la documentazione che attesta l'esistenza del credito. Se il giudice ritiene fondata la domanda, emetterà il decreto ingiuntivo, intimando al debitore di pagare la somma richiesta entro un determinato termine. Il decreto ingiuntivo può essere notificato al debitore, che avrà la possibilità di opporsi entro 40 giorni dalla notifica. In caso di opposizione, si avvierà un processo ordinario per risolvere la controversia.

 

Qualora il debitore non adempia entro il termine stabilito dal decreto ingiuntivo, il creditore può procedere con il precetto, disciplinato dall'articolo 480 del CPC. Il precetto è un atto con cui si ordina al debitore di pagare la somma dovuta entro un breve termine (solitamente 10 giorni) a pena di ulteriori azioni esecutive. Il creditore può notificare il precetto al debitore tramite un ufficiale giudiziario o un avvocato abilitato. Se il debitore non paga entro il termine stabilito dal precetto, il creditore potrà iniziare l'esecuzione forzata per ottenere il pagamento.

 

Nel contesto del recupero crediti e dell'esecuzione forzata, il pignoramento mobiliare presso il debitore è una procedura legale che consente ai creditori di soddisfare i propri crediti attraverso il pignoramento e la successiva vendita dei beni mobiliari appartenenti al debitore. Questa forma di esecuzione forzata può essere particolarmente rilevante quando si tratta di pignorare autoveicoli.

 

Il pignoramento di autoveicoli è disciplinato dal Codice di Procedura Civile italiano, in particolare dagli articoli 492 e seguenti. Il creditore che desidera pignorare un'autovettura di proprietà del debitore deve ottenere un'ordinanza di pignoramento emessa dal giudice competente. L'ordinanza di pignoramento specifica l'autovettura da pignorare, e può essere notificata al debitore dal creditore o da un ufficiale giudiziario.

 

Una volta notificata l'ordinanza di pignoramento al debitore, quest'ultimo diventa obbligato a consegnare l'autovettura al creditore o all'ufficiale giudiziario. Tuttavia, se il debitore non adempie volontariamente all'obbligo di consegna, l'ufficiale giudiziario può procedere al pignoramento forzoso dell'autovettura. L'ufficiale giudiziario deve redigere un processo verbale di pignoramento, che attesta il pignoramento effettuato e contiene una descrizione dettagliata dell'autovettura pignorata.

 

Dopo il pignoramento dell'autovettura, viene fissata un'asta pubblica per la vendita dei beni pignorati. L'asta pubblica viene annunciata tramite un avviso pubblico, solitamente su un giornale locale o sul sito web dell'ufficio giudiziario competente. Durante l'asta pubblica, gli acquirenti interessati possono fare offerte per l'acquisto dell'autovettura pignorata.

 

Le offerte ricevute durante l'asta pubblica vengono valutate e l'autovettura viene assegnata all'offerta più alta. Una volta che l'offerta vincente è stata accettata, il creditore riceve il pagamento corrispondente all'importo dell'offerta. Questo importo viene utilizzato per soddisfare il credito del creditore, comprensivo delle spese legali e dei costi dell'esecuzione forzata. Eventuali somme residue vengono restituite al debitore.

 

È importante notare che nel corso del pignoramento e della vendita dei beni mobiliari, compresi gli autoveicoli, vengono rispettati i diritti del debitore. Il debitore ha la possibilità di presentare opposizione all'ordinanza di pignoramento entro 10 giorni dalla notifica, se ritiene che il pignoramento sia ingiustificato o erroneo. Inoltre, il debitore ha il diritto di partecipare all'asta pubblica e può anche presentare un'offerta per l'acquisto dei propri beni pignorati.

 

Un’altra forma di esecuzione forzata prevista dal Codice di Procedura Civile è il pignoramento presso terzi, regolato dagli articoli 543 e seguenti del CPC. Questa procedura consente al creditore di pignorare i crediti che il debitore ha nei confronti di terzi, come ad esempio gli stipendi, i conti correnti bancari o i crediti vantati verso terzi. Il creditore deve ottenere un'ordinanza di pignoramento da parte del giudice, che autorizza l'esecuzione. L'ordinanza di pignoramento viene notificata al terzo pignorato, che diventa obbligato a pagare il creditore invece del debitore originario. Il terzo pignorato ha il diritto di opporsi entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

 

Un'altra forma di esecuzione forzata è il pignoramento immobiliare, disciplinato dagli articoli 555 e seguenti del CPC. Questa procedura consente al creditore di pignorare un immobile di proprietà del debitore per soddisfare il credito. Il pignoramento immobiliare richiede un'ordinanza di pignoramento emessa dal giudice competente, che sarà trascritta presso l'ufficio del Conservatore dei Registri Immobiliari. Successivamente, l'immobile sarà venduto all'asta pubblica e il ricavato della vendita sarà utilizzato per soddisfare il credito del creditore. Il debitore ha il diritto di opporsi all'ordinanza di pignoramento entro 10 giorni dalla notifica.

 

In conclusione, il sistema legale italiano offre diverse forme di recupero crediti ed esecuzione forzata per consentire ai creditori di ottenere il pagamento delle somme dovute. Tra queste, il decreto ingiuntivo, il precetto, il pignoramento presso terzi e il pignoramento immobiliare sono procedure ampiamente utilizzate. È importante che gli avvocati e i creditori siano ben informati su queste procedure e agiscano nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile Italiano al fine di perseguire in modo efficace il recupero dei crediti.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

31

mag

2023

Le responsabilità civili in caso di sinistro tra auto in colonna

Le responsabilità civili in caso di sinistro tra auto in colonna

I sinistri stradali sono eventi sfortunati che possono comportare gravi conseguenze per i conducenti e i passeggeri coinvolti. Nel caso specifico di un incidente tra auto in colonna, è importante comprendere le responsabilità civili coinvolte per stabilire l'assegnazione delle colpe e i relativi risarcimenti.

Quando si verifica un sinistro tra auto in colonna, l'assegnazione delle responsabilità civili dipende dalle circostanze specifiche dell'incidente. In generale, il conducente che segue il veicolo di fronte è tenuto a mantenere una distanza di sicurezza sufficiente per evitare collisioni. Tuttavia, la responsabilità può variare a seconda della parte del veicolo coinvolta nell'incidente.

Nel caso in cui due veicoli in colonna entrino in collisione con la parte anteriore, la responsabilità può essere attribuita al conducente del veicolo che segue. Secondo l'articolo 141 del Codice della Strada, ogni conducente è tenuto a mantenere una distanza di sicurezza sufficiente per evitare l'impatto con il veicolo che lo precede. Se il conducente non rispetta questa norma e causa un sinistro, potrebbe essere considerato responsabile dell'incidente. Il conducente coinvolto potrebbe essere chiamato a risarcire i danni subiti dal veicolo antecedente e dalle persone coinvolte nel sinistro.

Nel caso in cui un veicolo in colonna entri in collisione con la parte posteriore di un altro veicolo fermo o in movimento ridotto, la responsabilità potrebbe essere attribuita al conducente del veicolo che si trova dietro. Secondo l'articolo 143 del Codice della Strada, il conducente deve essere in grado di arrestare il proprio veicolo senza urtare il veicolo che precede. Se il conducente non riesce a rispettare questa norma e provoca un sinistro, potrebbe essere considerato responsabile e tenuto a risarcire i danni subiti dal veicolo antecedente e dalle persone coinvolte nell'incidente.

Nei casi in cui un sinistro coinvolga molte auto in colonna, la responsabilità può essere attribuita a più conducenti, in base alle circostanze specifiche di ciascun veicolo coinvolto

Il codice delle assicurazioni, in particolare l'articolo 141, disciplina la responsabilità dell'assicurato in caso di sinistro stradale. Secondo questa norma, l'assicuratore dell'assicurato responsabile dell'incidente è tenuto a risarcire i danni causati all'altro veicolo coinvolto. Tuttavia, se il conducente che tampona dimostra di non essere responsabile o di aver adottato tutte le misure per evitare l'incidente, l'assicuratore potrebbe rifiutarsi di pagare il risarcimento, spettando alla corte competente decidere sulla questione.

La dinamica di un sinistro tra due auto o tra molte auto in colonna può influire sulla determinazione delle responsabilità civili. Nel caso di un incidente tra due auto, la responsabilità civile può essere attribuita principalmente al conducente che ha causato l'incidente. Tuttavia, quando l'incidente coinvolge molte auto in colonna, la valutazione delle responsabilità può risultare più complessa.

In questi casi, la Corte di Cassazione si è pronunciata su diversi criteri per stabilire le responsabilità. È stato stabilito che, in assenza di prove contrarie, la presunzione di responsabilità ricade sul conducente che tampona l'auto anteriore. Tuttavia, sono state riconosciute circostanze in cui l'auto centrale o l'auto posteriore possono essere ritenute responsabili in parte o totalmente per l'incidente. La valutazione dipenderà dalle specifiche circostanze del caso e dalle prove presentate.

In caso di sinistro tra auto in colonna, le responsabilità civili possono differire a seconda che il veicolo si trovi nella parte anteriore o posteriore dell'incidente. Il conducente che tampona un'altra auto è generalmente considerato responsabile, mentre il conducente dell'auto colpita potrebbe avere una parziale responsabilità in alcune situazioni.

Le norme del codice civile e del codice delle assicurazioni stabiliscono l'obbligo di stipulare un'assicurazione responsabilità civile auto per coprire i danni causati a terzi. Le sentenze della Corte di Cassazione forniscono orientamenti sulla determinazione delle responsabilità in caso di sinistro tra auto in colonna, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso.

È fondamentale consultare un avvocato specializzato in diritto civile e assicurativo per ottenere una consulenza legale personalizzata in base alle specifiche circostanze dell'incidente.

                                                                                         Avv. Giovanni Chiricosta

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mer

17

mag

2023

Divisione ereditaria tra moglie e figli

Divisione ereditaria tra moglie e figli

Secondo il codice civile italiano, l'eredità viene suddivisa tra la moglie e i figli del defunto in base a specifiche regole. La suddivisione dipende principalmente dal fatto che il defunto abbia lasciato un testamento o meno.

In assenza di testamento:

Se il defunto lascia il coniuge e figli comuni, il coniuge ha diritto a una quota di proprietà pari a un terzo dell'eredità, mentre i due terzi rimanenti sono divisi in parti uguali tra i figli.

Se il defunto lascia solo il coniuge senza figli comuni, il coniuge ha diritto a una quota di proprietà pari a metà dell'eredità, mentre l'altra metà sarà suddivisa tra gli eredi legittimi del defunto (ad esempio, i genitori o i fratelli) in mancanza di altri parenti più prossimi.

Se il defunto lascia solo i figli senza il coniuge, l'eredità è suddivisa tra i figli in parti uguali.

Con testamento:

Il testamento può modificare la suddivisione legale dell'eredità, ma non può privare completamente il coniuge dei suoi diritti di legittima.

La legittima è la quota dell'eredità di cui il coniuge non può essere privato, anche con testamento. Questa quota varia a seconda delle circostanze, ad esempio se il defunto lascia figli o altri parenti più prossimi.

Le quote ereditarie indisponibili sono le quote che non possono essere disposte liberamente attraverso un testamento o altre disposizioni testamentarie. Sono stabilite dalla legge al fine di proteggere gli interessi dei familiari più stretti del defunto. In base al Codice Civile italiano, le quote ereditarie indisponibili sono le seguenti:

Quota di legittima: La legittima rappresenta la parte dell'eredità che, per legge, deve essere riservata ai cosiddetti "legittimari", ovvero i familiari del defunto che hanno un diritto di successione privilegiato. I legittimari sono generalmente il coniuge e i figli, anche adottivi. La quota di legittima varia in base al numero di legittimari e può essere metà o due terzi dell'eredità.

Quota di riserva: La quota di riserva rappresenta la parte dell'eredità che deve essere riservata ai legittimari. La legge stabilisce che i legittimari devono ricevere una quota di eredità minima, chiamata quota di riserva, che non può essere esclusa o limitata dal testamento del defunto. La quota di riserva corrisponde a metà dell'asse ereditario se il defunto ha un solo figlio, oppure a due terzi se ha due o più figli.

È importante sottolineare che le quote di legittima e di riserva possono variare in base alle circostanze specifiche e alle disposizioni del Codice Civile. In alcuni casi, ad esempio, le quote di legittima possono essere più alte se il defunto ha genitori ancora viventi o altri familiari che rientrano nella categoria dei legittimari. Per ottenere informazioni precise sulle quote ereditarie indisponibili e sulla situazione specifica, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto delle successioni.

 In ogni caso, la legittima del coniuge non può essere inferiore a un quarto dell'eredità.

È importante notare che le disposizioni del testamento devono rispettare i limiti imposti dalla legge in materia di legittime. In caso di controversie sulla divisione dell'eredità, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto successorio o un notaio.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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sab

13

mag

2023

Lo Studio Legale Chiricosta & Crea sempre più social!

Lo Studio Legale Chiricosta & Crea sempre più social!

 

Dopo essere presenti su Facebook con una propria pagina, e oltre ad avere già un profilo Linkedin, lo studio Chiricosta & Crea approda anche su Twitter, il celebre social network di informazione, opinione e microblogging.

 

Un altro strumento in più per essere più a contatto con l’utenza, per diffondere i contenute del nostro blog scrivere diritto  e non solo.

 

Anche se appena nato, il nostro profilo twitter è già ricco di contenuti, provare per credere.

 

Nel frattempo continua la nostra sperimentazione con ChatGPT, utilizzando l’ormai noto strumento  per la redazione di articoli, in un’ottica a lungo termine di implementazione dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione dello studio, ed i cui primi risultati sono stati già condivisi.

 

 

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mer

10

mag

2023

Vendita di un immobile abusivo

Vendita di un immobile abusivo 

La vendita di un immobile parzialmente abusivo è una questione complessa che richiede una valutazione attenta delle norme di legge applicabili e delle conseguenze legali che possono derivare da una tale transazione.

 

In primo luogo, è importante chiarire cosa si intende per "immobile parzialmente abusivo". Si tratta di un'edificazione realizzata in violazione delle norme urbanistiche e edilizie vigenti, ma che presenta anche parti di costruzione che rispettano le prescrizioni normative. In altre parole, si tratta di un'opera edilizia in cui sono presenti sia elementi regolari che elementi irregolari.

 

La possibilità di vendere un immobile parzialmente abusivo dipende dalla natura dell'abuso e dalle conseguenze giuridiche che ne derivano. In generale, il Codice Civile prevede che la proprietà di un bene immobile comprende anche i diritti di godimento e di disposizione del bene stesso. Tuttavia, nel caso di un immobile abusivo, questi diritti possono essere limitati o addirittura annullati a causa della violazione delle norme urbanistiche ed edilizie.

 

In particolare, la legge prevede che l'abuso edilizio possa essere sanzionato con diverse misure, tra cui la demolizione dell'opera abusiva, la sanatoria dell'abuso mediante il pagamento di una sanzione, la confisca dell'immobile abusivo e la sua destinazione ad uso pubblico.

 

Nel caso di un immobile parzialmente abusivo, la possibilità di vendita dipende dal tipo di abuso e dalla sua gravità. In genere, se l'abuso riguarda solo parti limitate dell'edificio, è possibile procedere alla vendita dell'immobile, a condizione che il proprietario abbia già provveduto alla sanatoria dell'abuso e alla regolarizzazione dell'opera edilizia mediante il pagamento della sanzione prevista dalla legge.

 

Tuttavia, se l'abuso riguarda parti sostanziali dell'edificio o compromette la staticità e la sicurezza dell'immobile, la vendita può essere impedita dalla legge. In questo caso, il proprietario dell'immobile deve provvedere alla demolizione delle parti abusive o alla loro regolarizzazione, prima di poter procedere alla vendita dell'immobile.

 

In conclusione, la vendita di un immobile parzialmente abusivo dipende dalle caratteristiche dell'abuso edilizio e dalla sua gravità. Prima di procedere alla vendita di un immobile parzialmente abusivo, è necessario valutare attentamente la sua situazione legale e verificare che tutte le prescrizioni normative siano state rispettate. In caso contrario, è opportuno provvedere alla regolarizzazione dell'immobile prima di procedere alla vendita.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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sab

06

mag

2023

Multa per eccesso di velocità: che fare?

Multa per eccesso di velocità: che fare?

 

Impugnare una multa notificata per eccesso di velocità può sembrare una sfida difficile da affrontare per molti automobilisti, ma in realtà ci sono diverse opzioni di ricorso previste dal Codice della Strada italiano.

 

Innanzitutto, è importante comprendere che le multe notificate per eccesso di velocità sono regolate dall'art. 142 del Codice della Strada. Secondo questo articolo, l'infrazione è accertata da un dispositivo di rilevazione della velocità, come un autovelox, un semaforo a controllo elettronico o un radar. Tuttavia, il primo passo per impugnare una multa notificata per eccesso di velocità è sempre quello di leggere attentamente la sanzione e accertarsi che tutti i dati siano corretti e coerenti.

 

Uno dei motivi più comuni per impugnare una multa notificata per eccesso di velocità è l'errore nella notifica della sanzione. L'art. 201 del Codice della Strada stabilisce che la notifica della sanzione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione. Se la notifica è stata effettuata oltre questo termine, la sanzione può essere impugnata e annullata.

 

Un altro motivo per impugnare una multa notificata per eccesso di velocità è l'errore nella misurazione della velocità. L'art. 143 del Codice della Strada prevede che il dispositivo di rilevazione della velocità debba essere sottoposto a periodiche verifiche di precisione. Se l'automobilista ritiene che la velocità misurata sia stata errata, può richiedere la revisione della sanzione tramite la presentazione di un ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della multa.

Un altro motivo per impugnare una multa notificata per eccesso di velocità è la mancanza di segnalazione della presenza del dispositivo di rilevazione della velocità. L'art. 145 del Codice della Strada stabilisce che la presenza dei dispositivi di rilevazione della velocità deve essere segnalata in modo visibile e anticipato. Se l'automobilista ritiene che la segnalazione non sia stata adeguata, può richiedere la revisione della sanzione tramite la presentazione di un ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della multa.

 

Infine, un altro motivo per impugnare una multa notificata per eccesso di velocità è la mancanza di identificazione del conducente. L'art. 126-bis del Codice della Strada prevede che il proprietario del veicolo debba identificare il conducente al momento dell'infrazione. Se il proprietario non riesce ad identificare il conducente, può richiedere la cancellazione della sanzione entro 60 giorni dalla notifica della multa.

 

 

In conclusione, se si riceve una multa notificata per eccesso di velocità, è importante leggere attentamente la sanzione e accertarsi che tutti i dati siano corretti e coerenti. In caso contrario, è possibile presentare un ricorso al Prefetto entro i termini previsti, o fare ricorso al Giudice di Pace.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mer

03

mag

2023

Quanti tipi di testamento esistono in Italia?

Quanti tipi di testamento esistono in Italia?

 

Il testamento è l'atto con cui una persona dispone dei propri beni per il momento successivo alla sua morte. In base al diritto italiano, esistono quattro tipi di testamento: il testamento olografo, il testamento pubblico, il testamento segreto e il testamento speciale.

 

Il testamento olografo è disciplinato dall'articolo 602 del Codice Civile. Si tratta di un testamento scritto di pugno dal testatore, che deve essere maggiorenne e in possesso delle facoltà mentali. Questo tipo di testamento non richiede la presenza di testimoni o di un notaio, ma deve essere interamente scritto a mano dal testatore, datato e firmato. Inoltre, il testatore deve indicare nel testamento la data e il luogo di redazione. Il testamento olografo è un documento personale, pertanto non può essere redatto da un'altra persona per conto del testatore. In caso di dubbio sulla paternità del testamento olografo, spetta al giudice stabilire l'autenticità della scrittura.

 

Il testamento pubblico è disciplinato dall'articolo 603 del Codice Civile. Si tratta di un testamento redatto davanti a un notaio o a due testimoni. Il testatore deve essere maggiorenne e in possesso delle facoltà mentali. Il notaio o i testimoni devono essere presenti durante la redazione del testamento e attestare la volontà del testatore. In caso di testamento pubblico, non è necessario che il testatore scriva il documento di proprio pugno. Il notaio o i testimoni si occupano della redazione del documento, che deve essere sottoscritto dal testatore e dai testimoni. Il testamento pubblico è un documento ufficiale, pertanto ha un valore probatorio maggiore rispetto al testamento olografo.

 

Il testamento segreto è disciplinato dall'articolo 614 del Codice Civile. Si tratta di un testamento redatto dal testatore senza la presenza di testimoni o di un notaio, ma consegnato in busta chiusa a un notaio, che ne deve fare menzione in un atto notarile. Il testatore deve indicare sulla busta i dati identificativi del notaio, nonché la data e il luogo di redazione. La busta viene poi sigillata dal testatore e consegnata al notaio, che la conserva in un luogo sicuro. La volontà del testatore viene quindi mantenuta segreta fino alla sua morte.

 

Il testamento speciale è un testamento redatto in circostanze eccezionali, in cui condizioni oggettive o soggettive rendono impossibile la redazione di un testamento tradizionale, per esempio durante eventi quali un terremoto o un’inondazione, o in punto di morte del testatore. Il codice civile cita, a titolo id esempio, il testamento redatto a bordo della nave e raccolto dal comandante (art. 611 del codice civile).

 

In questo caso, la presenza del notaio è obbligatoria e l'atto deve essere sottoscritto anche dai testimoni.

 

In ogni caso, è importante ricordare che il testamento è un atto molto importante che richiede attenzione e cura nella sua redazione. È sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista del diritto che saprà consigliarvi nella scelta migliore.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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sab

29

apr

2023

Infiltrazioni in Condominio

Infiltrazioni in Condominio

 

Le infiltrazioni in Condominio sono un problema molto comune in Italia, che spesso genera tensioni e dispute tra i condomini. In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza su cosa prevede il diritto italiano in materia di infiltrazioni in condominio, facendo riferimento alle norme di legge e alla giurisprudenza.

 

Innanzitutto, va precisato che l'infiltrazione è definita come l'ingresso di acqua o di altri liquidi nell'unità immobiliare di un condominio, proveniente da una parte comune o da un'altra unità immobiliare. Secondo la legge italiana, la responsabilità per le infiltrazioni dipende dal tipo di danno causato.

 

Se l'infiltrazione proviene da una parte comune del Condominio, la responsabilità ricade sull’amministratore condominiale, che ha il dovere di vigilare sulla manutenzione e sulla conservazione delle parti comuni dell'edificio (art. 1130 del Codice Civile).

 

Se invece l'infiltrazione proviene da un'altra unità immobiliare, la responsabilità ricade sul proprietario dell'unità immobiliare da cui proviene l'infiltrazione (art. 2051 del Codice Civile). In questo caso, il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata ha il diritto di richiedere un risarcimento per i danni subiti.

 

Va precisato che, per poter richiedere un risarcimento, è necessario provare che l'infiltrazione sia effettivamente stata causata dalla negligenza o dall'imperizia del proprietario dell'unità immobiliare da cui proviene l'infiltrazione. Inoltre, il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata deve provare l'entità dei danni subiti, mediante perizie e documentazione fotografica.

 

È importante sottolineare che la responsabilità per le infiltrazioni può essere anche condivisa tra più condomini, nel caso in cui l'infiltrazione provenga da parti comuni dell'edificio che sono di competenza di più proprietari (ad esempio, un tetto o una parete esterna). In questo caso, la responsabilità ricade su tutti i condomini che hanno la custodia e la gestione delle parti comuni interessate.

 

In caso di dispute tra i condomini, è possibile ricorrere alla mediazione civile, un procedimento che prevede la nomina di un mediatore che cerca di favorire un accordo tra le parti in conflitto. In alternativa, è possibile ricorrere al giudice, che sarà chiamato a valutare le prove e a decidere in merito alla responsabilità e al risarcimento dei danni.

 

 

In conclusione, le infiltrazioni in condominio sono un problema che può generare molte tensioni e dispute tra i condomini.

 

È importante conoscere le norme di legge e la giurisprudenza in materia, al fine di comprendere le proprie responsabilità e i propri diritti in caso di infiltrazioni. In ogni caso, è sempre consigliabile cercare di risolvere il problema in modo amichevole e conciliativo, al fine di evitare costose e stressanti cause legali.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mer

13

lug

2022

Quel “pasticciaccio brutto” di Google Analytics

Quel “pasticciaccio brutto” di Google Analytics

 

Il nostro Garante della privacy, sulla scia di quanto già pronunciato dai suoi omologhi francese, austriaco e danese, e soprattutto dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea (C-311/18, del 16 luglio 2020 -c.d. Schrems II) il 9/6/2022 ha pronunciato un primo provvedimento sanzionatorio contro l’utilizzo di Google Analytics, che potete leggere al seguente link:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782890.

 

Invito tutti a leggere chiaramente il provvedimento, perché sui social rimbalza la (falsa) notizia che il garante abbia sanzionato Google Analytics: niente di più lontano dalla realtà. Il Garante ha sanzionato una società perché verificava il traffico dati sul proprio sito a mezzo appunto di Google Analytics, che “traccia” il traffico internet a mezzo dei cookies e di altri strumenti analoghi, producendo dati massivi (e anonimi) a disposizione del webmaster e soprattutto del titolare del sito.

 

La sanzione nasce da fatto che, in ipotesi, Google potrebbe “fisicamente” conservare tali dati (facendo uno sforzo di immaginazione per la fisicità di tali dati) nei propri server situati negli Stati Uniti anziché in quelli situati in Europa; se immaginate Google come un enorme computer in America vi sbagliate: Google possiede dei Server (in pratica enormi edifici con all’interno centinaia di computer, ciascuno grande come un armadio, e tutti collegati tra loro) in ogni continente, e nonostante Internet dia l’impressione di funzionare in tempo reale, tra un server in Europa e un server negli Stati Uniti c’è un tempo di latenza di svariati secondi, che moltiplicato per miliardi di sessioni fa una grande differenza.

 

Tutto ciò vuol dire che, nella stragrande maggioranza dei casi, i dati dei siti italiani si trovano nei server europei di Google (ce ne sono sei, ma nessuno in Italia), anche se Big G si riserva di effettuare un “trasloco” (cosa che in effetti è realmente successa nel singolo caso trattato dal Garante, e comunicata ufficialmente da Google), e, sempre in ipotesi, tali dati potrebbero essere ottenuti dalle autorità governative americane senza passare dalle autorità giudiziarie, e/o comunque senza le tutele previste dagli ordinamenti GDPR europei ed italiano in particolare.

 

E, sempre in ipotesi, Google ha gli strumenti tecnici per identificare i singoli indirizzi IP, e con quelli i numeri di cellulare, oltre a svariati dati sensibili (per esempio a tutto quello che pubblichiamo sui nostri social, per dire…).

 

Il problema è quindi la possibilità che i nostri dati (soprattutto cookies e indirizzi IP) vengano trattati in violazione del GDPR, ma ad essere sanzionata, ricordiamo, è stato il singolo sito internet, non Google che, avendo sede negli Stati Uniti, non è tenuta al rispetto delle norme europee e soprattutto non è sanzionabile dal nostro garante.

 

Perché questa pronuncia ha fatto così tanto rumore?

 

Perché Google Analytics è lo strumento più utilizzato dai webmaster (ma si usa ancora questo termine?) di tutto il mondo, perché è estremamente raffinato, performante, ma soprattutto completamente gratuito. Le alternative valide esistono, ma sono tutte a pagamento, mentre gli strumenti gratuiti non sono lontanamente paragonabili allo strumento di Google.

 

Ma anche per il tempo impiegato per utilizzarlo. Nel caso di un piccolo sito web, un webmaster improvvisato (ossia quando non si disponga di un team di IT…) ha dovuto: studiare un programma (in inglese) di settimane, con tanto di esame finale da superare necessariamente a pieni voti; il collegamento del proprio sito a Google Analytics (operazione che può portar via un paio di giorni); la personalizzazione di Analytics alle proprie esigenze (sperimentazione che può durare settimane o anche mesi); analisi periodica dei risultati. Dopo tutto ciò, è comprensibile come leggere on line titoli come “Google Analytics illegale in Italia…” abbia letteralmente gettato nel panico migliaia di sviluppatori, che avrebbero sprecato mesi di lavoro per dover ricominciare da capo.

 

Ma naturalmente Google è a conoscenza della situazione da tempo, tanto è vero che il prossimo aggiornamento (Google Analitics 4) prevede degli strumenti per “anonimizzare” i dati, e rendere comunque impossibile risalire ai singoli indirizzi IP, oltre a prevedere (ma su questo non sono sicuro) la possibilità di impedire la conservazione a lungo termine dei dati sui server americani. La pronuncia del nostro Garante va quindi presa come riferimento per poter continuare a gestire i dati sul traffico con uno strumento di analisi (che può benissimo essere Google Analytics 4), ma nel rispetto delle direttive indicate. Invito gli interessati (sviluppatori web) a leggersi il provvedimenti del Garante al link da me indicato, prima di cancellare il proprio profilo e a ricominciare tutto da capo.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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lun

20

dic

2021

APPUNTI DI GIUSTIZIA PREDITTIVA

Appunti di giustizia predittiva

 

 

Recensione al volume “Interpretazione della legge con modelli matematici” di Luigi Viola

 

Ho appena concluso la lettura del libro “Interpretazione della legge con modelli matematici” di Luigi Viola –edizioni Diritto Avanzato-, e devo confessare che mi ha sorpreso; ho acquistato il testo carico di pregiudizi, e già pregustavo l’opportunità di poterlo confutare in qualche punto, sembrandomi assurdo che un computer possa sostituire un giudice o un avvocato.

 

Prima di sorridere dell’ipotesi, sappiate che non ha senso interrogarci sul “se” o sul “quando”, ma solo sul ”come” tutto ciò influirà sul nostro lavoro; la giustizia predittiva esiste già ed è applicata (seppur ancora a livello sperimentale) in alcuni ordinamenti come negli Stati Uniti ed in Francia.

 

Il testo di Viola riporta l’argomento dalla fantascienza allo studio del diritto più tradizionale, tornando alle sue fonti, e addirittura alle preleggi, in particolare all’art. 12, che detta al giurista i criteri di interpretazione della legge, ed in particolare l’ordine di tali criteri: interpretazione letterale, interpretazione teleologica, analogia legis e analogia iuris. Ognuno di tali criteri è suppletivo del precedente, ossia è applicabile solo quando il criterio che lo precede non ha portato a risultati certi. L’operazione dell’interprete che applica prima l’interpretazione letterale, e che se questa non funziona si passa via via alle successive,  può essere sintetizzata graficamente con un diagramma di flusso, e matematicamente con un banale algoritmo, che altro non è che una sequenza ben precisa di operazioni. Ovviamente il diritto non ha la stessa certezza della matematica, per cui (in base al noto principio tot capita, tot sententiae) anche l’applicazione di uno stesso criterio può dare esiti diversi.

 

Anche questa circostanza può essere tradotta in linguaggio matematico, inserendo nell’equazione come +1 ogni argomento a favore di una determinata tesi, e come “-1” ogni argomento contrario: all’esito del bilanciamento tra argomenti, si saprà qual è l’argomento prevalente. Se ci si pensa, è quello che facciamo normalmente noi avvocati (e anche i giudici) quando facciamo una ricerca negli archivi di giurisprudenza per argomento: sfogliando (più o meno rapidamente…) le massime, riusciamo a individuare qual è l’orientamento prevalente, ed anche a individuare qual è l’argomentazione più pregnante, specie quando dobbiamo difendere l’orientamento minoritario.

 

L’algoritmo è stato testato da Viola analizzando alcuni orientamenti giurisprudenziali dubbi, giungendo a prevedere l’orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite, prima della sentenza “vera”.

 

Se ve lo state chiedendo, l’autore non ha utilizzato un software vero e proprio, ma si è limitato ad utilizzare l’algoritmo (che può essere ridotto ad una banale equazione con carta e penna), ma analizzando gli argomenti giurisprudenziali pro e contro con l’occhio del giurista, fino a ridurli a termini di un’equazione, per poi svolgere quest’ultima. Ovviamente negli ordinamenti in cui questo viene effettivamente utilizzato si adoperano i più avanzati sistemi di machine learning e big data, per tradurre in linguaggio logico il linguaggio giuridico di un numero altissimo di testi di legge, sentenze, contratti etc. etc. Nell’ipotesi di Viola è stato lui stesso a tradurre in termini matematici gli argomenti delle varie sentenze, nell’applicazione concreta sarà un software (con istruzioni inizialmente fornite anche da un giurista) a leggere, e soprattutto continuare a leggere, le varie sentenze ed i testi di legge.

A vederla “in funzione” -cioè a seguire passo per passo lo svolgimento dell’equazione in casi reali- l’algoritmo è, dal punto di vista del giurista, di una banalità disarmante eppure geniale insieme, seppur ha ovviamente dei limiti intrinseci: la sua applicabilità nel diritto penale (per la minore applicabilità dell’analogia) e la difficoltà operativa nei casi in cui vengano in soccorso dell’interprete le cd. clausole generali (come ad es. la buona fede) in cui l’estrema soggettività dell’interpretazione rende difficile la trasposizione di un argomento in termine di un’equazione.

 

A monte di tutto ciò, lo stesso autore avverte più volte che tutto questo sistema può essere solo di supporto al giurista, e in sua sostituzione (lo dico per chi già teme per la propria professione, già a rischio per mille motivi).

 

Non ho alcun dubbio che, come già visto con il processo telematico e tutti gli strumenti che comporta, anche la giustizia predittiva verrà a breve utilizzata nel nostro ordinamento (la Corte d’Appello di Brescia ha già avviato una sperimentazione in tal senso), e per questo dicevo che non ha senso interrogarsi sul “se” o sul “quando” ciò avverrà, perché sarà qualcosa con cui tutti noi avremo a che fare a breve, per cui meglio essere preparati.

 

Tuttavia alcuni dubbi mi rimangono, e voglio farvene un esempio concreto: poniamo che in un universo alternativo i software di giustizia predittiva siano quotidianamente in uso da 30 anni, e senza contestazione alcuna; in un universo del genere, quel capolavoro di sentenza che è la SSUU 550/99 sulla risarcibilità degli interessi legittimi, che tutti noi abbiamo dovuto studiare all’università, non avrebbe visto la luce, o meglio non l’avrebbe vista in quel momento ed in quel contesto, in cui gli argomenti assolutamente prevalenti andavano in senso decisamente contrario, e gli ermellini hanno avuto decisamente coraggio a scrivere quello che sarebbe diventato un nuovo caposaldo del nostro ordinamento, e non un semplice revirement; naturalmente potrei fare altri mille esempi (magari qualcuno si ricorda dei “pretori d’assalto” degli anni ’70), ma questo è il primo che mi è venuto in mente

 

 

Ecco, il mio dubbio è che, con l’applicazione della giustizia predittiva, possa venire a mancare la funzione creatrice ed evolutiva della giurisprudenza più illuminata, in favore di una giustizia più performante e funzionale.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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ven

15

ott

2021

La sopravvenuta inutilità del divieto di disporre accertamenti sanitari nei confronti del dipendente alla luce dell’inaspettata situazione pandemica

La sopravvenuta inutilità del divieto di disporre accertamenti sanitari nei confronti del dipendente alla luce dell’inaspettata situazione pandemica

Le straordinarie limitazioni imposte nel sistema del diritto del lavoro dall’imprevedibile esplosione della pandemia hanno inciso sensibilmente sulla maggior parte degli istituti giuslavoristici: dall’esteso ricorso agli ammortizzatori sociali, normalmente destinati ad offrire numerose misure di sostegno al reddito ai lavoratori che hanno perso il lavoro, ad una disciplina semplificata del lavoro a distanza (prima telelavoro, oggi “smart working”), fino ad arrivare al blocco dei licenziamenti per lungo periodo.

 

L’articolo 5 della L. 20/05/1970, n. 300, nella sistemazione statutaria, a  tutela della libertà e dignità del lavoratore opportunamente  prevede, tuttora, il divieto di indagini da parte del datore di lavoro sulla idoneità e infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, con il riconoscimento della facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

 

Occorre dunque chiedersi se il divieto di accertamenti sanitari all’art 5 St. Lav. sia compatibile con l’emergenza sanitaria in atto.

 

Si tratta invero di una situazione imprevista e presumibilmente imprevedibile all’epoca dell’approvazione della norma, che tuttavia rende indispensabile, nel contesto emergenziale, una interpretazione congiunta di tale norma con ulteriori disposizioni: da un lato con la previsione contenuta nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro, siglato il 14 marzo 2020, interamente recepito nel Dpcm 22 marzo 2020 e poi integrato il 24 aprile 2020, ove viene espressamente stabilito che “il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C l’ingresso ai luoghi di lavoro non sarà consentito”; dall’altro con la previsione di cui all’art. 20 del dlgs. n. 81/2008, che configura un vero e proprio “dovere di collaborazione” dei lavoratori con il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.

 

In particolare tale ultima norma prescrive espressamente che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, stabilendo poi che tra gli obblighi previsti al c. 2, lett. i) dell’art. 20, rientra anche quello di “sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”.

 

Ora, è chiaro che né l’art. 5, l. 300/1970, né il dlgs. n. 81/2008 potevano prevedere il verificarsi di vicende eccezionali come quelle della pandemia mondiale e dell’emergenza sanitaria che ne è scaturita. Tuttavia, dal momento le disposizioni del Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro hanno lo scopo di estendere ai lavoratori la responsabilità di partecipare alla gestione della sicurezza all'interno del complesso produttivo per allargare il livello di coinvolgimento dei diversi attori a vario titolo presenti all’interno dei luoghi di lavoro, la disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro consente di realizzare una trasformazione del lavoratore da soggetto passivo degli obblighi di sicurezza datoriali a soggetto attivo che prende parte alla programmazione della gestione della sicurezza all’interno del contesto produttivo e che come tale deve collaborarvi adottando ogni necessaria diligenza.

 

Più specificamente, a norma dell'art. 20 del dlgs. n. 81/08, che riproduce quasi integralmente il contenuto delle disposizioni già contenute all’art. 5 del d. lgs. n. 626/94 integrandolo ed ampliandolo, i lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti per garantire una completa protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati nello svolgimento dell’attività lavorativa, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; altri doveri di protezione sono imposti anche al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

 

Facciamo ora un’analisi dell’ambito di applicazione dell’art. 2087 c.c..

 

L’area oggettiva di applicabilità della responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è molto vasta, e può vantare una casistica sterminata. Darne conto in maniera esaustiva è compito sommamente difficile, forse impossibile, anche perché la materia continua a nutrirsi di una realtà in continua evoluzione, che richiede soluzioni spesso innovative. Tuttavia, possono essere tenuti presenti alcuni principi fondamentali di applicazione, che fino ad oggi hanno fatto da guida agli operatori ed agli interpreti che hanno dovuto analizzare ed attuare le implicazioni conseguenti all’obbligo generale di sicurezza, che grava sull’imprenditore e sul datore di lavoro.

 

Sotto il profilo formale l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di predisporre tutte le misure dettate dalla «particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica».

 

Il primo inciso si riferisce ai rischi ed alle nocività specifiche dell’attività lavorativa che viene svolta. L’esperienza è ciò che consente di prevedere e valutare i rischi in base ad eventi già verificati e pericoli valutati in precedenza. La tecnica impone di tenersi aggiornati sui sistemi di sicurezza messi a disposizione dal progresso scientifico (Persiani, Lepore).

 

L’imprenditore è quindi obbligato a porre in essere, oltre alle misure di sicurezza previste da norme di prevenzione, anche quelle dette «innominate », ossia quelle che, «ancorché non espressamente imposte dalla legge o da altra fonte equiparata, siano suggerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero dagli standard di sicurezza normalmente osservati» (Cass. civ., sez. lav., 30 giugno 2016, n. 13465, in Repertorio: 2016, Lavoro [rapporto] ).

 

 L’obbligo di sicurezza imposto all’imprenditore dall’art. 2087 c.c. è finalizzato alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del lavoratore (ma anche di altri soggetti, si veda infra), e non prescrive o vieta comportamenti tipici.

 

Talché tale obbligo non riguarda solamente i comportamenti del datore di lavoro che direttamente possono costituire un rischio per i lavoratori, bensì anche le condotte che indirettamente possono determinare un danno all’integrità dei lavoratori (Mimmo). In particolare, la giurisprudenza ha valutato con particolare rigore la funzione di vigilanza che il datore di lavoro deve dispiegare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. All’imprenditore è pertanto chiesto di vigilare affinché i dipendenti con compiti direttivi e comunque di responsabilità provvedano con solerzia a far rispettare le regole prevenzionistiche.

 

Sulla scorta delle previsioni del T.U. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) il dovere di vigilanza dell’imprenditore risulta ancora più esteso, dovendo essere esercitato anche nei confronti dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente (Cass. pen., 20 settembre 2011, n. 34373, in Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 2011, 598); ferma restando tuttavia l’esclusiva responsabilità di tali soggetti qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

 

Il dovere di vigilanza si estende fino al controllo sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, sull’effettivo e corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte di ogni singolo lavoratore, sicché le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2004, n. 7328). 

 

L’art. 279 del d.lgs. n. 81/2008, inserito nel Titolo X di tale decreto dedicato agli agenti biologici, dopo aver previsto al comma 1 che, ove l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, al comma 2, stabilisce che il «datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42». Alcuni vaccini possono essere imposti dal datore di lavoro per far fronte al rischio biologico ai sensi del titolo X del D.Lvo 81/08 che, come noto, è dedicato al rischio biologico, o, meglio “a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”.

 

La norma prevede un obbligo per il datore di lavoro, ma non per il lavoratore. Alcuni commentatori ritengono che quella parte della norma che stabilisce che “il vaccino è somministrato dal medico competente” configurerebbe un vero e proprio obbligo per il lavoratore di sottoporvisi. L’agente biologico presente nella lavorazione può essere non solo un rischio interno, ma anche proveniente dall’esterno verso l’interno, quale ad esempio il virus del Coronavirus.  

 

Che fare quando il lavoratore non accetta di sottoporsi a vaccino? L’articolo 42 del TUS prevede lo spostamento del lavoratore ad altre mansioni. Lo scopo della norma è quello di garantire che il dipendente “fragile”, ossia non protetto dal contatto con il microorganismo, possa ottenere protezione senza perdere il posto di lavoro. Chiaro come l’articolo 5 della L. 20/05/1970, n. 300, concernente il divieto di indagini da parte del datore di lavoro sulla idoneità e infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente non ha più senso alla luce degli obblighi di sicurezza presenti sul lavoro, gravanti sia in capo al datore sia anche in capo ai suoi dipendenti.

 

Se è indiscutibile che per imporre l’obbligo vaccinale alla generalità dei cittadini occorra una legge ad hoc, ci si chiede se, nei contesti lavorativi in cui già esistono disposizioni legislative volte a tutelare la salute e la sicurezza di chi lavora, queste ultime possano essere considerate anche già attuative della riserva di legge costituzionale, potendosi quindi fondare su di esse l’obbligo vaccinale.

 

Dott. Valerio Carlesimo

 

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gio

22

lug

2021

Come inviare istanze di autotutela sulla piattaforma CIVIS dell’Agenzia delle Entrate

Come inviare istanze di autotutela sulla piattaforma CIVIS dell’Agenzia delle Entrate

 

Nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e con l’Erario in generale è privilegiato –anche se molti contribuenti direbbero il contrario- la risoluzione stragiudiziale delle controversie, attraverso vari strumenti, ma  qui parliamo di uno che ha avuto anche uno sviluppo “tecnologico”, ovvero la creazione di una piattaforma ad hoc: CIVIS.

 

Finora, quando i nostri clienti ricevevano un avviso di liquidazione, prima di intentare un ricorso (specialmente quando l’esiguità dell’importo rendeva antieconomico adire la commissione tributaria, o magari le nostre eccezioni non erano fondate quanto le ragioni dell’Agenzia…) si tentava la strada dell’istanza di annullamento in autotutela, che in pratica poteva consistere anche in una banale PEC inviata al responsabile del procedimento, allegando tutti i documenti necessari. L’istanza di annullamento in autotutela, ovviamente, non sospende né i termini del pagamento né i termini per ricorrere, quindi è uno strumento da usare con attenzione. Inoltre, l’Agenzia non ha termini perentori entro cui rispondere, ma solo termini ordinatori (ed in generale ben oltre i 60 gg previsti per il pagamento dell’avviso).

 

Oggi per lo stesso strumento è prevista (e in modo esclusivo) una piattaforma telematica ad hoc, ossia CIVIS accessibile esclusivamente dal proprio profilo Fisco on line (per gli utenti privati) o Entratel (per avvocati, commercialisti e altri intermediari per conto terzi). Un piccolo appunto agli sviluppatori: “Civis” è un po’ troppo nascosto, dal menu a sinistra bisogna selezionare “assistenza tecnica e fiscale” (che sembra non avere a che fare con quanto ci interessa…) e da lì CIVIS.

 

Dalla piattaforma è possibile richiedere assistenza e/o fornire informazioni e documenti all’Agenzia contro cartelle e avvisi di pagamento, ed è previsto uno strumento apposito per le istanze di autotutela  relative ai contratti di locazione.

 

La particolarità di questa sezione è che, a differenza delle altre, non è possibile integrare la documentazione allegandola, ma solo indicandola “de relato”: trattandosi per lo più di imposte di bollo e di registro, i contratti, le ricevute delle dichiarazioni e dei pagamenti vanno solo indicati con gli estremi della registrazione, oppure con data, importo e tipologia del pagamento (ad es. F24 da € 200 del 22/7/2021), sarà  poi l’Agenzia a recuperare nei propri archivi i documenti necessari.

 

Non è necessario scansionare nemmeno la procura speciale e i documenti del cliente, ci limiteremo a “flaggare” un pulsante in cui dichiariamo solennemente di esserne in possesso.

 

Naturalmente anche la risposta verrà depositata nella stessa piattaforma, ma non sarà necessario controllarla ogni giorno, dato che riceveremo l’avviso del deposito della risposta per e-mail o sms, a nostra scelta.

 

Tutto ciò è molto comodo, ma ha due gravi difetti: a differenza delle altre sezioni di CIVIS, in quella riservata ai contratti di locazione non è possibile allegare niente (ad es. dichiarazioni firmate dal conduttore, fatture o altro…), evidentemente l’Agenzia accetta come unica prova il pagamento dell’imposta.

 

Un altro piccolo neo è che lo spazio dedicato alle osservazioni è un classico rettangolo di un form con limitazione di caratteri: io ci ho incollato due pagine di word senza problemi, ma alcuni colleghi grafomani potrebbero sentirsi in difficoltà a dover usare il dono della sintesi.

 

Se vuoi un approfondimento puoi accedere alla scheda dell’agenzia cliccando qui.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mar

08

giu

2021

Il MEF e la Piattaforma dei Crediti Commerciali, ovvero quando il Comune non paga le fatture

Quando un libero professionista come un avvocato (ma il discorso vale anche per le ditte di fornitura di beni) fornisce servizi ad un ente locale o altra Pubblica Amministrazione, è obbligato a fatturare in anticipo per l’opera prestata, ma senza sapere con certezza quando e se si verrà  pagati. Nella normalità dei casi non passano mai meno di 90 gg dalla scadenza della fattura, ma più spesso si parla di mesi.

 

A volte, infine, i rapporti tra professionista ed Ente diventano talmente tesi che un credito sicuro verso la PA (che dovrebbe essere sempre solvibile per definizione) diventa un credito inesigibile, rientrando a pieno titolo tra i NPL, o Non Performing Loans, come direbbero i tecnici, o meglio Gente Che Non Paga, come direbbe qualcun altro.

 

Che fare?

 

Ci sono tre strade:

 

1) l’esecuzione ordinaria, quindi ottenere un decreto ingiuntivo basato sulla fattura scaduta, quindi chiedere l’apposizione della formula esecutiva, poi notificare il titolo esecutivo, quindi notificare il precetto, e poi optare per una delle forme di pignoramento, ammesso di trovare qualcosa di realmente pignorabile, con tutte le eccezioni a favore della PA, e con spese vive ad ogni passaggio.

 

2) ricorso in ottemperanza presso il TAR, che, verificata la situazione, nominerà un commissario ad acta che pagherà la fattura.

 

Questi due rimedi hanno in comune molte caratteristiche negativa, tra cui ricordiamo:

 

comportano molte spese da anticipare

 

non garantiscono in assoluto il pagamento, ma soprattutto

 

costituiscono un’azione giudiziaria contro il tuo stesso cliente.

 

Questo è un grosso problema soprattutto per gli avvocati, che per deontologia dovrebbero rinunciare al mandato prima di tentare un’azione del genere, senza contare che di solito nel “disciplinare” con l’Ente è sottinteso che nel caso di azione contro l’Ente l’avvocato viene depennato dall’elenco dei legali del libero foro, e non soltanto per la singola azione, ma per sempre. Inoltre spesso la fattura inevasa corrisponde all’anticipo, e l’avvocato non vuole rinunciare del tutto all’incarico, che potrebbe rivelarsi remunerativo nel lungo periodo. E allora che fare?

 

Dopo vari tentativi di contatti diretti sociali/politici/raccomandazioni o millantato credito (ovviamente sto scherzando!) e dopo aver esaurito la pazienza c’è una terza via, che potrete percorrere senza tema di violare né la deontologia né il disciplinare, perché è un rimedio assolutamente stragiudiziale:

 

il riconoscimento dei crediti commerciali sulla piattaforma PCC del MEF (il Ministero dell’Economia e delle Finanze), che si può raggiungere cliccando qui .

 

Molto brevemente:

 

1) vi accreditate sulla piattaforma come fornitore di beni o servizi della PA (gli avvocati ed i liberi professionisti devono prima farsi riconoscere “de visu”, ossia fisicamente, presso un ente locale o presso la Ragioneria dello Stato, non chiedetemi perché);

 

2) inserite la fattura inevasa

 

3) fate un ‘istanza di certificazione della suddetta fattura.

 

A questo punto il MEF innanzitutto certifica il credito, quindi “bacchetta” virtualmente l’Ente, chiedendogli conferma della fattura ed imponendogli di fissare un termine esatto per il pagamento, lungo quanto vuole, ma esatto al giorno.

 

Già la certificazione ha un suo peso, in quanto (se l’imponibile è rilevante) può valere come garanzia da esibire per un finanziamento, per esempio.

 

Se alla data designata dall’amministrazione la fattura non è ancora stata pagata il professionista, a sua scelta, può utilizzare il credito vantato per compensare debiti a sua volta vantati dall’erario, oppure può chiedere… la nomina di un commissario ad acta che paghi per l’Ente! Il risultato finale come si vede è simile a quello ottenibile con un ricorso per ottemperanza, ma con importantissime differenze:

 

1) è gratis;

 

2) non è considerato rimedio giudiziario, quindi è esperibile senza tema di interrompere i rapporti commerciali, o di essere cancellati dagli elenchi, o magari di subire un procedimento deontologico;

 

3) non è necessario essere un avvocato amministrativista per farlo, potendo farlo qualunque libero professionista autonomamente;

 

4) è gratis (l’avevo già detto?).

 

Nella pratica la relativa difficoltà è paragonabile a quella di emettere una fattura telematica tutta da soli: la prima volta ci vorranno giorni e farete tanti errori, poi, con un po’ di tempo, cervello e pazienza, è banale inserimento dei dati.

 

C’è di buono che (a differenza delle fatture telematiche) c’è un ottimo servizio assistenza telefonica (numero verde) che risponde al telefono in tempi relativamente brevi e risolve i problemi, e da questo punto di vista un plauso al MEF.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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gio

11

mar

2021

Vi sentite più chimici o poeti? Hackers!

Vi sentite  più chimici o poeti? Hackers!

 

Riflessioni sul rapporto tra diritto, professione, tecnologia e alienazione

 

Anno 1999, Facoltà di Giurisprudenza di Catania, Cinema Ritz (eravamo in 1400 divisi in 4 corsi, per capire…), lezione di Filosofia del Diritto. Il professore ci chiese: “Vi sentite più chimici o più  poeti?”.

 

Silenzio generale.

 

Intendo dire, quando studiate i manuali di diritto, i codici e le sentenze, vi sentite più simili a chimici o a poeti?”

 

La stragrande maggior parte di noi –incluso il sottoscritto- rispose poeti, il prof. si girò verso il suo assistente sorridendo e disse: “Allora forse c’è speranza!”.

 

Eravamo degli illusi, lui e noi, e più previgente –e pessimista- si sarebbe dimostrato qualche settimana dopo Remo Bodei in un convegno, sempre a Catania, sul rapporto tra uomo e tecnologia. Se facesse la stessa domanda oggi, risponderei che mi sento un hacker, costretto ad interagire con macchine, software e algoritmi, e non con esseri umani.

 

La tecnica, e soprattutto l’informatica, ha preso il sopravvento nelle nostre vite e nella nostra professione, e quello che è successo nell’ultimo anno è stato, dal punto di vista dell’intelligenza artificiale, uno stress test: funzionano. Ci permettono, entro certi limiti, di vivere e lavorare “quasi” come prima, pur stando a casa, e l’intelligenza artificiale progredisce sempre più, permettendoci di fare cose che oggi nemmeno immaginiamo.

 

Riassumo brevemente riferendomi alla professione di avvocato, ma ciascuno di noi può fare paragoni col proprio lavoro.

 

Possiamo depositare e prelevare documenti dalla cancelleria e pagare i relativi diritti senza vedere il cancelliere (quasi come se prima non lo sopportassimo).

 

Possiamo fare udienza via webcam senza uscire dallo studio, e in molti casi con scambio di memorie scritte, senza vedere né il giudice né controparte (e valga quanto sopra).

 

Possiamo fare formazione a distanza, riunioni a distanza, mediazioni a distanza, senza neanche la scocciatura di doverci stringere la mano alla controparte ostile.

E l’elenco potrebbe essere molto più lungo, ovviamente.

 

Quello che è interessante è la varietà di atteggiamenti umani di fronte a tale evento. Pochi –per lo più anziani- fanno finta di non vedere il cambiamento, e si trincerano dietro la loro esperienza, salvo chiedere di nascosto ai nipoti come funziona whatsapp.

 

Molti sono entusiasti del progresso, felici dell’idea di poter finalmente lavorare da casa: le magnifiche sorti e progressive! Ho letto il post di una collega felice di poter finalmente passare più tempo a casa con i figli grazie al processo a distanza; e devo dire che l’aumento del tempo libero è una circostanza che abbiamo notato tutti noi avvocati, anche se con meno entusiasmo della collega, col timore che il tempo libero diventi definitivo.

 

Altri sono spaventati e decisamente contrari all’idea che tali innovazioni, nate durante una lunga emergenza, diventino definitive, e preoccupati dalle conseguenze sociali a lungo termine, come i luddisti di fronte all’avvento dei primi telai a vapore.

 

La realtà è che, indipendentemente dalla risposta umana, l’intelligenza artificiale e la tecnologia prenderanno comunque il sopravvento, e noi avvocati saremo costretti a cambiare in funzione di ciò, o faremo la fine dei dinosauri (già immagino un museo, con un manichino in toga all’ingresso, centinaia di volumi di “Foro Italiano”, una teca con martelletto e candele di cera, e la marche Napoleone appese ai quadri).

 

Tempo addietro anch’io ero tra quelli inizialmente entusiasti dei primi esperimenti col PCT, certo che un giorno i software avrebbero sostituito del tutto i cancellieri (non me ne vogliano quelli che mi conoscono); oggi leggo che la Corte d’Appello di Brescia sta sperimentando un software di giustizia predittiva (leggi), che sostanzialmente potrebbe rendere inutile il lavoro di avvocati e giudici (quando si dice il karma…).

 

Abbiamo studiato l’interpretazione delle norme, l’analogia, la deduzione e magari l’intuizione, e invece dovremmo studiare gli algoritmi, i diagrammi di Venn, la ruota di Deming: dall’interpretazione alla procedimentalizzazione. Tra l’altro l’introduzione di un software porrà fine alla diversità di interpretazioni tra un foro e l’altro: oggi diciamo la frase tot capita, tot sententiae sospirando con rammarico, un giorno la diremo sospirando di nostalgia.

 

Certamente tutto ciò, sia nell’immediato sia a lungo termine, provoca alienazione e spersonalizzazione. Quando i Tribunali hanno ripreso l’attività ero contento di non dover fare un’ora di macchina e due o tre ora di fila affollato con i colleghi solo per poter scrivere si insiste in atti, mentre oggi sento addirittura la mancanza di quei tempi, che non credo torneranno più; dovremo trovare nuove forme di socializzazione, e mostrare capacità di resilienza e soprattutto di adattamento.

 

Consiglio ai colleghi (soprattutto ai più riottosi e meno informatizzati) formazione specifica continua, dato soprattutto che la tecnologia che crediamo di conoscere domani sarà già vecchia. Personalmente consiglio avvocato360, che offre gratuitamente formazione specifica specializzata, e non sugli strumenti che usiamo oggi, ma su quelli che useremo domani (blockchain, intelligenza artificiale, giustizia predittiva e così via) dal punto di vista del legale, offrendo spunti di riflessioni interessanti (e a volte anche spaventosi).

 

Quanto al rapporto tra uomo e macchina, ogni volto che mi si blocca il computer o non funziona il PCT mi sovvengono in mente due aneddoti, che saranno sempre validi in ogni epoca:

 

1) il primo computer e il primo software sono stati inventati con carta e penna da un essere umano, col proprio cervello e le proprie mani; i computer non sono in realtà più intelligenti di noi (almeno per ora), sono solo incredibilmente più veloci a svolgere operazioni che noi gli abbiamo insegnato a fare.

 

 

2) il protagonista di “Guida galattica per autostoppisti” spesso si infuriava col proprio robot, che rispondeva solo ad istruzioni chiare e precise, e reagiva a modo suo; quando ciò accadeva, lui si metteva a contare (letteralmente: uno, due, tre), non per farsi sbollire la rabbia, ma per ricordare a sé stesso che, se un uomo è in grado di contare, può ancora fare a meno di un robot o un computer che pensi per lui: provate a farlo anche voi.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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gio

30

apr

2020

TRIBUNALE : MICROSOFT TEAMS=AGENZIA DELLE ENTRATE: … ?

Perdonatemi il titolo un po’ criptico, ma non credo esista una sintesi più efficace di questa.

 

Nella schizofrenia che spesso caratterizza le nostre pubbliche amministrazioni, di fronte ad un problema comune ogni ente fa un po’ come gli pare.

 

Ricordo ai colleghi che, anche se il Ministero della Giustizia ha scelto Microsoft Teams per tutte le videoconferenze,  il Processo Civile Telematico è diverso (e lo era già da prima) dal Processo Penale Telematico, dal Processo Tributario Telematico e dal Processo Amministrativo Telematico, i quali sono diversi anche tra loro, a livello di files utilizzabili, modalità di comunicazioni, elenchi PEC utilizzabili etc. etc.

 

Non è quindi così strano che l’amministrazione finanziaria scelga, per le mediazioni con l’Agenzia delle Entrate, un sistema completamente diverso, che ora scopriamo insieme.

 

Le Agenzie delle Entrate si avvalgono spesso di istituti stragiudiziali quali adesioni, mediazioni e conciliazioni, istituti a cui il contribuente può aderire anche da solo, senza l’ausilio di un avvocato (cosa che, ovviamente, sconsiglio).

 

Tutti questi istituti richiedono la presenza fisica in sede del contribuente, del suo avvocato o meglio ancora di entrambi, sia per poter parlare in libertà e nel rispetto della privacy, sia soprattutto per accertare l’identità dei presenti e quindi l’effettività del contraddittorio.

 

In tempi di epidemia tali istituti, non potendosi svolgere di persona, si svolgono in videoconferenza, e sono ormai molteplici gli strumenti per questa operazione; quello scelto dall'Agenzia delle Entrate è jitsi.

 

Il vantaggio principale di questa applicazione è l’estrema facilità di utilizzo, se utilizzate il PC non dovete scaricare alcuna applicazione (mentre con lo smartphone sì, ovviamente gratis), e soprattutto non dovete nemmeno registrarvi, né creare un profilo né comunicare e-mail.

 

Il funzionario che voglia comunicare con noi non deve far altro che creare una conversazione dandogli un nome, quindi ottenere il link diretto alla conversazione ed inviarlo al nostro indirizzo e-mail (che gli avremo preventivamente comunicato già nella prima istanza di mediazione proprio a tale scopo).

 

Noi non dobbiamo fare altro che aprire la mail, cliccare sul collegamento indicato e siamo già in collegamento con il funzionario. Quanto al verbale, per ora le istruzioni prevedono che lo stesso sia scritto dal funzionario, che lo invia per e-mail al contribuente, il quale lo firma elettronicamente (se può) oppure può limitarsi a stamparlo, firmarlo alla vecchia maniera, fotografarlo e rispedirlo, e in tal guisa viene accettato dall'amministrazione.

 

Oltre alle funzioni base, sono previste anche una chat, la condivisione a schermo, la possibilità di apporre una password al link e naturalmente la registrazione del video.

 

A fronte dell’estrema semplicità di utilizzo che lo rendono pratico anche per non esperti ci sono delle evidenti falle di sicurezza che, a parer mio, ne avrebbero sconsigliato l’uso per trattare informazioni riservate come le pendenze tributarie.

 

Prima di recensire un nuovo strumento, come faccio sempre, ho studiato i tutorial in rete, ho seguito le istruzioni degli sviluppatori, quindi ho fatto una prova concreta.

 

In questo caso ho creato una nuova conversazione chiamata “prova” (vabbè, forse ho peccato di sufficienza), e… mi sono subito ritrovato in videoconferenza con un altro tizio che in quello stesso momento aveva avuto la mia stessa idea!

 

Mi sono immediatamente disconnesso (senza nemmeno scusarmi, ora che ci ripenso..) ed ho riprovato con un nome decisamente più originale, cliccando tasti a caso sulla tastiera: ero da solo. A quel punto ho creato un link di collegamento da inviare per e-mail ad un altro utente (me stesso da altro dispositivo) e funziona tutto.

 

Mi appare evidente il rischio di intercettazione della videochiamata: a me è riuscito per puro caso, un utente interessato potrebbe comunicare il link a qualcun altro per fargli intercettare e registrare la chiamata, per esempio.

 

Personalmente avrei scelto altri sistemi per la comunicazioni di dati sensibili quali le pendenze con l’Agenzia delle Entrate, ma mi auguro che l’amministrazione finanziaria faccia un uso intelligente di questo strumento.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

29

apr

2020

Marketing on-line per liberi professionisti 3. I social network

Oggi i social network sono diffusissimi, e praticamente tutti hanno almeno un profilo “social”, e molti più di uno. Pochi però hanno colto l’opportunità di sfruttare i social network come strumento di marketing professionale.

 

Innanzitutto due parole sui social network in genere, che, per chi ancora non lo sapesse, sono piattaforme virtuali che permettono di incontrare e conoscere altre persone attraverso profili virtuali. Il più famoso è certamente Facebook, nato per rimettere in contatto i vecchi compagni di scuola, e diventato … tante altre cose.

 

Un altro famoso social network è certamente Linkedin, particolarmente indicato per i professionisti perché incentrato proprio sulla necessità di costruire reti di contatti tra professionisti di un certo settore. Peraltro ho già scritto sul migliore utilizzo di Linkedin un lungo post, al quale rinvio caldamente: linkedin per avvocati.

 

Se volete utilizzare un social network (Facebook o il vostro preferito) come strumento di marketing, dovete partire con questa impostazione da zero, ossia dalla creazione del profilo. Già il nome deve indicare che si tratta di un profilo professionale: “Mario Rossi” non va per niente bene, e neanche “Avv. Mario Rossi”, meglio “Studio Legale Mario Rossi”, così eviterete contatti di persone che vogliono fare amicizia (per quello ci sono altri siti), concentrandovi sui contatti che vogliono da voi un consiglio, un rapporto di colleganza etc… Meglio pochi contatti qualificati che migliaia di inutili (ai nostri fini) sconosciuti.

 

Il profilo deve essere molto ricco, deve trattarsi di un mini-sito, con tutti i contatti necessari (non siate timidi!), un curriculum completo, delle foto professionali etc. Se il programma contiene un contatore di “completezza” del profilo, cercate di arrivare al 100%.

 

A proposito di foto professionali, la distinzione è ovvia: in giacca alla scrivania del vostro studio sì, in costume sulla spiaggia assolutamente no! (E non scherzo: un collega è stato sanzionato dal CNF per aver postato le foto della moglie in costume da bagno per attirare visite, caso reale riportato su "Rassegna Forense").

 

Vanno di moda anche immagini standard anonime, come un logo o la classica bilancia col martelletto, anche se molti possibili clienti on-line preferiscono vedere in faccia le persone con cui avranno a che fare, e comunque sono scelte di stile (e molto dipende anche dal vostro aspetto: se proprio siete inguardabili, ripiegate su un’immagine neutra).

 

Costruito il vostro profilo, fate crescere la vostra rete e fatevi notare.

 

Chiedete il contatto (o l’amicizia etc.) a colleghi di altre zone, soprattutto a chi ha già numerosi contatti ai quali presentarvi. Intervenite spesso nei forum di discussione, con argomenti mirati e studiati, create delle vostre discussioni, pubblicate le vostre opinioni (professionali e sempre di argomento giuridico), fatevi sentire.

 

Ricordate che anche se il profilo è virtuale la vostra immagine sul web oggi conta perfino più della reputazione reale (lo so, è triste ma è così), per cui state sempre molto attenti a quello che scrivete; per questi motivi personalmente sconsiglio di esprimere opinioni politiche, almeno sui vostri profili professionali: ricordatevi sempre e costantemente che il vostro scopo è costruire una reputazione che attiri clienti, non che li allontani, questa deve essere la vostra linea guida sempre.

 

Abbiamo detto che è meglio una rete di pochi contatti qualificati che di molti generici, ma è meglio ancora una rete di tanti contatti qualificati, magari tantissimi. Che senso ha cercare di ottenere grandi numeri dalla propria rete? Per tre motivi: 1) i grandi numeri aumentano le probabilità di un contatto professionale “serio”; 2) un profilo con moltissimi contatti risulta carismatico, suscita la curiosità di sapere perché ci sono così tanti contatti, e per questi motivi il software che gestisce il vostro social network mette i profili più quotati in cima nei motori di ricerca; 3) se volete fare un passo ulteriore nel marketing on line, potrete sfruttare la vostra rete con una mailing list!

 

Ma di questo parleremo in un prossimo post…

 

Se invece avete già uno o più profili social, attenzione a non confondere privato e immagine pubblica: non potete utilizzare lo stesso canale per postare argomenti giuridici e subito dopo foto di gattini o altre stupidaggini!

 

D’altronde mettetevi, ancora una volta, nei panni di un possibile cliente: cercate il nome di un architetto che vi rifaccia la casa, lo trovate su FB, ed oltre a consigli di arredamento c’è lui in costume da bagno in spiaggia… molto poco professionale, non trovate?

 

Se utilizzate i social soprattutto per chiacchierare in libertà con i vostri amici, create due profili, uno professionale con nome e foto autentici, dove siete avvocati e basta, ed un altro con uno pseudonimo ed un’immagine a caso (non una foto riconoscibile) con cui postare in libertà di politica, calcio, battuta etc. etc.

 

A proposito di Facebook, il social network di Bill Gates offre non solo la possibilità di aprire un profilo, ma anche una pagina (che comunque presuppone il possesso di un profilo): voi fate entrambe le cose, per due ragioni:

 

1) la pagina è uno strumento nato proprio per promuovere attività e imprese, per cui restituisce un’immagine decisamente più professionale.

 

2) a differenza del profilo, la pagina facebook fornisce al suo titolare i dati insights dei visitatori, paragonabile (in piccolo) a Google Analitycs: in pratica saprete quanti hanno visitato la pagina, da dove, quando, che cosa altro piace ai vostri visitatori, come hanno scoperto la vostra pagina, e altro che vi farà riflettere sul concetto di privacy e vi farà venire un attimo di paura ogni volta che mettete “mi piace” a qualcosa.

 

Scherzi a parte, esattamente come i dati di Google Analitycs, i dati insights vi forniscono informazioni preziosissime per il marketing on-line; giusto per fare un esempio, se un vostro post è stato letto soprattutto in un certo giorno ad una certa ora, meglio programmare di pubblicare il post sempre alla stessa ora (come i veri blogger sanno benissimo).

 

Domanda: “Su FB ho già mille amici, vuol dire che se scrivo qualcosa lo leggono in mille?Assolutamente no!

 

Indipendentemente dal numero di amici che avete Facebook ha un algoritmo interno che “legge” il post, riconosce l’argomento e lo propone ad un numero ristretto di vostri amici, sulla base delle loro scelte precedenti (semplici clic, “mi piace”, “segui” etc,), ed allo stesso modo propone a voi un limitato post nuovi ogni giorno, anche se avete mille amici; sta a voi scrivere contenuti di spessore, degni di essere non solo letti, ma anche condivisi, ed è un’altra ragione per cui è meglio avere pochi contatti qualificati che ti seguono che centinaia di sconosciuti che ti ignorano.

 

Attenti che i profili social sono un’arma molto potente, che potrebbe anche ritorcervisi contro, quindi va usata con molta attenzione. Non soltanto dovete stare attenti a pubblicare notizie coerenti con l’immagine che volete dare di voi, ma dovrete comunque essere sempre presenti, o vi farete una pubblicità negativa da soli, come meglio spiegato nel mio post marketing on-line: un motivo per non farlo.

 

Ci vediamo alla prossima lezione, e nel frattempo leggi gli altri post.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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lun

20

apr

2020

Marketing on-line per liberi professionisti 2. Il sito web

 

 

Marketing on-line per liberi professionisti 2. Il sito web

 

Oggi per un professionista avere un proprio sito web, che siate esperti o totalmente analfabeti di computer, non è più un’opzione, ma è quasi obbligatorio. E’ pur vero che oggi i più esperti prevedono che i siti veri e propri passeranno di moda a favore dei profili social, ma finora il sito internet è ancora il fulcro dell’immagine sul web, specie di chi possiede una partita IVA. Anche solo per una questione di immagine, il consumatore medio (compreso l’eventuale cliente) si aspetta che tutto abbia un proprio sito internet.

 

A proposito del farsi il proprio sito esistono due scuole di pensiero, ben definite.

 

C’è chi crede che il proprio target di clientela non lo troverà mai attraverso un sito web, e casomai lo fa solo, per l’appunto, per questione d’immagine (giusto per averlo), e per costoro andrà benissimo un tipico sito vetrina, con dati, indirizzo e telefono, magari un mini-curriculum e una bella foto, e via.

 

Se questa è la vostra intenzione, allora per voi sarà più che sufficiente un sito gratuito creato da voi stessi. Come fare? Non voglio fare pubblicità a nessuno, basta cercare su qualunque motore di ricerca “crea sito gratis” e le offerte sono tantissime. In questi servizi sono sempre presenti dei modelli preimpostati, che potrete modificare a piacimento anche se non siete dei web master o anche se non ne capite proprio nulla di web design, tutti questi servizi sono decisamente “user friendly” (leggi: a prova d’imbecille) e basta dedicare una mezz’oretta di attenzione per avere il proprio sito-vetrina sul web. Un sito che però, così come l’avete fatto, non guarderà nessuno (poi non lamentatevi dicendo che i siti per professionisti non portano clientela). Perché?

 

Per rispondere a questa domanda c’è l’altra scuola di pensiero, per la quale dovete prendere confidenza con il concetto di SEO, ossia Search Engine Optimization, ossia ottimizzazione per i motori di ricerca. Ci sono ottimi e-book gratuiti per spiegare come funziona, ma vi faccio subito un esempio.

 

Mettiamo che avete appena creato il vostro bel sito-vetrina gratis, immedesimatevi nei panni di un cliente che vi sta cercando, e digitate su Google “cerca avvocati a …”. Il vostro sito è al primo posto? All’ultimo posto della prima pagina? Tra le prime dieci pagine? Non compare proprio? Questo succede perché avete fatto un sito senza rispettare i criteri di SEO. Ce ne sono parecchi, ricordo i principali:

 

Essere “proprietari” del sito. In effetti non si diventa mai proprietari, al più titolari del sito, ma nei siti gratuiti il proprietario resta sempre il sito che vi ospita, di cui il vostro sito è solo un sotto-sito. Per i siti a pagamento, invece, il titolare deve pagare una piccola quota annuale ad un apposito registro web (normalmente se ne occupano le stesse persone che vi hanno creato il sito a pagamento, ed è incluso nel costo). Peraltro è solo un principio, il che vuol dire che anche con un sito pagato annualmente non potete aspettarvi risultati concreti, se non attuate i criteri SEO, e viceversa con un sito gratuito ma curato e seguito potete ottenere ottimi risultati (il fatto che state leggendo questa pagine ne è la prova).

Ai miei colleghi avvocati ricordo che fino a qualche anno fa il CNF, con una giurisprudenza ormai per fortuna superata, consentiva la promozione del proprio studio solo su siti di cui l’avvocato è proprietario, dimenticandosi degli anni di annunci su Pagine Gialle anche senza essere soci della SEAT.

 

Segnalare il sito a Google, gli altri motori di ricerca seguiranno. E’ semplicissimo, create un Google Account, andate su Google Search Console seguire le istruzioni, ma non aspettatevi risultati immediati: in media ci voglio due o tre settimane per essere effettivamente trovati dal motore di ricerca

 

Mettere link esterni che conducano al vostro sito. Mettete il link del vostro sito (non l’indirizzo: il link) ovunque, nei vostri profili social e in quelli dei vostri amici, in fondo a tutte le vostre mail, come firma dei vostri articoli, negli sms che mandate etc. etc., oltre che sulla carta intestata e sui biglietti da visita, e ovviamente nell'intestazione degli atti, se avvocati.

 

Arricchite il vostro sito periodicamente. Questo è uno dei criteri principali, uno dei più difficili da seguire, e anche il motivo per cui il classico sito-vetrina non può funzionare. Ma, direte voi, cosa mettere nel sito? Una volta messi i dati, con curriculum, foto, magari una mappa per raggiungere lo studio che altro aggiungere? Sforzatevi di essere più creativi, e aggiungete anche un blog (ne parleremo in un prossimo post), delle notizie giuridiche aggiornate, degli strumenti utili e quant'altro. Se proprio siete carenti di idee, date un’occhiata approfondita al sito che state leggendo adesso e vi farete un’idea.

 

Aggiungete al sito le giuste parole chiave. Cosa dovrebbe digitare un ipotetico cliente per trovare il vostro sito? Certamente “avvocato”, “studio legale” e la vostra città, ma anche mettere le vostre specializzazioni potrebbe essere una buona idea. E non dimenticatevi il vostro nome! Esiste uno strumento molto utile che serve a questo e a molte altre cose, che si chiama Google Tag Manager, anche se decisamente complesso da utilizzare, ma lo consiglio ai colleghi appassionati di web.

 

Diffondete e fate diffondere il link. Inserite nella home page del vostro sito quelle piccole icone che servono a condividere il sito con i propri contatti e-mail, i propri amici su Facebook, i contatti su Linkedin etc. segnalatelo più che potete sui vostri profili, ma non è sufficiente; meglio ancora se lo fate segnalare ad altri, parenti, amici e clienti fidati: è così che un sito diventa “virale”.

 

Controllate le visite del vostro sito. Questa è un’opzione normalmente riservata ai siti a pagamento, ma per voi preziosissima, vi renderà ogni centesimo speso. Con strumenti appositi potete sapere non soltanto quanti visitatori hanno visto il vostro sito, ma anche quando, per quanto tempo, su quali pagine, quali parole-chiave hanno usato per trovarvi, e persino dove si trovano (con approssimazione regionale, non prendetela alla lettera), tutte informazioni che utilizzerete per migliorare via via il vostro sito. Personalmente uso Google Analytics per il mio sito, perché è gratuito e completo, anche se decisamente complesso da utilizzare. Volendo, però, potreste anche farvelo impostare da un web master a pagamento, e farvi controllare periodicamente l’andamento del vostro sito.

 

Questi consigli naturalmente non esauriscono la pratica SEO, anche perché gli algoritmi dei motori di ricerca diventano ogni giorno più intelligenti e raffinati, ed è difficile stargli dietro, l’unica è studiare e cominciare a pensare come un computer, o pagare qualcuno capace di farlo, come le agenzie di web publishing.

 

Perché tutta questa fatica? Perché man mano i vostri contatti saliranno, il vostro sito riceverà molte visite, i motori di ricerca se ne accorgeranno e, magicamente, un giorno quando qualcuno cercherà un legale nella vostra città al primo posto troverà voi! Naturalmente non è detto che poi questo si trasformerà in un incarico, e se varrà la pena spendere denaro, tempo e impegno per questo risultato (o una combinazione delle tre), questa è una scelta vostra.

 

Mai come in questo ambito tempo= denaro, perché sono risorse perfettamente sostituibili tra loro: se non avete tempo ma avete denaro potete pagare qualcuno che lo faccia al posto vostro, come per molte altre cose. Se invece avete poco denaro ma molto tempo libero (vi ricorda qualcuno?) potreste impiegarlo per studiare le tecniche giuste e metterle in atto. Personalmente preferisco la seconda opzione, soprattutto perché, per quanto bravo sia il vostro web-master non è comunque nella vostra testa, non conosce il mercato legale quanto lo conoscete voi, non si immedesima nei potenziali clienti quanto lo fareste voi, per cui come potrebbe costruire un sito perfettamente orientato al marketing? Sappiate che nel web marketing la parte meramente tecnica-informatica è minima, è molto più importante lo studio delle scienze delle comunicazioni e del marketing tradizionale, anche perché nessuno crea il proprio sito web scrivendolo in codice HTML a mano. E dunque mettetevi alla prova!

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mar

14

apr

2020

Marketing on-line per liberi professionisti

Marketing on-line per liberi professionisti

 

In queste settimane costruirsi una solida immagine on-line non è più un’opzione, come fino a poco tempo fa, ma è diventata una strada obbligatoria per chiunque abbia una partita IVA. Da oggi ripropongo una serie di post che vi spiega come costruire una solida reputazione on-line, e come sfruttare la rete al massimo a beneficio della propria professione.

 

Chi mi segue da tempo sa che avevo postato degli articoli simili anni fa, ma sono stati aggiornati a oggi, anche a seguito di appositi corsi (come Google Excellence e  Google Analitics Advanced) e dell’esperienza di anni come web master e SEO expert del mio sito.

 

Ovviamente l’esperienza è maturata dal mio personalissimo punto di vista, ossia di avvocato impegnato a sviluppare l’immagine dello studio legale, ma i miei consigli valgono per qualunque professione. Siete pronti? Cominciamo.

 

La reputazione è quello che pensano di noi gli altri; ciò presuppone che gli altri sappiano qualcosa di noi, altrimenti potremmo anche non avere alcuna reputazione, il che potrebbe anche essere peggio che avere una reputazione negativa. Mentre la reputazione nella vita reale è un affare vostro, costruirsi una solida reputazione professionale in rete è relativamente semplice, e richiede dei passi in sequenza e un po’ di tempo e cura, e non necessariamente delle spese (anzi di solito è tutto gratis).

 

In questo e nei prossimi post illustrerò i passi da fare, tutti accomunati da queste caratteristiche:

 

      -in ogni iniziativa ci sono sempre alternative gratis o a pagamento, e non è detto che quelle a pagamento diano risultati migliori.

 

       -alcune operazioni on-line trovano un loro corrispettivo nella vita reale (come la costruzione di reti sociali), altre invece sono esclusivamente on line (come i siti internet veri e propri).

 

 Cominciamo con qualcosa di elementare: il primo passo da fare è inserire il proprio nome in una directory di professionisti.

 

Che cosa è una directory? Per avere un esempio immediato basta pensare alle vecchie Pagine Gialle (che tra l’altro esistono tutt’ora): un elenco di imprese, servizi e professionisti facilmente accessibile e consultabile dal potenziale cliente. La scelta oggi è vastissima, quale scegliere?

 

Fate un piccolo esperimento: immergetevi nei panni di un possibile cliente alla ricerca di avvocati, e cercate un legale nella vostra città col vostro motore di ricerca (“cerca avvocato a …”). Troverete moltissimi annunci, in genere in cima troverete degli annunci pubblicitari veri e propri (come google ads), e subito sotto le varie “directory” (alcune generaliste, come pagine gialle,  virgilio aziende etc, altre specifiche per avvocati (e non faccio nomi) o per altre professioni). Iscrivetevi a tutte quelle che volete (almeno a tutte quelle che si assicurano la prima pagine nel motore di ricerca), ma state attenti a due dati.

 

Ogni elenco offre la possibilità di scegliere tra un profilo “base”, completamente gratuito, e un profilo “premium”, su abbonamento (nell'ordine di 40-80 euro annui, per capirci). In teoria garantiscono che i profili a pagamento avranno una visibilità maggiore rispetto quelli a pagamento, ma in pratica la differenza non è così netta, perché potete ottenere una visibilità da “premium” anche con un profilo base, se continuate a leggere, e soprattutto perché lo scopo delle aziende che vendono profili non è quello di massimizzare il vostro profitto, ma di massimizzare il loro. Ciò vuol dire che se nella loro directory hanno già venduto nella vostra stessa zona 20 profili, non hanno motivi per negare l’iscrizione al profilo n° 21 (il vostro), il che vuol dire che avrete comunque tantissimi concorrenti, per cui forse non vale la pena pagare un profilo apposito. Alcune aziende, proprio per evitare questo, garantiscono un numero massimo di professionisti per zona, ma si tratta piuttosto di convenzioni che di directory, per cui non andiamo fuori tema.

 

Come ottenere da un profilo base una visibilità da premium?

 

Innanzitutto costruendo un ottimo profilo; quasi tutti i servizi hanno una piccola app che vi mostra la percentuale di completamento del profilo: il vostro obiettivo è ottenere sempre il 100%.

 

Riempite sempre tutti i campi, con foto, dati personali, descrizione del vostro lavoro, mappa dello studio, tariffe etc. questo non è il momento di pensare alla privacy: il vostro obiettivo è proprio farvi conoscere, non siate timidi.

 

Ottenere il 100% non è importante tanto per mostrare il maggior numero di informazioni al cliente, quanto per ottenere un miglior posizionamento nei profili mostrati a chi cerca un avvocato. In altre parole, quando qualcuno nella directory da voi scelta cerca un avvocato nella vostra città, uno dei criteri utilizzati dal sito per scegliere i primi cinque profili da mostrare è proprio la completezza del profilo (anche se non è il criterio più importante).

 

 Un’altra app molto comune è il contatore di visualizzazioni, visite e contatti, molto utile perché vi consente di avere un feedback del vostro profilo (e se lo avete pagato, vi mostrerà se ne è valsa la pena). Si tratta di tre valori diversi, in particolare: a) le “visualizzazioni” sono le volte che il vostro nome è stato mostrato dal sito insieme a quello di tanti altri, e dipende da un algoritmo; b) le “visite” sono le volte che il cliente, tra i tanti profili indicati, ha cliccato proprio sul vostro nome; c) i “contatti” o anche “azioni” indicano che il vostro profilo lo ha convinto talmente tanto, che il possibile cliente ha cercato un contatto personale, “linkando” sul vostro sito o scrivendovi una mail. Complimenti!

 

Alcuni siti consentono di avere una propria bacheca personale, dove poter aggiornare i clienti sulla novità dello studio (“da oggi anche gratuito patrocinio!”…), ma soprattutto per far capire al motore di ricerca interna che “ci siete”, per cui fatevi vivi ogni tanto.

 

Un'altra possibilità da sfruttare, presente in alcuni di questi servizi, è quella di consentire agli utenti di darvi una valutazione, un voto, o una vera e propria recensione. Inviate questa pagina in particolare ai vostri clienti, ai vostri colleghi, a tutti quelli che vi conoscono. Se occasionalmente fate delle piccole prestazioni gratuite (pareri e simili) chiedete in cambio una valutazione sulla vostra directory, non potranno rifiutarsi.

 

Quasi tutte le directory, inoltre, comprendono un bottone “condividi”, per poter consigliare il vostro profilo su altri profili (Facebook, Linkedin, Twitter e quant’altro). Sfruttate più che potete questa possibilità, utilizzando innanzitutto i vostri contatti, e poi i contatti dei vostri contatti.

 

Inserendo sempre gli stessi dati in vari profili, potreste avere la tentazione di fare copia e incolla alla voce “descrizione” o simili: non fatelo, è contrario ai principi di SEO, e come risultato tendenzialmente  Google li scarterà tutti tranne uno. Poniamo caso che qualcuno digiti proprio il vostro nome: durante la ricerca Google “leggerà” contemporaneamente tutti i profili , si renderà conto che sono identici, e, pensando ad un plagio, andrà alla ricerca di un ipotetico originale, scartando tutti gli altri profili, che è proprio il contrario di quello che vogliamo; meglio spendere qualche minuto in più realizzando profili con descrizioni diverse per ogni directory.

 

Se seguite questi consigli (vi prenderà un po’ di tempo) il sito che ospita il vostro profilo vi terrà sempre in cima alle visualizzazioni, e avrete un sempre maggiore numero di visite (cosa che potrete controllare periodicamente), in pratica la rete cercherà e troverà clienti per voi. Benvenuti nell'era del marketing 4.0!

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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gio

09

apr

2020

Microsoft Teams in azione: una recensione

Microsoft Teams in azione: una recensione

 

Ho voluto testare in anticipo la piattaforma che dovremo utilizzare in futuro per le nostre udienze, avendo in testa alcune domande e riserve, e dopo aver effettuato il corso on-line di office365italia (fin troppo completo) e dopo aver trovato la prima simulazione d’udienza (quelli di AIGA e Movimento Forense su Facebook sono già affollati, io l’ho fatto con l’Avv. Andrea Buonuomo, che saluto e ringrazio), voglio condividere con voi alcune riflessioni.

 

Innanzitutto, Microsoft Teams è gratis. L’annuncio che il Ministero avrebbe acquistato delle licenze semestrali di Office365 per i giudici di pace aveva fatto pensare a molti colleghi che, per l’appunto, per utilizzare Teams bisognasse avere necessariamente Office365 (che è a pagamento periodico): assolutamente no, perché esiste una versione gratuita, meno completa di quella a pagamento, ma perfettamente funzionale per fare l’udienza telematica, e che prescinde anche dal possesso di Office o perfino di Windows (c’è anche per Mac, per Linux e per qualunque smartphone abbiate).

 

Che cos’è Microsoft Teams? E’ una piattaforma per facilitare il lavoro in team, per l’appunto, con moltissime funzionalità tese a questo scopo, funzionalità che possiamo anche aggiungere a piacimento: la videochiamata è un aspetto secondario, e molto probabilmente cominceremo ad usare Teams anche tra di noi per altri scopi (per le transazioni, per esempio).

 

Creare un account Teams è più facile che aprirne uno Facebook, basta una mail e una password (ma immagino che ne creeremo molti più di uno, poi vi dirò perché).

 

E proprio come Facebook, Teams è disponibile anche solo on-line, senza scaricare nulla, oppure con un software per PC, o anche con una APP per smartphone e tablet, e io vi consiglio vivamente di fare tutte e tre le cose; se per esempio non avete una webcam potete tenere aperto il profilo su smartphone e PC contemporaneamente, e usare il cellulare come una videocamera sfruttando la tastiera del PC per scrivere.

 

Quanto alla simulazione, proprio come in un’udienza reale qualche giorno prima ho fornito alla “cancelleria” (l’Avv. Bonuomo) la mail del mio profilo Teams, ed il giorno dell’udienza, qualche ora prima, ho ricevuto  un biglietto di cancelleria (una banale mail) con un tasto con scritto “Join Teams”, e poi continuare a cliccare “ok”, “acconsenti” e simili, e in pochi secondi mi sono ritrovato nella videochat corretta: fatto.

 

La maggior parte del lavoro spetta alla cancelleria che deve predisporre tutto in anticipo, l’avvocato deve solo cliccare un tasto al momento giusto, e tutto funziona regolarmente: le parti si possono parlare “de visu”, o anche scriversi in chat. Quanto al verbale ci sono moltissime soluzioni, ne elenco ben 5:

1) verbale alla vecchia maniera, gli avvocati parlano e il giudice scrive sulla sua consolle;

2) verbale scritto sulla chat, che il giudice copierà e incollerà sulla consolle;

3) verbale con "note d'udienza" , si indica il codice in chat, e il giudice copia e incolla il verbale sulla consolle, sistema già in uso in molti tribunali da tempi non sospetti;

4) la condivisione di un banale foglio word, su cui tutti i partecipanti possono scrivere, e poi il giudice copierà e incollerà sulla sua consolle; a tal proposito la condivisione file sarebbe riservata alla versione a pagamento, ma basta che ce l’abbia l’organizzatore della chat (il giudice) per poter essere utilizzata da tutti, anche da chi ha la versione gratuita;

5) Il giudice potrebbe perfino permettere agli avvocati partecipanti di scrivere direttamente sulla propria consolle, autorizzando l’accesso al proprio pc: molto improbabile e vagamente contra legem, ma tecnicamente possibile.

 

Fin qui tutto bello, ora cominciano alcuni problemi (per ora solo teorici).

 

Non è possibile, almeno al momento, fare più videochat contemporaneamente con lo stesso account, quindi scordatevi di poter fare 10 udienze in una sola mattinata. A parte la difficoltà logistica di parlare contemporaneamente (ma potreste limitarvi a scrivere in chat), non è proprio possibile aprire due o più chat contemporaneamente con lo stesso account. Per riuscire nell’impresa dovreste quindi:

 

creare due o più indirizzi e-mail;

 

con quelli creare due o più account Teams (potete e dovete sempre utilizzare il vostro nome, ma con mail e password sempre diverse);

 

Ricordarvi di comunicare alle cancellerie indirizzi diversi (e magari segnarvi quale avete mandato a chi!);

 

A quel punto potreste contemporaneamente aprire due o più profili ed essere contemporaneamente in più chat, ma chi lo ha fatto ha visto andare il proprio PC in crash, quindi è possibile solo collegandosi contemporaneamente ma con dispositivi diversi: pc, smartphone  e tablet (e per ora ci limitiamo a tre)!

 

Il problema sarà parzialmente risolto se i giudici prenderanno l’abitudine di fissare le udienze non ad horas, ma al minuto esatto, e quindi non 40 udienze alle 9:00 come avvenuto finora, ma la prima alle 9:00, la seconda alle 9:05 (e va bene, facciamo alle 9:10), e così via fino ad esaurimento ruolo. Altrimenti ad esaurirci saremo noi, costretti a sostituire l’attesa davanti la porta con l’attesa davanti allo schermo, un po’ come quella per richiedere il contributo a Cassa Forense, tanto per capirci: ve lo immaginate tutte le mattine così? Almeno prima eravamo in compagnia!

 

Altro aspetto critico: secondo le ultime circolari, in caso di improvvisa mancanza di connessione di una della parti, il giudice, dopo un tentativo di ripristino da parte del cancelliere, deve disporre il rinvio. Questo ovviamente per garantire l’effettività del contraddittorio, ma a tutto rischio dell’economicità processuale, perché saranno fin troppi i colleghi spregiudicati che, interessati ad un rinvio d’ufficio, potranno limitarsi a staccare il proprio collegamento simulando un problema; auspico che le prossime linee guida prevedano e mettano un freno a questa possibilità.

 

Qualcuno potrebbe essere tentato di registrare il video dell’udienza, per vari motivi: farlo vedere al cliente, diffonderlo on-line, mettere i baffi finti al giudice con un software di fotoritocco o che so io. Non solo è ovviamente vietato dalla legge (e lo era anche prima), ma anche dal punto di vista pratico è impossibile. Intanto è un’opzione riservata alla versione a pagamento, ma se comunque ci provate l’organizzatore della chat (ossia il giudice) riceve un messaggino automatico del tipo: “avv.xxx vuole registrare la chat: acconsentire?”. Non tentate nemmeno e risparmiatevi una brutta figura, oltre che la segnalazione in Procura.

 

Prima di collegarvi consiglio vivamente di provare il sistema webcam-microfono-casse, sistemate la stanza (e la vostra persona: lo so che state immaginando l’udienza dalla spiaggia…), e prendiamo la buona abitudine di staccare il nostro microfono se non stiamo parlando, per evitare rumori di fondo, magari molesti (suonerie, televisione, bimbo che piange, vicino che urla, sirena che passa, cane che abbaia, alla fiera dell’est, per due soldi…).

 

Altra riflessione.

 

Il fatto di poter fare l’udienza telematica rende teoricamente superfluo il domiciliatario sul posto, visto che dal mio studio posso collegarmi con qualunque Tribunale d’Italia (o del mondo intero). Ma se in un giorno devo fare più udienze contemporaneamente, anche se tutte nello stesso Tribunale, probabilmente avrò più bisogno di sostituti di prima, e magari io stesso sarò costretto a farmi sostituire nella mia Enna da un collega che magari lavora da Belluno, o viceversa. Certo rimangono ragioni di opportunità per preferire un collega del luogo, che conosce e soprattutto è già conosciuto da giudici e cancellieri, ma teoricamente da domani ognuno di noi può svolgere udienza ovunque senza spostarsi dallo studio. E’ ancora presto per immaginare come cambierà il nostro lavoro quotidiano, ma personalmente ci vedo più occasioni di opportunità che di crisi, voi che ne pensate?

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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lun

30

mar

2020

Avvocati e smart working

Avvocati e smart working

 

L’epidemia di questi giorni ci sta sottoponendo a delle scelte, per lo più imposte, e una di queste è il cd. smart working; data l’indispensabilità oggi più che mai di tali strumenti e l’abbondanza forzata di tempo libero, tanto vale prendersi del tempo per approfondire l’utilizzo di questi strumenti.

 

Ci sono molti strumenti che già oggi ci consentono di lavorare da casa/studio. Do per scontato (parlo per noi avvocati) che abbiate tutti PEC, firma elettronica e redattore per PCT (per esempio SLpct), che forse finora non abbiamo sfruttato al 100% mentre da oggi dovremo farlo, e sistemi analoghi nelle giurisdizioni amministrative e contabili (nel settore penale ci sono criticità diverse e peculiari, ma ci si sta muovendo anche lì).

 

A questo sistema dovremo aggiungere anche Microsoft Teams, per effettuare le udienze (civili e penali) in videoconferenza (oltre ad avere molte altre funzioni, come la condivisione di file).

 

Ma a parte quello che è obbligatorio (PCT e, a quanto pare, Microsoft Teams), ci sono moltissime opportunità di smart working per l’avvocato.

 

Se non lo avete già fatto consiglio vivamente di attivare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); è completamente gratis e facile da attivare, specie per chi ha già una firma elettronica, altrimenti dovrete fisicamente recarvi in un ufficio per accertare la vostra identità (ma c’è anche l’accertamento via webcam, che però è a pagamento).

 

SPID vi consente di fare moltissime pratiche on-line, primo fra tutti l’Agenzia delle Entrate: attraverso la piattaforma ENTRATEL (Entrate Telematiche) il professionista può effettuare moltissime pratiche per conto dei loro clienti, depositare documenti, accedere al loro cassetto fiscale, effettuare ricorsi interni e molto altro ancora. In pratica tutto quello che finora avete fatto in agenzia lo potete fare da casa, meglio ancora se abbinato al  Desktop Telematico, una suite di programmi forniti dall’Agenzia per compilare le varie dichiarazioni.

 

Per la prima abilitazione purtroppo è indispensabile un accesso fisico in agenzia, ma attendiamo nuove disposizioni in merito (magari in videoconferenza?).

 

Non poteva essere da meno l’Agenzia del Territorio (il Catasto), che infatti ha Sister (Sistema di interscambio del Territorio), che consente (ad alcuni soggetti, tra cui appunto gli avvocati) di effettuare visure on-line, ma anche volture. Affiancato al sistema c’è anche qui la suite scrivania del territorio che raccoglie i software PREGEO, DOCFA, Voltura e UNIMOD. La maggior parte di loro è riservata a professionisti tecnici (tranne i notai che hanno accesso indiscriminato a tutto, vai sapere perché), ma anche gli avvocati possono effettuare visure, ispezioni, volture, annotazioni e iscrizioni on line. A differenza di Entratel, Sister richiede un abbonamento annuale e un pagamento per ogni visura (oltre che i normali diritti per le pratiche).

 

Analogamente potrete accedere a Telemaco per le pratiche di iscrizione camerali e per le visure on line (si pagano le singole visure e i normali diritti per le pratiche).

 

Anche l’INPS, preferibilmente ma non esclusivamente a mezzo SPID, consente di fare moltissime pratiche on-line; quello che forse non sapete è che gli avvocati possono attivare un canale preferenziale per svolgere attività di intermediario telematico per conto terzi e per i ricorsi amministrativi interni all’INPS. Anche in questo caso, per la prima abilitazione ad un certo punto è previsto un accesso fisico agli uffici, e speriamo cambino modalità.

 

Allo stesso modo anche l’ INAIL consente di fare molte operazioni on-line, tra cui, ad esempio, denuncia di sinistri e ricorsi amministrativi.

 

E dato che costruire una solida reputazione on-line è importante oggi più che mai, nei prossimi post mi dedicherò al marketing on-line, per gli studi legali e per i liberi professionisti in genere.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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ven

27

mar

2020

Cosa NON farò da avvocato né durante l’epidemia né dopo

Cosa NON farò da avvocato né durante l’epidemia né dopo

 

Premetto che non voglio essere né da esempio né farmi pubblicità: questo articolo vuol essere solo  un avvertimento nei confronti di alcune persone che potrebbero desiderare la mia collaborazione, ed a cui dirò di no in anticipo.

 

NO a cause nei confronti di medici/ospedali per danni da Coronavirus.

 

Accogliendo e condividendo quanto affermato da AIGA in proposito, non seguirò cause contro medici, operatori sanitari e/o aziende sanitarie per infezione da Coronavirus, e ciò sia che siate malati sia che siate voi stessi operatori sanitari. In questo periodo stiamo vivendo circostanze eccezionali, ed in tali circostanze medici, paramedici ed aziende sanitarie stanno facendo uno sforzo titanico per operare al massimo delle loro possibilità.

 

Fargli causa per aver svolto il loro lavoro in condizioni critiche è una cosa che non solo considero indegna come persona prima ancora che come avvocato, ma anche dal punto di vista meramente giuridico considero una strada in salita; ben difficilmente, infatti, tali cause, civili o penali che siano, supereranno lo scoglio dell’onere della prova: come provare di aver contratto il virus da un medico, o in una stanza d’ospedale, anziché andando a fare la spesa?

 

Premesso che non sono un biologo e le mie scarse nozioni di medicina legale derivano da stagioni di CSI  più che dall’Università, teoricamente in qualche caso si riesce ad analizzare l’RNA dei virus e la risposta immunitaria tra due soggetti per accertare scientificamente che una persona ne abbia infettata un’altra (in passato si è fatto con l’AIDS), ma durante un epidemia ciò è praticamente impossibile, e mi piacerebbe qualche commento di un biologo in proposito.

 

Andatevi a leggere la giurisprudenza sulle infezioni sanitarie, e scoprirete che non è così facile ottenere un risarcimento: se qualche collega vi promette di specularci, in realtà ci speculerà solo lui.

 

NO ad impugnazioni di violazione delle varie ordinanze di coprifuoco

 

In questo giorni la maggior parte delle violazioni è stata depenalizzata (non tutte), quindi il problema resta semplicemente amministrativo, quindi impugnazioni al giudice di pace o al prefetto. Si tratta di procedimenti elementari (al di là dell’esito, sempre incerto), e la tentazione di occuparmene, anche per guadagnare qualcosa in questi tempi incerti, sarebbe forte. Poi mi ricordo che parte della colpa di questi tempi incerti è anche di chi ha violato il coprifuoco mentre io stavo a casa, e la tentazione mi passa.

 

No a prestazioni gratuite quali pareri o gestioni pratiche legate alle ultime ordinanze e ai vari benefici fiscali

 

Il governo ha emanato e continuerà ad emanare della norme in vari settori (principalmente ma non esclusivamente nel settore fiscale e previdenziale) per fronteggiare l’inevitabile crisi economica. Per questi benefici, bonus e/o sussidi comunque nominati è prevista una certa procedura più o meno complessa che, come già avvenuto per il “reddito di cittadinanza”, la maggior parte degli utenti non è in grado di gestire autonomamente. In tale settore non effettuerò alcun tipo di prestazione gratuita, e non perché le persone non ne abbiano effettivamente bisogno, ma perché ci sono già molti soggetti che effettuano questo tipo di servizi gratuitamente, oltre la mole di informazioni disponibile in rete. D’altronde anche i legali rientrano tra le categorie in crisi, ed effettuare prestazioni legali (cosa che molti clienti dà per scontato) non servirà a far ripartire né la categoria né il singolo professionista.

 

 

Al di fuori di queste tre prestazioni il nostro studio è e resta disponibile per i propri clienti, ed in proposito ci stiamo attrezzando per lo smart working e le video conferenze, per essere vicini alla clientela anche a distanza.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

30

ott

2019

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO IN CHEMIOTERAPIA: COSA FARE IN CASO DI NEGATO ASSEGNO?

Indennità di accompagnamento in chemioterapia: cosa fare in caso di negato assegno?

 

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. L’indennità di accompagnamento è inoltre indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali, ma richiede ulteriori requisiti, quali:

 

 riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;

 

impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;

 

cittadinanza italiana;

 

per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;

 

per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;

 

residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

 

Secondo la giurisprudenza (v. Cass. Civ. 1705/1999) tale forma di compensazione spetta anche ai soggetti in chemioterapia o radioterapia, perché tali trattamenti, seppur per un periodo transitorio, hanno effetti tali sul paziente da impedirgli o rendergli estremamente difficile compiere gli atti più elementari della vita quotidiana senza l’ausilio di un accompagnatore o “caregiver”, che è proprio la ratio dell’indennità di accompagnamento.

 

Stante la variabilità delle terapie, l’assegno di accompagnamento può essere concesso anche per periodi brevissimi di terapia (anche un solo mese) dato che la legge non prevede un termine minimo di durata del beneficio.

 

Ovviamente l’assegno non è automatico -anche perché nel caso concreto la chemioterapia potrebbe non avere affetti così negativi sulla vita quotidiana del paziente- quindi la concessione del beneficio seguirà la normale trafila burocratica: richiesta al proprio medico di un certificato medico introduttivo, quindi richiesta telematica all’INPS (allegando ovviamente tutti i certificati del caso), in proprio o a mezzo di un patronato (caldamente consigliato).

 

L’INPS nomina una commissione medica che analizza il caso, studia la documentazione e soprattutto visita personalmente il paziente, quindi dichiara la percentuale di inabilità e se concedere o meno il beneficio.

 

Nel caso in cui l’indennità di accompagnamento venga negata, l’unica strada è rivolgersi ad un avvocato, che dovrà richiedere al Tribunale del Lavoro un ATP (Accertamento Tecnico Preventivo), con cui il giudice, in contraddittorio con l’INPS, nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), ossia un medico legale terzo e imparziale, che visiterà nuovamente il paziente e accerterà la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio (nel caso di pazienti radio/chemioterapici normalmente il beneficio viene concesso in corrispondenza della terapia, cioè per gli stessi mesi e frazioni di mesi, e fino alla fine della stessa).

 

 

La consulenza finale verrà quindi omologata dal Giudice con apposito provvedimento che il legale dovrà notificare all’INPS, che –se non si opporrà, aprendo un’altra e diversa fase giudiziale- liquiderà quanto spettante nel termine di 120 giorni.

 

Naturalmente il nostro studio è disponibile e competente a consulenze e pareri su questo argomento.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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gio

24

ott

2019

FORMAZIONE A DISTANZA DI CASSA FORENSE: UNA RECENSIONE

Ho appena concluso (con successo) il primo corso di formazione a distanza (FAD) organizzato da Cassa Forense, e mi pare opportuno farne una recensione, ad uso dei colleghi che vogliono approcciarsi a questo tipo di formazione, ma soprattutto, mi auguro, a titolo di feedback per la stessa Cassa Forense.

 

Ciò perché, anticipando le conclusioni, la recensione è complessivamente negativa. Sulla base di esperienze precedenti di corsi FAD (di cui sono grande fan, passatemi il gioco di parole), e soprattutto comparandoli con i corsi organizzati qualche anno orsono dal CNF, emergono tutta una serie di criticità tecniche, di cui spero la Cassa faccia tesoro.

 

La prima e più evidente è anche la più facilmente risolvibile dal punto di vista tecnico: non è possibile mettere la schermata a tutto schermo. E’ presente la cornice del sito, quindi la diapositiva principale, che occupa circa un terzo dello schermo, quindi un quadrato grande quanto un francobollo da cui parla il relatore. Le slides con molto testo (quasi tutte) sono praticamente illeggibili, per non dire di quelle con grafici. L’aspetto tecnico generale (comparato con altre esperienze FAD, come Federica.eu) è di una certa improvvisazione tecnica: i video sono stati registrati evidentemente con una webcam e con un microfono da PC, non con una vera telecamera ed un vero microfono, ed anche l’audio inevitabilmente ne risente (consiglio vivamente le cuffie).

 

La registrazione a mezzo webcam viene resa ancor più tristemente evidente dal fatto che il relatore, per la maggior parte del tempo, non guarda quasi mai il fruitore del corso (ossia non guarda la webcam posta evidentemente sopra la sua linea visiva), ma per lo più si limita a leggere le slides dallo schermo, contro ogni più elementare principio di public speaking.

 

Il criterio di un credito per ogni ora di corso viene seguito alla lettera (a differenza di quelli organizzati dal CNF): il corso a cui ho assistito è durato esattamente un’ora, e a tal proposito mi sarebbe stato utile un orologio per sapere a che punto ero del corso, e soprattutto quanto mancava alla sua conclusione.

Inoltre né l’avvio del corso né l’accreditamento finale sono esattamente user friendly, ma poco immediati.

 

Infine, come ciliegina sulla torta (e sempre a differenza dei corsi organizzati dal CNF, che imitavano un certificato in cornice) i certificati dei crediti formativi una volta stampati hanno font e colori decisamente brutti (non c’è altro termine).

Nulla da dire sulla qualità formativa delle relazioni e sui “test” (non troppo facili né troppo difficili).

 

 

Resta il credito formativo in una materia a volte difficile da reperire sul territorio, ma c’è molto da migliorare.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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ven

05

lug

2019

RECENSIONE DI IUDEX 2

RECENSIONE DI IUDEX 2

Sono sempre alla ricerca di applicazioni gratuite utili per la gestione dello studio legale, e ne ho parlato più volte in molte sedi. Oggi vi parlo di Iudex 2, creato dai colleghi Roberto Alma, Matteo Moscioni e Daniele Costa, che saluto e ringrazio.

 

Lo scopo principale di Iudex 2 (che segue a iudex 1, ovviamente) è mettere a disposizione dell’utente un archivio della giurisprudenza di merito (niente giurisprudenza di Cassazione, quindi).

 

Facciamo subito una prova, e (dopo aver inserito i miei dati: nome, codice fiscale e firma elettronica quando richiesto) inserisco nella schermata di ricerca le parole: assegno divorzio.

 

Dopo mezzo secondo escono 50 risultati, 50 sentenze provenienti da tutta Italia relative agli ultimi 2 giorni.

 

Il numero di risultati é prefissato per default ma modificabile, come modificabile è la schermata di ricerca: anziché su tutta Italia, posso restringere la ricerca al singolo Tribunale, alla singola sezione o persino al singolo giudice (!!!), in modo da conoscerne in anticipo l’orientamento.

 

Peraltro le sentenze vengono visualizzate per intero, e con tanto di firma elettronica (con lo stampiglio laterale, per intenderci), decisamente efficiente.

 

Tutto ciò era garantito anche da Iudex, la prima piattaforma, di seguito le novità.

Oltre all’archivio di merito, Iudex 2 supporta una ricerca delle sentenze di legittimità, ma non una ricerca libera, bensì per estremi: dovrete inserire il numero esatto della sentenza.

 

Provo con un numero ed un anno a caso, ed in questo caso esce la scansione dell’originale intero (con tanto di timbri e scritte a penna).

 

Ovviamente, come qualunque data base di questo tipo, i risultati possono essere stampati, salvati, copiati negli appunti etc.

 

Un altro utilissimo aggiornamento rispetto al primo Iudex è l’accesso a Polisweb (ovviamente con firma elettronica), molto utile nei rarissimi casi (J) in cui il Portale dei Servizi Telematici non funzioni…

 

La schermata del polisweb è chiara, facile da usare e funzionale, e permette di salvare i fascicoli (oltre che di scaricarne l’intero contenuto) per future ricerche.

Completa il programma un calendario delle scadenze, che permette di importare/esportare gli appuntamenti.

 

Rispetto alla prima versione di  Iudex è stato eliminato lo strumento per gli sviluppatori, che permetteva ai colleghi “smanettoni” (non è una brutta parola, intendo dire i programmatori per hobby…) di accedere al codice ed effettuare modifiche personali: forse rishciava di fare più danni che altro.

 

Un plauso ai colleghi, a cui umilmente faccio due suggerimenti: integrare il sistema con Italgiure (il sistema libero e gratuito della Corte di Cassazione), in modo da implementare anche una ricerca libera sulla giurisprudenza di legittimità, e ripristinare lo strumento per gli sviluppatori, magari nascondendolo molto bene per evitare modifiche indesiderate.

 

Per integrare una suite con la compilazione e l’invio di fascicoli elettronici e magari anche fatture elettroniche aspettiamo Iudex 3…

 

PS

 

Iudex 2 è scaricabile da qui:

https://www.iusinaction.com/scarica-iudex2/

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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gio

27

dic

2018

Sei un avvocato? Scrivi una relazione di fine anno

 

Sei un avvocato? Scrivi una relazione di fine anno

 

Prima di spiegarvi come scrivere una relazione di fine anno, è meglio spiegarvi a cosa serve fare una relazione per riassumere l’andamento professionale nell'ultimo anno (o negli ultimi). Sia che siate titolare di uno studio vostro, sia che siate un avvocato senza tutele in un mega studio, sia che siate un singolo professionista che ha appena aperto la partita IVA, mettere tutto nero su bianco vi chiarirà le idee su cosa state facendo, su quali sono i vostri obiettivi per il futuro, e verificare se siete sulla strada giusta per realizzarli, oppure no. 

 

A parte ciò, essere in grado di fare una relazione come quella descritta in questo post vi potrà essere utile in altre occasioni: accedere a finanziamenti che presuppongono un progetto, un business plan; nel caso decidiate di associarvi, permetterà ai soci di conoscersi meglio tra loro (e di verificare se hanno gli stessi obiettivi e la stessa vision dello studio). Se siete a fine carriera e state per chiudere lo studio senza eredi, potreste pensare di venderlo ad un collega più giovane: una relazione del genere vi permetterà di assegnargli un valore ben preciso.

 

Ordunque: contenuto minimo. Se non la avete mai scritta, cominciate a scrivere (letteralmente, nero su bianco) tutto il vostro percorso professionale, dall’iscrizione all’albo ad oggi: perché avete fatto questa scelta, quali erano i vostri obiettivi, quali sono le aree di maggior pratica, quali i vostri clienti tendenziali; descrivete la vostra situazione attuale: lavorate da soli o in gruppo? Uno studio associato o mera condivisione di spese? Siete alle dipendenze di fatto di qualcuno?

 

A questo punto un altro elemento cardine della relazione: il fatturato lordo. Sempre se non lo avete mai fatto prima (e anche se non pensate di far leggere niente a nessuno, ovviamente), prendete in considerazione i vostri ultimi 5 anni (o dall’inizio, se di meno). Perché proprio gli ultimi 5 anni? Perché si tratta di un orizzonte di tempo medio-lungo più che sufficiente per darvi una tendenza statistica della vostra redditività.

 

In pratica scrivete in una tabella, anno per anno, il vostro fatturato lordo (ossia il totale delle vostre fatture, senza considerare le spese, almeno per ora). Già così dovreste avere un’idea dello scopo della relazione, ma non fermatevi qui: a questo punto fate della tabella un grafico (con Office è talmente elementare che mi rifiuto di spiegarvi come fare, a parte il fatto che è così semplice che potreste farlo con carta e penna: sulla linea verticale gli euro, sulla linea orizzonte gli anni, e unite i puntini…). Il grafico esprime immediatamente la tendenza del vostro studio, ma se volete essere più precisi, riprendendo la tabella di prima potrete aggiungere un’altra colonna, con l’aumento o la diminuzione percentuale tra un anno e l’altro; se la tendenza è sempre la stessa (e mi auguro per voi che sia un aumento costante) potrete ricavare anche il tasso medio di aumento della redditività.

 

Già così avete fatto un ottimo lavoro, che vi sarà utile anche negli anni successivi. Se volete essere più precisi (e volete deprimervi…) aggiungete al grafico le spese. Alla tabella aggiungete quindi una terza colonna in cui scriverete il totale delle spese professionali, anno per anno, quindi aggiungete una seconda linea al grafico: l’area tra le due linee corrisponde al vostro profitto. Quali spese aggiungere? Sta a voi decidere, ma certamente ci vanno iscrizione all’albo, contributi di Cassa, assicurazione etc.; decidete voi se aggiungere anche le utenze o meno, purché ovviamente applichiate lo stesso criterio ogni anno, e specificate in una legenda cosa indicate per “spese”. Sul grafico noterete che, a differenza del fatturato che dovrebbe essere inclinato verso l’alto, la curva delle spese è tendenzialmente anelastica (ossia quasi orizzontale).

 

A questo punto interrogatevi e rispondete sinceramente (sempre scrivendo): quali sono i miei punti deboli? Quali i miei punti di forza? Da chi è rappresentato maggiormente il mio portfolio clienti?

 

A questo proposito, tornerà utile fare questa operazione: dividete le fatture in categorie a seconda del cliente (fate voi le categorie: consumatori, aziende, enti locali, oppure gratuito patrocinio e non, oppure semplicemente civile, penale, stragiudiziale e non sa/non dice…); sta a voi decidere in che gruppi dividere la clientela, ma attenti ad evitare sovrapposizioni, ossia evitate che alcuni clienti siano presenti contemporaneamente in più categorie. A questo punto fate una bella tabella, con le categorie e il fatturato corrispondente per ogni categoria, quindi fate un bel grafico a torta (chi ne vuole una fetta?). Il sistema dovrebbe tirarvi fuori automaticamente anche le percentuali corrispondenti, altrimenti fate voi il conto. Anche in questo caso, la visione del grafico potrebbe sorprendervi, ma quello che più conta non è tanto il singolo anno, ma il confronto anno per anno: qual è il settore più forte? Qual è quello che sta crescendo? Questo potrà aiutarvi ed identificare i vostri punti forti e deboli, e a prendere decisioni imprenditoriali in merito: rafforzare i punti deboli o tagliare i rami secchi e concentrarvi sui punti di forza? Entrambe sono scelte imprenditoriali possibili.

Se siete stati così diligenti da arrivare fin qui, dedicate una parte della vostra relazione alla “compliance”, ossia al rispetto di tutta la normativa cui siete sottoposti, come avvocati e come partite IVA.

 

Rispondete (sinceramente e per iscritto!) a queste domande: ho raggiunto i crediti formativi? Se no, perché? Ho verificato se la mia azienda rispetta la normativa anti corruzione? E se no, cosa penso di fare in proposito? Ho verificato se rispetto gli obblighi di privacy? Se no perché, e cosa  penso di fare in proposito? La sincera risposta a queste domande potrebbe anche essere “niente”, purché siate consapevoli degli standard che volete ignorare. Fate lo stesso ragionamento anche per gli obblighi previdenziali, assicurativi, fiscali (ce l’avete il POS, vero?), e infine per gli standard di qualità (esiste l’ISO 9001 anche per gli studi professionali, ne ho già parlato in altri post). Avete partecipato alla vita del vostro ordine? Avete votato alle elezioni forensi, avete partecipato alle assemblee? Se no, perché?

 

Una parte importante deve essere dedicata al marketing, in pratica la risposta alle domande: come ho trovato i clienti finora? Qual è stata la migliore fonte di clientela? Come sviluppo la mia reputazione, sul web e nella vita reale? Su questo argomento, come immaginate, ci sarebbe altro da scrivere, e conto di farlo in un altro post.

 

 

Infine la parte più importante: propositi per il futuro, per l’anno successivo e a lungo termine. Dopo aver riletto quello che avete scritto finora, rispondete sinceramente: cosa conto di fare in proposito l’anno prossimo? E nei prossimi 5 anni? Quali risorse dedicherete (in termini di tempo, denaro e impegno) al marketing? Come curerete la vostra formazione? Come adeguerete il vostro studio ai vari adempimenti di compliance, che magari avete trascurato sinora? Quali sono i vostri obiettivi realistici per l’anno successivo in termini di fatturato e acquisizione di nuova clientela? Quali cause andranno a sentenza l’anno prossimo? E così via. Infine, ripetete la relazione alla fine di ogni anno (ma continuando ad usare gli stessi grafici, aggiungendo i dati), per verificare se avete rispettato gli obiettivi che vi eravate imposti l’anno precedente: forse vi darete una pacca sulla spalla, forse deciderete che è l’ora di passare in proprio, o magari deciderete di cambiare mestiere, ma qualunque sia la vostra decisione lo farete a ragion veduta.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mer

28

nov

2018

Convegno sul sovrandebitamento - Enna, 30/11/2018

Invito tutti i colleghi e gli interessati a partecipare al "Convegno sulla povertà e il sovraindebitamento - i consumatori e le piccole aziende" che si terrà a Enna il 30/11/2018, ore 9:00 presso l'Auditorium "Falcone e Borsellino" del Tribunale di Enna, evento valido per la formazione continua di avvocati e commercialisti, e che mi vedrà fra i relatori.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mar

11

set

2018

Armiamoci e partite!

In un’assordante silenzio - d’altronde ad Agosto eravamo quasi tutti in ferie-  la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto Legislativo 104 del 10/8/2018  (che puoi leggere qui) per la “Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (che puoi leggere qui) che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

 

Per chi vogli avventurarsi nella lettura del provvedimento europeo, la direttiva non aveva certo lo scopo di aumentare il numero delle armi presenti sul territorio né tantomeno di incoraggiarne l’uso, ma bensì di migliorarne la tracciabilità dalla produzione alla vendita al dettaglio, nell’ottica del contrasto al terrorismo, e prevedeva delle possibilità, per gli stati membri, di introdurre delle eccezioni agli stati membri, per esempio per motivi sportivi.

 

L’Italia ha approfittato largamente di questa possibilità, estendendo (a chi già possiede il porto d’armi secondo la normativa vigente, beninteso) la possibilità di detenere armi e munizioni, raddoppiando il numero (sarà possibile detenere fino a 12 armi, forse per consentirne il cambio ad ogni giorno della settimana, più altre per le occasioni speciali…). Ma quello che più stona è la possibilità, per i “tiratori sportivi” iscritti in associazioni sportive, di acquistare fucili a ripetizione come i famigerati AK47, ossia vere e proprie armi da guerra. Perché mai?

 

Ricordiamo che i tiratori sportivi sono, tipicamente, gli appassionati del poligono, tiro  al bersaglio e tiro a volo, discipline nelle quali, tra l’altro, l’Italia spicca nelle competizioni internazionali.

 

Qualche anno orsono –ricordiamo- ha destato scalpore l’iniziativa di un preside che ha introdotto le attività al poligono tra le attività sportive consigliate agli studenti (naturalmente limitate ai fucili ad aria compressa). Oggi uno qualunque tra quei giovani appassionati, che  sia entrato in possesso del porto d’armi “sportivo”, oltre alla classica carabina a colpo singolo (comunque un buon fucile per un potenziale cecchino…) potrebbe comprarsi un kalashnikov, e senza neanche avvertire i genitori/compagni di scuola dell’avvenuto acquisto.

 

Perché mai dovrebbe farlo? Per due motivi: 1) fare una strage, oppure 2) sfoggiare il fucile più lungo e potente di tutti al poligono locale (e chissà cosa ne penserebbe Freud…), e farsi i selfie su Facebook. Non si tratta di un’ipotesi remota; per fare un paragone, è lo stesso atteggiamento di chi, appassionato di informatica, compra una “workstation” abbastanza potente da mappare il genoma umano, e poi lo usa per giocare a “Fortnite”: a che pro? A che pro autorizzare per “motivi sportivi” il possesso di armi da guerra, quando non esistono competizioni di questo tipo?

 

In rete girano commenti per cui il governo avrebbe appoggiato i soliti poteri forti e/o occulti, rappresentati in questo caso dalla lobby delle armi, ma tali commenti sono infondati, anche perché la suddetta lobby in Italia non è neanche lontanamente paragonabile, per influenza politica, al suo corrispettivo statunitense.

 

La verità  è che questo provvedimento rientra in quella linea di sicurezza e ordine pubblico voluta dal governo, ed in cui rientra, ad esempio, anche la riforma della legittima difesa; gli elettori avvertono (mediaticamente, non certo statisticamente) un aumento di rischio della propria incolumità personale? Armiamoli, e si sentiranno più sicuri! Ora, immaginate che nello stabile dove vivete, il figlio del vicino abbia un AK47:

 

siete sicuri di sentirvi sicuri?

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mar

29

mag

2018

SFRATTO ESECUTIVO? C’è ancora speranza: il fondo per la morosità incolpevole

Con il Il DM 14/5/2014 Il Ministero dei Trasporti ha dato attuazione al DL 102/2013 , che ha istituito il Fondo per la Morosità Incolpevole, il cui scopo è tutelare il diritto alla casa di chi, dopo aver perso il lavoro, non riesce più a pagare i canoni di locazione, e rischia lo sfratto: vediamo come funziona ed a chi si rivolge il nuovo istituto.

 

Innanzitutto il fondo è gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministero dell’Economia, che lo ripartisce alle regioni (in proporzione alla loro densità abitativa), che a loro volta lo distribuiscono ai Comuni, cui bisogna rivolgersi per accedere al contributo.

 

Il fondo è rivolto a chi non sia più in grado di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per perdita incolpevole della capacità di reddito, ossia per licenziamento, mancato rinnovo del contratto, accordi sindacali (es. Cassa Integrazione etc.), cessazione di lavoro autonomo per causa di forza maggiore (tra cui la perdita di avviamento), e naturalmente malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

 

Inoltre il richiedente deve essere già in una situazione di morosità avanzata, in pratica deve aver già ricevuto un atto di intimazione di sfratto per morosità.

 

Oltre a ciò, la legge richiede che il richiedente sia:

 

- in possesso di reddito Ise non superiore a 35mila euro ovvero un reddito di lavoro con valore Isee non superiore a 26mila euro;

 

- titolare di un contratto di locazione abitativo regolarmente registrato, con residenza nell'immobile oggetto della procedura da almeno un anno;

 

- cittadino italiano o europeo, ovvero straniero con regolare titolo di soggiorno;

 

-in mancanza nella provincia di residenza di altri immobili disponibili (per proprietà, usufrutto o comodato) adatti alle esigenze abitative, circostanza che deve verificare l’ente locale.

 

Siccome lo scopo della legge è la preservazione del diritto all'abitazione, viene data preferenza alle situazioni in cui vi sia la disponibilità ad un accordo con il locatore, che si dichiari disponibile ad annullare o posticipare l’esecuzione dello sfratto, o a stipulare un nuovo contratto. In questi casi è il Comune che versa al locatore l’importo dei canoni pregressi, o del nuovo deposito cauzionale.

 

Naturalmente sono previste delle soglie massime di contributo, ed in particolare:

 

- fino a un massimo di ottomila euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, laddove il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore a 2 anni -ossia manchino ancora due anni alla scadenza “naturale” del contratto-, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'abitazione;

 

- fino a un massimo di seimila euro ai fini del ristoro al proprietario dei canoni arretrati, laddove lo stesso consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio utile a far trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso: è evidente che in tale seconda soluzione la morosità non viene sanata interamente, ed la locazione prosegue solo per il periodo strettamente necessario a trovare un’alternativa.

 

- fino a un massimo di dodicimila euro al fine di assicurare il versamento di un numero di mensilità (per un deposito cauzionale) per un nuovo contratto di locazione abitativa a canone concordato, anche in novazione dello stesso contratto, ma con canone concordato.

 

Per informazioni, consiglio di rivolgervi ai Servizi Sociali presso il vostro Comune di residenza.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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mer

18

apr

2018

Processo civile telematico: la remissione in termini

L’”errore fatale” nel PCT  e la remissione in termini

(nota di commento a Ordinanza Trib. Enna 15/2/2018)

 

Il PCT è in vigore già da un po’ ed ormai abbiamo imparato a conoscerne le sfumature e le insidie, tuttavia l’intoppo è sempre possibile e la giurisprudenza nella recente materia è ancora scarsa, ragion per cui aggiungo un piccolo tassello citando, ad uso dei colleghi, l’indirizzo del Tribunale di Enna, che conferma quanto già fatto da altri tribunali di merito, e del resto repetita iuvant.

 

In un caso recente ho commesso la leggerezza di depositare telematicamente una memoria ex art. 183, c. 6 n. 2 CPC l’ultimo giorno utile, e per giunta in orario di chiusura delle cancellerie (seppur in orario utile per il deposito, ovviamente).

Pochi minuti dopo il deposito ho ricevuto la ricevuta di accettazione, e poco dopo la ricevuta di avvenuta consegna.

 

A questo punto tiravo un sospiro di sollievo perché mi ritenevo ormai al sicuro, anche se non capivo perché non ricevessi la terza PEC (l’”esito controllo automatico deposito”); immaginavo che fosse dovuto alla chiusura delle cancellerie, anche se sapevo che, come dice il nome stesso, la terza PEC è generata automaticamente dal sistema.

 

Il sistema genera la terza PEC solo il  giorno dopo, segnalando un errore imprevisto, accompagnata dalla quarta PEC, quella che nessuno di noi vorrebbe leggere: ACCETTAZIONE DEPOSITO – atti rifiutati – ERRORE FATALE.

 

Se non fosse per il fatto che il termine era scaduto a mio danno avrei sorriso per l’uso nel PCT di un’espressione così grave (in fondo nessuno aveva incontrato il proprio fato ed era morto), ma il problema era serio, ed era interamente mio. Come perfezionare il deposito (che tecnicamente avevo effettuato nei termini)? E a cosa era dovuto l’errore?

 

Quanto alla seconda domanda vi anticipo subito che non esiste una risposta precisa, anzi, non esiste proprio una risposta. Nonostante l’ottima assistenza tecnica “da remoto” fornitami a distanza dal personale del software da me utilizzato (ossia SLpct, e ci tengo a ribadire che ho avuto un’assistenza eccezionale, nonostante si tratti di un software gratuito), non è stato possibile individuare l’”ERRORE FATALE” che ha causato cotanto scompiglio.

 

Forse la firma elettronica? Forse gli allegati in pdf? Non è stato possibile saperlo, e ciò mi angosciava non poco, dato che, non sapendone la causa, non avrei potuto adoperarmi con alcuna cautela per il futuro (per la cronaca, pochi giorni dopo ho effettuato un altro deposito telematico con le stesse identiche modalità di prima, e naturalmente è andato tutto a posto).

 

Al di là della curiosità tecnica, restava il problema del mancato deposito. Visto che il termine era ormai scaduto, l’unica possibilità era chiedere una remissione in termini ex art. 153, c. 2 CPC, e non alla prima occasione utile (che nel mio caso poteva essere la terza memoria, che invece serve a tutt’altro), bensì con un’istanza apposita, nella quale riportavo il testo dell’art. 13 del D.M. 21/2/2011, n. 44 [1] (le regole tecniche sul Processo Telematico), secondo cui gli atti e documenti informatici “si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”, e al comma 2 che “la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”.

 

A supporto della richiesta, non trovando di meglio citavo anche Trib. Bologna, decr. n. 13725 del 12/12/2016[2], che confermava la mia tesi. Naturalmente allegavo all’istanza anche tutte le PEC (in formato .eml) ricevute dalla cancelleria, con attestazione di conformità. Non vi nego che, nonostante non sia superstizioso, al momento dell’invio ho incrociato le dita, e da allora mantengo questa abitudine, visto il proseguio.

 

Controparte ha ribattuto alla mia istanza alla prima occasione utile (ossia, nello specifico,  con la memoria 183 n. 3 CPC) chiedendo il rigetto dell’istanza sull’assunto che, non avendo io depositato, insieme all’istanza, anche l’atto “mancato” (cosa che peraltro mi era proprio tecnicamente impossibile, ricevendo sempre lo stesso esito), non era possibile verificare se l’errore fatale fosse dovuto ad errori materiale provocati (intenzionalmente o meno) dall’utente stesso, per esempio rinominando l’atto, o inserendo caratteri speciali nell’oggetto della PEC, come già osservato, ed in subordine, in caso di riammissione ai termini, chiedeva di essere anch’egli riammesso in termini per poter ribattere alla mia memoria con una sua successiva.

 

Peraltro depositare -oltre allo “storico” del tentativo di deposito -,anche la memoria stessa sarebbe stato ultroneo, atteso che il giudice non avrebbe dovuto decidere sul contenuto della  memoria, ma solo sulla legittimità del suo deposito. Infine, avevo anche un motivo di strategia processuale per non allegare anche la memoria: di regola, infatti, controparte ha solo 20 giorni per ribattere con una terza memoria e con eventuali prove contrarie, mentre se avessi depositato la memoria “mancata” controparte avrebbe avuto un termine per ribattere indefinitamente lungo, ossia tutto il tempo necessario al giudice per sciogliere la riserva.

 

Il giudice ha risposto con Ordinanza Trib. Enna del 15/2/2018 che, oltre a confermare il DM 44/2011 su citato, afferma che “l’accettazione da parte della cancelleria, lungi dall’essere un elemento integrante del deposito, riguarda piuttosto il mero inserimento dell’atto nel fascicolo”. Volendo fare un paragone col vecchio sistema, è come quando lasciavamo l’atto sulla scrivania del cancelliere, il quale ci rilasciava subito il timbro di deposito sull’atto (e sulla nostra copia di studio) riservandosi di depositare materialmente l’atto in un secondo momento. Se poi questa seconda circostanza non avveniva per qualunque motivo ciò non inficiava il deposito (purché avessimo una copia del “depositato”), ma tuttalpiù autorizzava controparte a chiedere un termine per studiare il nostro atto che non aveva avuto la possibilità materiale di leggere.

 

L’ordinanza in commento specifica inoltre che meri errori materiali (per esempio l’uso di caratteri speciali nell’oggetto della PEC di deposito – e non era il mio caso-) non possono retroagire al momento del deposito annullandolo, dato che col regime “cartaceo” simili errori sarebbero stati assolutamente irrilevanti: “le anomali relative alla predetta accettazione non possono retroagire al momento del deposito, non essendo ammissibile che meri errori materiali (irrilevanti prima dell’avvento del PCT) comportino una conseguenza giuridica particolarmente grave sul piano dell’esercizio del diritto di difesa, come la decadenza”.

 

Il giudice, infine, concludeva, assegnandomi un termine per ripetere il deposito, oltre a un termine per controparte (e correttamente per controparte sola, avendo io già avuto la possibilità di ribattere alla sua) per ribattere con una memoria 183 n.3.

 

Peraltro, nell’ordinanza in oggetto il giudice non ha disposto espressamente di depositare esattamente la stessa memoria, cosa che entrambe le parti davano per scontato (e che io ho fatto, naturalmente). Ignoro se si tratti di una dimenticanza o di un’omissione voluta (magari per non affrontare il problema di come provare che si tratta proprio dello stesso documento, ma a tal proposito colgo l’occasione per ricordare che, per verificare la data di redazione di un documento, oltre la firma elettronica (che serve semmai a certificare la provenienza del documento, oltre ad essere indispensabile passaggio del deposito nel PCT) è possibile verificare le date di creazione ed ultima modifica del file verificandone le proprietà (col tasto destro del mouse), dato non modificabile, a meno appunto di non creare un nuovo file.

 

 

 



[1] D.M. 21/2/ 2011 n. 44  in G.U. n° 89 del 18-04-2011, Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal DLGS 7/3/2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, c. 1 e 2, del DL 29/12/2009, n. 193, convertito nella L 22/2/2010 n. 24.

 

[2]Pubblicata, tra gli altri, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17330.pdf

 

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Avv. Giovanni Chiricosta

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ordinanza Trib. Enna 15 2 2018
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gio

08

mar

2018

8 Marzo in toga: avvocato, avvocata o avvocatessa? La prima donna avvocato in Italia

1 – Avvocato, avvocata o avvocatessa?

Colgo l’occasione odierna per parlare di una grande donna, poco conosciuta dai più, la prima donna avvocato in Italia. Ma prima ancora vorrei dare la mia opinione sui termini avvocato (riferito a una donna), avvocata o avvocatessa.

 

Benché l’Accademia della Crusca abbia ufficialmente ammesso il termine “avvocatessa”, e con tutto il rispetto per il supremo consesso (io frequento spesso il loro sito per dubbi linguistici) io continuo a preferire, nella pratica di tutti i giorni, il termine “avvocato”, mentre il termine avvocatessa dovrebbe essere utilizzato solo se si parla proprio della differenza di genere (“le avvocatesse italiane guadagnano meno dei loro colleghi”), altrimenti risulta, a mio modesto parere, scorretto.

 

Innanzitutto in alcuni contesti il termine potrebbe nascondere un lato perfino dispregiativo o canzonatorio. Se volete un esempio, poiché (sempre secondo la Crusca) per ammettere un neologismo bisogna verificarne l’uso letterario “professionale” oltre che nella vita di tutti i giorni, leggendo gli articoli che parlano della “sindaca” Raggi vediamo che il termine non è usato in senso neutro, né per sottolinearne una maggior sensibilità umana propria del genere cui appartiene, bensì in senso negativo, tanto che quando se ne parla male si utilizza “sindaca Raggi”, mentre quando se ne parla bene si usano espressioni come “la Giunta Raggi” o simili.

 

D’altronde ben poche colleghe scrivono nel proprio biglietto da visita “Avv.ssa Maria Rossi”, e anche nei convegni l’espressione al femminile viene utilizzata solo se proprio si parla di differenze di genere, e per essere politically correct , altrimenti viene utilizzata l’abbreviazione classica.

 

In secondo luogo per le donne avvocato l’utilizzo di un termine o l’altro è un falso problema, visto che nella vita di tutti i giorni, di solito, non viene usato né l’uno né l’altro, ma, nell’ordine: Collega, Dottoressa, Signora, per nome (“Possiamo darci del tu?”), ragion per cui di solito per una collega è indifferente farsi chiamare avvocato o avvocatessa, purché le venga riconosciuto il titolo.

 

2 - La prima donna avvocato in Italia

Lidia Poët è stata la prima donna italiana ad iscriversi in un consiglio dell’ordine degli avvocati, e per molti anni è stata anche l’unica. Nata nel torinese nel 1855, dopo il diploma magistrale, e dopo un periodo all’estero per imparare inglese e tedesco (giusto per delineare meglio il personaggio) si è laureata a pieni voti in Giurisprudenza nel 1881 con una tesi sulle condizioni femminili e sul diritto di voto alle donne (che sarebbe stato introdotto solo 65 anni dopo, e proprio grazie a lei, come vedremo).

 

Cominciò subito la pratica forense nello studio del fratello, e dopo aver superato brillantemente e al primo tentativo l’esame di abilitazione, chiese l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Torino.

 

L’ordine (nonostante il voto negativo di qualche consigliere) non poté negarle l’iscrizione, visto che la legge professionale non specificava, tra i requisiti, essere un uomo o una donna, così Lidia Poët è stata la prima donna avvocato in Italia: ma per poco.

 

Il Procuratore Generale del Re (il PM, per capirci) si indignò contro questa “anomalia”, e fece ricorso alla Corte d’Appello di Torino, che diede ragione al Procuratore, sull’assunto che l’avvocatura doveva considerarsi un “ufficio Pubblico”, e come tale espressamente vietata alle donne per legge, come tutti gli altri incarichi pubblici.

 

Peraltro nelle motivazioni della sentenza si leggono anche assurdità varie (ma ricordiamo che era il 1883) tra cui se l’avvocatessa avesse vinto la causa, le malelingue avrebbero potuto malignare che la vittoria sarebbe stata dovuta «alla leggiadria dell’avvocatessa più che alla sua bravura», ed inoltre che sarebbe stato improprio che le donne fossero “costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste».

 

Lidia Poët, naturalmente, ricorse in Cassazione, che però confermò la sentenza, così venne costretta a cancellarsi dall'albo.

 

Questo tuttavia non la fermò, ma continuò a lavorare nello studio legale del fratello. L’anno stesso della sua cancellazione, a prova del riconoscimento alla sua professionalità che si era guadagnata tra i colleghi, venne invitata al primo Congresso Penitenziario Internazionale a Roma e nel 1890 venne invitata come delegata italiana a San Pietroburgo. Fece parte del Segretariato del Congresso Penitenziario Internazionale, rappresentando l’Italia come vicepresidente della sezione di diritto. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, poi, lasciò lo studio e (non potendo entrare nell’esercito) divenne infermiera volontaria della Croce Rossa, guadagnandosi sul campo la medaglia d’argento al valor civile.

Per tutti gli anni successivi Lidia Poët ha continuato ad esercitare la professione di fatto, specializzandosi nella tutela diritti dei minori, degli emarginati e delle donne.

 

Nel luglio 1919, infatti, il Parlamento approvò la legge Sacchi, che autorizzava ufficialmente le donne ad entrare nei pubblici uffici, ad esclusione della magistratura, della politica e dei ruoli militari. Così, nel 1920, Lidia Poët poté finalmente ripresentare – con immediato accoglimento – la richiesta di iscrizione all’Ordine degli Avvocati. All’età di 65 anni tornò ad indossare la toga che le era stata tolta e ad utilizzare il titolo di avvocato.

 

Non contenta, nel 1922 divenne presidentessa del Comitato italiano pro voto delle donne (ricordate la sua tesi di laurea), che venne riconosciuto, come sappiamo, solo nel 1946, le prime elezioni a suffragio universale in Italia. Elezioni a cui lei stessa partecipò, per poi spegnersi nel 1949, all’età di 94 anni, lasciandoci una bellissima storia di impegno sociale, civile e politico, oltre che di un grande amore per la toga, un esempio per tutti colleghi (uomini e donne).

 

3 -  La situazione italiana

Secondo i dati forniti da Cassa Forense, oggi il numero delle avvocatesse italiane è quasi pari a quello dei loro colleghi (e in Piemonte le donne sono di più, ma siamo ancora ben lontani dalla parità. A parità di tutte le condizioni, infatti, le donne guadagnano in media molto meno dei loro colleghi uomini.

 

Per capirci, un’avvocatessa milanese di 60 anni guadagna in media più (molto di più) di un avvocato trentenne di Reggio Calabria, ma (sempre secondo la media) la stessa avvocatessa guadagna comunque di meno del suo collega di studio di pari età, ed il giovane avvocato calabrese, per poco che guadagni, fatturerà comunque di più della sua giovane collega di studio. Badate che sto solo facendo un esempio ma non cito dati a caso, ma mi baso sulle statistiche fornite da Cassa Forense, divise per genere, età e territorio.

 

Perché ciò avviene? Ci sono molteplici ragioni, e riflettono la stessa differenza di reddito che c’è in tutte le professioni, cosa che, lungi dal consolarci, dovrebbe spingerci ad una maggior equità, e per il bene della professione, non solo delle professioniste.

 

Abbiamo certamente percorso molta della strada tracciata da Lidia Poët, ma molta resta ancora da farne, e se vogliamo un futuro per la nostra professione quella strada dobbiamo percorrerla insieme, uomini e donne.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mar

14

nov

2017

Contributi europei per formazione dei professionisti – scadenza 30 novembre 2017

Contributi europei per formazione dei professionisti – scadenza 30 novembre 2017

Sul sito di Cassa Forense è stato introdotto il portale Europa, che contiene tutti i bandi rivolti (anche) agli avvocati, divisi Regione per Regione.

 

Al momento il più interessante ed in scadenza (parlo per la Sicilia) è l’ “AVVISO 16/2017 DELLA REGIONE SICILIANA “AZIONI DI RAFFORZAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI E DEI LAVORATORI AUTONOMI” (che trovi qui), che scade il 30/11/2017. In parole povere, il bando rimborsa il 100% o il 75% delle spese (a seconda che abbiate più o meno di 35 anni, ahimè) per l’iscrizione a corsi di formazione, aggiornamento, diplomi, specializzazione, master etc., a condizione che completiate con successo il corso, fino ad un massimo di € 2.000 o € 6.000 (a seconda che prendiate l’ECDL o un Dottorato di Ricerca…).

 

La procedura è piuttosto complicata e, tanto per cambiare, necessita di pec e firma elettronica per spedire ed inviare tutti i documenti, che comprendono, tra gli altri, una dichiarazione isee (max € 30.000, e ovviamente più basso è più sarete alti in graduatoria), una dichiarazione del regime iva scelto per lo studio (per il rimborso o meno dell’IVA), una descrizione puntuale del percorso formativo scelto, ed eventualmente un attestato di disabilità.

 

A seguito della presentazione della domanda verrà stilata una graduatoria, sulla base di parametri quali l’età (in effetti lo scrimine principale è 35 anni, anche se al bando si è ammessi fino a 65), il genere di appartenenza (per promuovere la professionalità femminile, le donne hanno qualche punteggio in più), il reddito (più basso è meglio è) e l’eventuale disabilità.

 

Ovviamente non è previsto un obbligo di iscriversi preventivamente al percorso formativo scelto, per cui potrete fare domanda per il finanziamento, aspettare se siete in graduatoria e poi valutare se iscrivervi o meno, anche perché tutte le spese, nel frattempo, dovrete anticiparle voi.

 

Le spese che alla fine di tutto vi verranno rimborsate sono solo ed esclusivamente quelle di iscrizione, escluse l’IVA ed escluse tutte le spese vive (viaggi, vitto e alloggio), per cui non affrettatevi a documentarle.

 

Mi sembra un bando interessantissimo, che avrebbe meritato più pubblicità, io faccio la mia parte.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

18

ott

2017

La riforma del fallimento è legge

La riforma del Fallimento è legge

 

Con l’approvazione del Senato, è ufficialmente legge il DDL di riforma del Fallimento (DDL 2681, che si può scaricare dal [1], e nonostante le moltissime aggiunte e modifiche intervenute nel frattempo la legge originale costituiva ancora il paradigma delle procedure concorsuali in senso lato.

 

Con la nuova riforma si cambia completamente ratio, che non sarà più la distribuzione del danno derivante dal mancato assolvimento dei crediti tra tutti i creditori alla luce del par condicio creditorum, ma sarà il recupero dell’azienda nel tessuto economico attivo della società. La crisi e l’insolvenza non segneranno necessariamente la fine dell’attività di impresa, ma saranno episodi fisiologici durante la vita della stessa.

 

L’intento del legislatore è quindi anche quello di modificare il concetto di fallimento anche nella vita sociale e perfino nel linguaggio comune, tanto che ha questo espresso scopo la riforma propone l’eliminazione dalla legislazione del termine “fallimento” e di tutti i suoi derivati, sostituito dal più neutro “liquidazione giudiziale[2], che concettualmente richiama, se mai, l’esecuzione giudiziale, che non ha certamente lo stigma negativo che ha il termine “fallito” nel linguaggio comune

 

La riforma, raccogliendo istanze che erano giunte dalla dottrina aziendalista, fornisce un’espressione chiara del concetto di crisi (ai fini dell’applicazione della normativa), e lo estende ed anticipa fino alla semplice probabilità di futura insolvenza [3] e l’estensione si giustifica alla luce dell’introduzione di una nuova fase preliminare di preallarme.

 

Ampliato anche l’alveo dei soggetti della nuova normativa, talmente ampio da richiedere una categoria di risulta; a parte gli enti pubblici, infatti, sono soggetti alla nuova normativa ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale[4], riunendo quindi tutte le categorie di imprenditore (anche quelle tradizionalmente escluse dal fallimento), oltre che la persona fisica che agisca come semplice consumatore, già oggetto della normativa sulla composizione della crisi da sovraindebitamento [5].

 

Si prevede l’istituzione presso le Camere di Commercio di un organismo di composizione della crisi (sulla falsariga di quelli previsti dalla normativa sul sovraindebitamento), cui il debitore (o l’organo di sorveglianza preposto nelle società di capitali) può rivolgersi per trovare una soluzione concordata con i creditori[6], soluzione che deve essere concordata nel termine di sei mesi, altrimenti scatta la fase di liquidazione giudiziale vera e propria.

 

E’ altresì previsto un obbligo di segnalazione a tale organismo da parte delle agenzie fiscali e dell’INPS quando rilevino delle passività da parte delle imprese o di singoli[7], e anche questa è una novità rivoluzionaria, se si pensa che tendenzialmente l’Agenzia delle Entrate si guardava bene dal chiedere il fallimento di qualcuno, anche per esposizione milionarie.

 

Essendo l’intera normativa finalizzata al recupero ed alla continuità dell’impresa, gli strumenti principalmente utilizzati saranno gli accordi di ristrutturazione dei debiti[8], i piani di risanamento ed il concordato preventivo con continuità aziendale [9], con numerosi vantaggi e tutele per il debitore che si avvalga di questi strumenti, mentre la liquidazione dei beni sarà considerata l’extrema ratio, da attivarsi solo in caso di fallimento (è il caso di dirlo) di tutte le altre alternative.

 

In ogni caso il concordato liquidatorio sarà ammesso solo a condizione che assicuri il pagamento del 20% dei crediti chirografari[10].

 

Per accelerare le procedure sono state ampliati i compiti del Curatore[11] e quindi le sue responsabilità, e correlativamente è stato aggravato il regime delle incompatibilità, oltre che i requisiti per la nomina.

 

E’ stato ampliato il vaglio dell’esdebitazione, che ora è previsto a prescindere dal risultato della procedura, purché il debitore abbia collaborato attivamente ed in buona fede con gli organi preposti[12].

 

E’ stato ampliato e specificato il panorama delle garanzie e delle tutele a favore dell’imprenditore che si avvalga della procedura, sulla falsariga di quelle previste dalla normativa sul concordato preventivo, quali (a titolo di esempio) la tutela da azioni esecutive da parte dei creditori, la possibilità di accedere a finanziamenti, vantaggi fiscali etc., oltre che della possibilità di avvalersi di garanzie non possessorie, in modo da consentire al debitore di continuare ad utilizzare beni produttivi[13].

 

E’ stata prevista, inoltre, una forte specializzazione dei giudici, con l’attribuzione delle procedure ai tribunali che dispongano di una sezione specializzata in materia di impresa[14], tribunali che verranno individuati anche sulla base dell’organico e del numero di procedure svolte finora. In pratica verranno tagliati fuori i piccoli tribunali, con sacrificio del giudice di prossimità (e della conoscenza che questi ha del proprio territorio dal punto di vista economico-sociale) a favore di una maggiore specializzazione e preparazione dei giudici. Non vi è dubbio che tale ultima misura (come già avvenuto per la razionalizzazione e conseguente chiusura dei piccoli tribunali) non mancherà di suscitare polemiche tra le varie associazioni di categoria, per motivi facilmente immaginabili.

 

Infine il legislatore ha colto l’opportunità per inserire nella normativa anche un riferimento agli immobili da costruire (settore certamente interessato dai fallimenti, e già più volte disciplinato da altre norme) prevedendo l’obbligo della stipula del preliminare per atto pubblico a mezzo di un notaio[15], che verificherà il rispetto dell’obbligo del venditore di predisporre una fideiussione e di una polizza assicurativa a tutela del consumatore, obbligo già previsto dalla legge[16], ma facilmente aggirabile.

 

Non resta che attendere l’intervento del Governo, che potrebbe giungere anche prima della scadenza annuale prevista.

 

leggi l'originale su diritto.it

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Specialista in Professioni Legali

Curatore Fallimentare

Gestore della crisi presso l’OCC di Enna

http://studiochiricostacrea.jimdo.com/

 

 



[1] RD 267/1942, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

[2] art. 2, c.1, lett. a DDL 2681

[3]  art. 2, c. 1, lett. c, DDL 2681

[4] art. 2, c. 1, lett. e DDL 2681

[5] L 3/2012, Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

[6] art. 4, c. 1, lett. b DDL 2681

[7] art. 4, c. 1, lett. d DDL 2681

[8] art.5 c. 1, lett. a DDL 2681

[9] art. 6 DDL 2681

[10] art. 6, c. 1 lett. a DDL 2681

[11] art. 7, c. 2, lett e DDL 2681

[12] art. 8 DDL 2681

[13] art. 11 DDL 2681

[14] art. 2, c. 1, lett. n DDL 2681

[15] art. 12, c. 1, DDL 2681

[16] artt. 2, 3 e 4 DLGS 122/2005

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

12

lug

2017

Ho provato DatAvvocato e…

Ho provato la nuova piattaforme inaugurata da Cassa forense, creata dal Sole24ore e gentilmente offerta a tutti gli iscritti alla Cassa, ossia tutti e 240.000 i colleghi.

 

Dopo il Login (per il quale servono codice meccanografico e codice fiscale, nessuna registrazione) si “entra” in DatAvvocato.

 

In alto a destra della schermata principale vedrete il vostro pannello personale di “log out”: non c’è scritto il vostro nome, bensì “Ciao, cassa forense”, che oltre che pretenzioso ha la pecca di nopn essere personalizzabile in alcun modo.

Comunque, sulla schermata principale appaiono le principali news legali, divise per materia, apparse sulle testate collegate al Sole24ore.

Facciamo subito sul serio e facciamo una ricerca di giurisprudenza, che poi sarebbe l’utilizzo principale di questi software.

 

DatAvvocato presenta alcune voci preimpostate (quelle d’uso più frequente), ma naturalmente è possibile fare una ricerca a testo libero, anche se non è semplicissimo trovare questa opzione.

Proviamo con delle voci tipizzate: Assicurazione/Contratto: escono fuori 89 massime di Cassazione, la più risalente è del 1990, anche se la maggior parte e degli anni 2000; se vi sembrano tante, pensate alla genericità dell’interrogazione: con un programma a pagamento, i risultati sarebbero stati migliaia. Come ulteriore pecca, non viene indicata la fonte: sentenza pubblicata in…?

Proviamo qualcosa di meno comune: Caccia e pesca/Esercizio: qui DatAvvocato presenta ben 5 massime, dal 2001 in poi.

 

Proviamo la ricerca libera? Sopra la vetrina con le notizie c’è la riga per inserire i termini, ma io vado su “ricerca guidata” (a destra della riga di inserimento) e seleziono Condominio/millesimi e Corte di Cassazione civile, e anche qui (non so se è un caso) escono 89 risultati, tutti dal 2000 in poi.

Normalmente sarebbero più che sufficienti, anche perché si tende a citare le sentenze più recenti, ma con termini così volutamente generici mi sarei aspettato qualcosa in più. Se invece fate ricerca, scrivete articoli, monografie o altro sconsiglio DatAvvocato, oltre alla mancanza della fonte (fondamentale nella ricerca) i risultati sono limitati agli ultimi anni, impedendo una ricerca storica degli orientamenti.

 

 

Insomma, voto sette per l’impegno (oltre al fatto, naturalmente, che è gratis), ma personalmente consiglio una seconda verifica sui risultati (anche per trovare la pubblicazione della sentenza, che a me piace citare).

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

05

lug

2017

G Suite per lo studio legale

Di recente moltissimi computer sono stati infettati da un malware, che ha bloccato tutti i files dei computer colpiti. Tra questi anche le reti di importanti banche ed ospedali, con tutto quello che possiamo immaginare. Molti non sanno due cose: 1) tutti i computer colpiti avevano il sistema operativo Windows; 2) l’”infezione” su scala mondiale è partita dal computer di uno studio legale!

 

E’ evidente che aggiornare antivirus e firewall non basta più. Che fare? Una soluzione è quella di affidarsi al Cloud, ossia spostare tutti i documenti (ma anche altre risorse, per esempio i programmi) in uno spazio virtuale si internet (ovviamente protetto e riservato): nel caso tutti i computer dello studio si infettano (e potrebbe succedere anche domani…) tutti i documenti sono al sicuro, e subito recuperabili, senza fermare la produttività.

Una soluzione utile in questo senso è quella offerta da Google con G Suite, un insieme di programmi e utility indispensabili per qualunque studio professionale. Oltre al già noto Google Drive (che offre spazio virtuale per immagazzinare dati al sicuro) anche tutti i programmi più utilizzati nella professione, quali programmi di scrittura, fogli di calcolo, presentazioni, e-mail, teleconferenze, assistenza con operatore 24 ore su 24 e molto altro ancora, il tutto in un’unica suite.

 

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Avv. Giovanni Chiricosta

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mar

23

mag

2017

Anniversario della strage di Capaci

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ven

12

mag

2017

Divorzio, autosufficienza e tenore di vita degli ex coniugi: una pronuncia rivoluzionaria della Corte di Cassazione

Come spesso avviene, le pronunce della Corte di Cassazione a volte sorgono all’altare del successo mediatico, ma (come mi ricordavano i miei docenti anni orsono) è sempre meglio leggere il testo in originale e per intero di sentenze o leggi cosiddette “rivoluzionarie”, e poi farsi un’idea propria.

 

Seguendo il consiglio, ho letto la sentenza Cass. Civ. 10 maggio 2017, n. 11504 (fatelo anche voi, la trovate qui) e, prima di prendere d’assalto i tribunali per farvi ridurre l’assegno che dovete alla vostra ex, sappiate che:

 

Innanzitutto il nuovo orientamento è applicabile solo ed esclusivamente per il coniuge divorziato, non per il coniuge separato, e la differenza è che con la separazione si mantengono, seppur allentati, i vincoli di solidarietà economica, mentre col divorzio cessa qualunque vincolo tra i coniugi.

 

In secondo luogo nel caso di specie l’ex moglie era un’imprenditrice attiva, con reddito proprio (e che si era rifiutata di provare…), e soprattutto in sede di separazione non le era stato accordato alcun assegno (anche, immagino, in ragione delle sue condizioni economiche), circostanza rilevante ai fini del meccanismo utilizzato dalla Corte.

 

Infine, è bene sottolineare il ragionamento seguito dalla Corte, prima sul piano tecnico, poi sul, piano teleologico (ossia lo scopo sociale di questo orientamento, questo sì straordinario).

 

La Cassazione distingue nettamente tra due fasi: la fase di accertamento del se concedere l’assegno o meno, e la fase della quantificazione del detto assegno.

Nella prima fase il giudice (secondo questo nuovo orientamento) non dovrà in alcun modo tener conto né del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né delle condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) dell’altro coniuge (ossia quello che dovrebbe pagare…), ma solo delle condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) dell’ex coniuge richiedente, oltre che delle sue capacità lavorative (quest’ultime anche presuntive, in ragione di sesso, età e titolo di studio). Il giudice dovrà valutare (durante la fase di accertamento dell’an) se le condizioni economiche dell’ex coniuge richiedente siano adeguate.

 

Adeguate a che? Non più al precedente tenore di vita (come, sostanzialmente, è stato finora), bensì adeguate all’indipendenza economica. La stessa Cassazione ha desunto per analogia questo concetto dall’indipendenza economica dei figli maggiorenni, che devono essere mantenuti finché non abbiano raggiunto, per l’appunto,  “l’indipendenza economica”: come i genitori non possono più essere obbligati a mantenere un certo tenore di vita al figlio maggiorenne ed in possesso di capacità lavorativa astratta (poniamo laureato ultraquarantenne in perfetta salute, per capirci…) allo stesso modo non può essere imposto all’ex coniuge di mantenere l’altro (con cui non esiste più alcun vincolo matrimoniale) se questi è in grado (seppur astrattamente) di provvedere a se stesso.

 

La pronuncia è talmente rivoluzionaria che lo stesso interprete si è sentito in dovere di fare riferimento anche a criteri sociali, storici e culturali, per cui ha semplicemente preso atto che il concetto di matrimonio si è evoluto negli ultimi 50 anni (anzi 47, quanti ne sono passati dall'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento), così come si è evoluto il ruolo della donna nella nostra società, per cui oltre ad un richiamo generale al dovere di solidarietà (non nei confronti di un coniuge con cui non esiste rapporto di “coniugio”, bensì solo nei confronti di un soggetto economicamente più debole) la Corte si richiama espressamente ad un principio di autoresponsabilità economica, per cui, anche nei confronti della società, oltre che per se stesso, ciascuno (coniuge divorziato o figlio ultramaggiorenne…) è obbligato ad impegnare tutte le proprie risorse per essere economicamente indipendente, e non impoverire un altro soggetto con un vincolo tendenzialmente a vita.

 

Giustamente la Corte ha ricordato anche quanto questo vincolo di durata indefinita nei fatti impedisca o renda oltremodo difficile al coniuge debitore (ossia a quello che paga) la possibilità di ricrearsi una famiglia.

 

Infine, a ridurre il carattere rivoluzionario di questa pronuncia (e di molte altre) c’è il fatto che nel nostro ordinamento, a differenza di quello statunitense o inglese, le sentenze della Suprema Corte non godono di nomofilachia, in pratica i giudici di merito ne prendono atto (data anche l’autorevolezza della fonte) ma poi possono decidere di utilizzare altri criteri, anche espressamente contrari a quelli indicati dalla Corte. Uno dei motivi principali della mancanza di nomofilachia, del resto, è che la Cassazione dice tutto e il contrario di tutto, per cui oggi una sezione ha indicato questo criterio, domani un’altra sezione potrà indicare l’esatto contrario (un avvocato ha infatti giustamente commentato: “una rondine non fa primavera”).

 

Proprio per evitare ciò, il Legislatore ha introdotto una limitata nomofilachia, per cui se su un punto controverso (ossia in caso di contrasti tra sezioni diverse) si pronunciano le Sezioni Unite, il principio di diritto stabilito da queste ultime deve necessariamente essere seguito dalle singole sezioni delle Corte di Cassazione (a meno di non rimettere la questioni nelle mani delle Sezioni Unite). Ed in ogni caso questo vale soltanto nei confronti della stessa Corte di Cassazione, il giudice di merito può comunque decidere anche contro l’orientamento stabilito dalle Sezioni Unite, se così ritiene più giusto fare.

 

Detto ciò, mi sembra possibile (tentare di) richiedere una modifica dell’assegno divorzile sulla base del nuovo orientamento, se provate che il vostro ex coniuge è in grado di mantenersi da sé.

                                                                                         Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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gio

30

mar

2017

Come dare valore di prova legale ad una e-mail o ad una pagina web?

L’utilizzo della rete ha permesso l’espandersi della creatività anche riguardo alla commissione dei reati, che sempre più spesso  si verificano proprio sul web. Senza voler arrivare a casi estremi, pensiamo al caso frequentissimo di ingiurie, offese o minacce pervenute via web.

 

Come provare in giudizio le offese ricevute?

 

La prima tentazione sarebbe semplicemente quella di stampare quello che compare a schermo (per chi ancora non lo sapesse, con la combinazione di tasti CTRL + stamp e poi CTRL + v potete copiare, incollare e poi stampare praticamente qualunque cosa compare sullo schermo, anche un fotogramma di un video), ma questo in un processo quel foglio di carta avrebbe uno scarsissimo valore probatorio, perché alla controparte basterebbe disconoscerlo, affermando che si tratta di una copia costruita ad arte, operazione che oggi è alla portata di chiunque.

 

Oppure potreste pensare di salvare la pagina web in formato HTML; ciò si scontra con tre problemi: il principio generale di tipicità delle prove (il giudice potrebbe rifiutare la produzione del file HTML, e col nuovo processo civile telematico è tecnicamente impossibile); la pagina web, nel frattempo, potrebbe essere stata cancellata o modificata; anche il file HTML da voi prodotto potrebbe essere frutto di una manomissione (modificare il codice HTML è più semplice di quanto si pensi).

 

E allora?

 

Ci sono due strade, che non sono alternative tra loro, ma che possono essere utilizzate contemporaneamente.

 

Una è quella di aprire la pagina web incriminata (un blog, un profilo facebook, una mail) davanti ad un testimone, che dovrà garantire il contenuto di quanto da lui visionato in quel momento. A quel punto avrete a disposizione una prova tipica, che potrete (in effetti dovrete) integrare con lo stampato della pagina.

L’ideale sarebbe che il testimone sia un Notaio (con tutt’altra spesa, mi rendo conto), che scarica e stampa personalmente la pagina da voi richiesta, autenticandone anche l’indirizzo IP, data e ora di download, e la corrispondenza tra la copia cartacea e quanto visto in quel momento,  e avrete una copia certa, anche se nel frattempo l’autore cancella la pagina.

 

Un’alternativa (o meglio ancora da utilizzare contemporaneamente, viste le difficoltà di produzione di un file HTML) è avvalersi di un servizio di hashing. L’Hash è una sorta di autenticazione digitale che afferma che una pagina web corrisponde alla copia fornita, ed era realmente esistente al momento dell’acquisizione.

 

Funziona così: una volta individuata la pagina che volete conservare come prova, collegatevi al sito https://www.hashbot.com/ oppure http://www.fawproject.com/ , ed inserite l’indirizzo IP che volete salvare (ossia tutto quello che compare nella barra degli indirizzi, per esempio https://studiochiricostacrea.jimdo.com/scrivere-diritto/ ) e il vostro browser (ossia Internet Explorer, Firefox etc.), quindi continuate a seguire le istruzioni. Riceverete una cartella con una copia HTML della pagina ed un file di testo con i codici di convalida della pagina (i cosiddetti Hash, per l’appunto). A quel punto avrete una prova che potrà superare anche la perizia di un tecnico informatico, il quale potrebbe verificare non solo la corrispondenza esatta tra i codici di convalida e la pagina HTML prodotta, ma (collegandosi al sito https://www.hashbot.com/ oppure http://www.fawproject.com/, a seconda del servizio utilizzato) potrà farlo anche se nel frattempo la pagina originale sia stata rimossa.

 

Questo sistema, però, funziona solo con le pagine web. Per quanto riguarda le mail, l’unico sistema (oltre a visualizzarla insieme ad un testimone o ad un notaio) è salvare la mail in formato  .eml  (basta fare il comando “salva” su qualunque software di posta elettronica), oltre naturalmente a stamparla, e avrete a disposizione l’”header” della mail, data e ora di invio, e soprattutto indirizzo IP da cui è stata mandata, cosa che potrebbe consentire ad un tecnico di risalire all’autore.

 

Ed i messaggi su WhatsApp?

 

Per le conversazioni su WhatsApp il problema è molto diverso, perché mentre è relativamente semplice salvarne una copia, per convalidarne il contenuto (oltre a mostrarlo ad un notaio) l’unico sistema è consegnare fisicamente il cellulare ad un tecnico informatico. Estrarre una copia, invece, è molto più semplice. Oltre a salvare una copia di backup, infatti, whatsapp consente di inviare ad un indirizzo mail (per esempio il nostro) un file di testo che riporta la conversazione ed i dati essenziali (numeri, nomi, data e ora), mentre gli allegati conservano il loro formato originale.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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gio

05

gen

2017

Marketing on-line: un motivo per NON farlo

Recentemente ho preso l’attestazione "eccellenze in digitale"  di Google, che consiglio a tutti, e che si occupa sostanzialmente di diffondere i principi di marketing on-line, anche a chi (anzi, soprattutto a chi) non è esperto di informatica e di web 2.0.

 

Il corso è fantastico, completamente gratuito e si conclude con un’attestazione, ma omette di dire due cose:

il marketing on-line non funziona come una bacchetta magica, metti un sito on-line e l’anno dopo raddoppi o triplichi il fatturato: assolutamente no! Richiede un impegno costante, un impego di tempo, denaro, forza di volontà e creatività (e tutta una serie di abilità non cognitive) lungo un periodo di tempo medio-lungo.

 

Detto in parole povere, se segui alla lettera le regole del marketing on-line aumenterai le visite al sito o gli “amici” su facebook, ma per avere un riscontro anche in termini di fatturato occorrono comunque tempi lunghi, e il passaggio dalla visita sul sito ad una fattura è lungo e faticoso, e dipende interamente da te, non certo dal computer.

Un’altra cosa che questi corsi non dicono è  che certe volte è meglio non cominciare proprio.

 

Faccio un esempio reale: giorni orsono intendevo prenotare una cena in un locale con la mia famiglia, e ovviamente cerco sul web il sito del locale (e non c’era),  trovando invece il suo profilo facebook; già che c’ero, volevo vedere se organizzava qualche serata particolare, se c’era il menù etc. Sfoglio i post, e vedo che l’ultimo post risaliva al 2015.

Il primo pensiero è che il locale fosse proprio chiuso; il secondo che non organizzasse niente di speciale; il terzo (ma dopo un bel po’ di tempo) che il titolare, non vedendo utilità della pagina facebook, avesse smesso di scriverci. In ogni caso non ho chiamato per togliermi il dubbio, e quella sera siamo andati da un’altra parte.

 

Secondo esempio: oltre che a scrivere, passo ovviamente molto tempo  a leggere i blog legali dei colleghi, e mi sono imbattuto in un blog il cui ultimo post risaliva anch’esso a fine 2015.

E’ possibile (e io glielo auguro di cuore) che il suo studio ha avuto talmente successo che ora non hanno più tempo di scrivere, ma se io fossi un potenziale cliente avrei avuto, nell’ordine, le seguenti impressioni:

 

1) lo studio non è più operativo;  2) l’avvocato di questo studio non si aggiorna;  3) l’avvocato non ha tempo, quindi non ha tempo neanche per me. Come vedete sono tutte ipotesi negative, anche se implausibili e irrazionali, perché è solo la prima impressione che conta, irrazionale e intuitiva per definizione.

 

Molto più probabilmente il collega ha visto una sproporzione tra l’impegno di tenere un blog (o una pagina facebook, o altro profilo social) aggiornati, e il ritorno (le cd. “conversioni”) in termini di fatturato, e ha capito che, nel suo caso, il gioco non valeva la candela, e magari impiega il suo tempo in altre forme di marketing più redditizi.

 

 

Più che legittimo, se non fosse che nel suo caso tenere in vita un blog (o un profilo social) vecchio significa darsi la zappa sui piedi, perché diffonde un’immagine negativa, peggiore che se non fosse mai stato sul web: in quel caso è meglio cancellare tutto e fare come prima, evitando quelle prime impressioni descritte sopra. Insomma, se decidete di mettere su la pagina “social” o il sito dello studio, preparatevi ad impegnarvi nel tempo, magari impostando un calendario (tipo uno o due post al mese, come minimo), altrimenti meglio non iniziare, perché vi dareste un’immagine negativa. Avete già un blog o un profilo social? Date un’occhiata ai vostri post: se l’ultimo risale di un anno o oltre, fate un favore a voi stessi e cancellatelo per intero, la vostra immagine ne avrà un beneficio.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mar

08

nov

2016

Incidente con auto sconosciuta o non assicurata: che fare?

Può capitare di subire un incidente da un veicolo sconosciuto (per esempio durante la nostra assenza dal veicolo parcheggiato), oppure da un pirata che provoca il sinistro e fugge, oppure da un veicolo privo di assicurazione. Che fare?

Molti non sanno che esiste il Fondo di garanzia vittime della strada, finanziato con parte dei premi assicurativi regolarmente pagati. Distinguiamo le due ipotesi. Innanzitutto bisogna verificare se il veicolo che ci ha investiti è assicurato oppure no, tanto più che oggi non c’è più l’obbligo di esporre il contrassegno. In rete esistono molti siti che forniscono questa informazione (ad es. il portale dell'automobilista), basta inserire il numero di targa. Verificato che il veicolo sia privo di assicurazione RCA, bisogna stampare il modulo di richiesta dal sito CONSAP, che gestisce il fondo, completarlo, firmarlo ed inviarlo per raccomandata sia al CONSAP sia ad una compagnia assicurazione (non alla propria, come di regola), diversa regione per regione, indicate sul sito. La richiesta è una normale richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, per cui è opportuno sia corredata di tutte le informazioni utili, ossia la descrizione puntuale del sinistro (come, quando, dove…), i dati dei veicoli coinvolti, dati dei proprietari e dei conducenti (quando possibile),  nomi delle forze dell’ordine intervenute e di eventuali testimoni, preventivo della carrozzeria, reperti fotografici etc. etc. eventuali certificati medici in caso di lesioni (certificato PS, medico legale etc.). Naturalmente ricordo che, se avete la targa del veicolo, potete risalire a tutti i dati del veicolo e del proprietario con una semplice visura al PRA.

Il fondo risarcisce diversi tipi di danno con diversi criteri.

Nel caso di auto non assicurata il fondo copre i danni a cose e persone secondo la legge.

Nel caso di auto non identificata il fondo copre tutti i danni alle persone e i danni alle cose di entità superiore a € 500,00 (ossia nel caso di € 600 di danni il fondo risarcisce solo € 100).

Nel caso di incidente con auto rubata il fondo copre anche i danni ai beni trasportati; ovviamente in tal caso bisogna allegare la denuncia di furto.

Il Consap, quando possibile, provvederà a recuperare dal diretto responsabile quanto versato per il risarcimento.

È possibile fare il tutto anche da soli, ma data la relativa complessità delle operazioni e la necessità di produrre una documentazione che sia quanto più possibile “probatoria” si consiglia vivamente l’assistenza di un legale, tanto più che anche il costo dell’assistenza legale stragiudiziale è a carico del Consap.

 

                                                                                           Avv. Giovanni Chiricosta

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lun

17

ott

2016

Tempi duri per i dipendenti assenteisti!

Che avvengano all’interno di una piccola impresa o in quella di una grande azienda, le assenze ingiustificate possono mettere in serio pericolo la produttività e i profitti di qualunque attività imprenditoriale, e se diventano un evento regolare possono essere emulate anche da quei dipendenti che al contrario di molti “furbetti”, hanno un comportamento diligente nei confronti della propria azienda e del datore di lavoro.

Per assenze ingiustificate si intendono tutti quei congedi temporanei motivati da false malattie, abusi dei permessi previsti dalla legge 104/1992 art 3 comma 1, assenze per falsi infortuni, doppi lavori e via dicendo.

Con la sentenza 18507/2016, si è recentemente ribadito come il datore di lavoro abbia il diritto di controllare se il proprio dipendente sia veramente malato anche se non sussistano sospetti gravi sulla veridicità della stessa. La Cassazione è intervenuta nuovamente sulla questione, disconoscendo il certificato medico attestante la malattia di un lavoratore e riconoscendo valide le prove dimostranti la falsa malattia reperite a seguito di accertamenti effettuati da una agenzia investigativa appositamente incaricata dal datore di lavoro. Nello specifico, assente per una dichiarata patologia di lombo-sciatalgia acuta, il dipendente è stato sorpreso mentre eseguiva lavori sul tetto e nel cortile della propria abitazione, le risultanze delle investigazioni, legittimamente acquisite attraverso una attività di osservazione diretta e dinamica, sono stati tali da privare il certificato medico rilasciato da professionisti convenzionati degli effetti suoi propri. Una conseguenza importante nel procedimento, se si considera che il certificato medico costituisce atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, in generale fa piena prova sino a querela di falso.

Altresì viene confermata la facoltà del datore di lavoro di concretizzare il controllo, anche occulto, tramite l’assunzione di una agenzia investigativa o un investigatore privato alle condizioni dettate nella sentenza Cass. Civ. 17113/2016 secondo cui il controllo deve essere destinato ad individuare esclusivamente comportamenti illeciti esulanti la normale attività lavorativa.

L’investigatore privato sembra possa essere di grande aiuto anche per la Pubblica Amministrazione, per ridurre sprechi e risorse, liberando le forze di pubblica sicurezza da compiti che anche questi professionisti possono svolgere.

E' recente una sentenza dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti di Roma (sentenza n. 36954/2016), che ha riconosciuto legittimo ingaggiare una agenzia investigativa al fine di verificare l'effettiva esistenza di comportamenti illeciti di un dipendente anche nel settore pubblico. Questa sentenza ha aperto finalmente le porte al privato e da alle pubbliche amministrazioni di tutta Italia la possibilità di identificare tutte le criticità che vengono commessi dai dipendenti pubblici e che difficilmente vengono perseguiti a causa della poca disponibilità (uomini e mezzi) da parte delle forze dell’ordine, impiegati nell'ordine pubblico, nella prevenzione, nell'antiterrorismo e nella lotta alle mafie e via dicendo. Le agenzie investigative sono difatti in grado di eseguire tutte quelle attività di indagine che prevedono un iter operativo tipico dei servizi "atipici" condotti normalmente dalle forze dell’ordine; servizi che già offrono alle imprese private per inchiodare dipendenti infedeli che abusano di permessi 104, sindacali, malattie, infortuni e via dicendo. Un diritto riconosciuto alla professione dell’investigatore privato, a vantaggio delle casse e dell'immagine statali, regionali, comunali, partecipate e miste.

Giuseppe Tiralongo

 

 

mer

05

ott

2016

Unesco seleziona legali

Hai tra i 20 e i 35 anni? Sei convinto che la cultura e l’educazione siano i pilastri per lo sviluppo e il progresso del Paese? Credi nel valore della promozione del patrimonio artistico e culturale italiano, anche in chiave di investimento economico? Hai voglia di metterti in gioco in prima persona? Questa è una buona opportunità per schierarti in prima linea! Il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO seleziona nuovi soci in tutte le regioni d’Italia. Si cercano figure con diversi profili professionali presenti e attivi sul territorio della regione di riferimento, giovani motivati e pronti a sostenere e veicolare i valori e i principi dell’UNESCO.

 

 

Per inviare la propria candidatura c’è tempo fino al 10 ottobre 2016 ore 12.00. qui il bando

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

05

ott

2016

Concorso per giudice tributario

Per i pochi che ancora non lo sanno, il Consiglio di Presidenza delle Giustizia Tributaria ha aperto un Concorso per titoli per giudice tributario nelle commissioni provinciali e regionali, qui il Bando, e in bocca al lupo a tutti.

 

Avv. Giovanni Chiricosta

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lun

21

mar

2016

Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie

Il Senato ha istituito per il 21 marzo la “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie

 

In realtà è dal 1996 che l’associazione “libera di Don Ciotti organizza, proprio in questa data, la celebrazione della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della Mafia, e quest’anno città simbolo della manifestazione è stata Messina, ma celebrazioni sono avvenute in altre mille città, anche all’estero.

 

Per vero l’approvazione della celebrazione è passata sotto silenzio mediatico, fatte salve alcune polemiche sull’iter legislativo (nella legge è stato omesso il termine “innocenti”, fate un po’ voi le vostre valutazioni…); peraltro l’istituzione per legge di un fenomeno che già si verifica da oltre vent’anni ha l’aria di essere un contentino per fare bella figura senza spendere un euro: idealmente una bella cosa, ma con poche ricadute pratiche sulle vittime (che già celebravano questo giorno anche senza il placet statale). Qualcuno tra i media ha persino polemizzato dicendo che l’istituzione di una giornata nazionale era tutto sommato superflua (v. commento di Tony Zermo su “La Sicilia).

 

Per me invece non si fa a sufficienza, come dimostra l’assordante silenzio che ha accompagnato l’istituzione di questa giornata, che non è soltanto commemorativa delle vittime (impegnate in prima linea contro la Mafia, o semplici cittadini che passavano al momento sbagliato) e delle loro famiglie, ma è anche una giornata celebrativa dell’impegno, quotidiano e costante, contro la Mafia, perché di Mafia si muore e si continua a morire, anche se ne parliamo sempre meno.

 

L’impegno contro la Mafia (anzi, contro tutte le mafie, come giustamente ricorda la gigantografia fuori dal mio studio di Piazza Armerina) non è solo delle figura istituzionali (magistrati e forze dell’ordine su tutti, cui va tutto il nostro riconoscimento), ma è di tutti noi; cosa possiamo fare noi, nella nostra vita di tutti i giorni?

 

Innanzitutto continuare a ricordare a noi stessi e agli altri (soprattutto alle generazioni più giovani) quello che è stato nel secolo scorso, e che per noi Falcone e Borsellino (solo per citarne due, ma ce ne sono moltissimi altri) non sono stati solo protagonisti di qualche fiction televisiva, ma grandi uomini che hanno ispirato una generazione.

 

In secondo luogo riflettere sul fatto che la Mafia mette radici sul terreno dell’illegalità, e su questo ognuno di noi può fare tanto o poco, rendendosi esempio di legalità, ciascuno a modo proprio: c’è l’impiegato pubblico che timbra il cartellino e poi va effettivamente a lavorare; c’è il medico INPS che si rifiuta di concedere l’invalidità ad un soggetto sano; c’è il contribuente che paga regolarmente le tasse; c’è il guidatore che rispetta il Codice della Strada, perché sa che è meglio per tutti. Ciascuna di queste persone, inconsapevolmente e senza grandi sforzi, contribuisce a creare un clima sempre più sfavorevole alla criminalità organizzata, facilitando il lavoro di chi se ne occupa in prima persona.

 

Naturalmente anche lo Stato è chiamato a fare qualcosa di più: è vero che abbiamo una normativa antimafia che funge da esempio per l’Europa, ma ogni norma è per definizione perfettibile, soprattutto nella sua applicazione; si dovrebbero potenziare uomini e mezzi delle forze dell’ordine, si dovrebbero sbloccare più rapidamente i beni sequestrati alla mafia, che spesso giacciono improduttivi per anni, quando non si arriva ad una vera e propria “mafia dell’antimafia”; si potrebbero dare più risorse al fondo per le vittime della mafia: molte persone non sanno neanche che esiste, e in generale ci dovrebbe essere più consapevolezza sull’esistenza prima e sull’utilizzo poi della normativa antimafia.

 

Da questo punto di vista, quindi, l’istituzione (anzi, l’istituzionalizzazione) di una giornata nazionale non mi pare solo utile, ma indispensabile e un’occasione da non perdere.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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gio

03

mar

2016

Guida rapida al mutuo per la casa

Normalmente acquistare una casa è una operazione decisamente superiore agli sforzi economici del singolo, che non dispone dell’intera cifra, per cui è costretto a concludere un mutuo con una banca. Attraverso il mutuo, infatti, la banca eroga l’intera somma richiesta (una percentuale sostanziale del prezzo dell’immobile) in un'unica soluzione anticipata, e il debitore restituisce la somma a rate. Nello scambio il consumatore diventa proprietario di casa (cosa che non avrebbe potuto fare senza il prestito) mentre la banca ottiene, oltre alla restituzione del capitale (garantita dall’ipoteca sulla casa), una maggiorazione degli interessi, grazie ai quali ottiene un profitto.

 

Ma andiamo con ordine.

 

Vedete una bella casa, e decidete di acquistarla, ma non avete i soldi. Immaginiamo che la casa costi 100.000, e vi recate in banca per il mutuo. In banca vi diranno che in ogni caso non vi presteranno mai l’intera somma, ma al massimo l’80% del valore dell’immobile, nonostante l’ipoteca sia, ovviamente, sul 100% dell’immobile. Questo perché nel caso in cui smettiate di pagare le rate quando ancora mancano parecchi anni all’estinzione del debito la vendita dell’immobile anche al 100% del suo valore non ricompensa a sufficienza il mancato guadagno della banca: ecco perché la garanzia deve avere un valore superiore al capitale prestato!

 

In ogni caso la banca, per verificare effettivamente quanto vale la garanzia e quanto prestarvi (i due valori, come abbiamo visto, sono strettamente correlati) non si accontenta certo del prezzo fissato dal venditore, ma è necessaria una perizia tecnica, redatta da un perito indicato dalla banca o da voi (il costo della perizia è a carico vostro in entrambi i casi), anche se spesso le banche si affidano ad una propria perizia interna basata sui dati catastali dell’immobile, perizia che non ha costi per il consumatore.

 

Stabilito il valore dell’immobile e fissato il capitale (poniamo € 80.000, l’80% dei 100.000 che ci servono: gli altri 20.000 dovremo metterceli noi di tasca nostra) dobbiamo stabilire le condizioni del mutuo: quanto costerà alla fine, a tasso fisso o variabile, di che durata etc. Un facile modo di partenza, prima di stabilire queste variabili tecniche, è stabilire la misura della rata: mentre può risultare di difficile comprensione stabilire lo spread dei tassi di cambio nel tempo, sappiamo implicitamente quanto possiamo permetterci al mese (o a trimestre, o a semestre). Una buona norma è stabilire una rata massima del 33% del proprio reddito, per poter essere in grado di sopportare le rate anche durante periodi economicamente negative, o con contingenti spese impreviste.

 

Stabilita insieme alla banca la misura massima della rata potete decidere la durata del prestito (ossia in quanti anno finirete di pagarlo). Come regola generale più breve è la durata più le rate sono alte (ma più basso sarà il costo complessivo del mutuo, rincarato degli interessi); più la durata è lunga più le rate sono basse (ma gli interessi maggiori, con aumento del costo complessivo degli interessi).

 

A tasso fisso o variabile?

 

Per “tasso” si intende  il tasso di interesse applicato alle singole rate del mutuo. Con il mutuo a tasso fisso il consumatore ha il vantaggio di conoscere l’importo di tutte le singole rate che dovrà pagare e di conoscere anche il costo totale che avrà avuto il mutuo alla fine del pagamento. Lo svantaggio è che, in caso di calo dei tassi di mercato, il consumatore non potrà avvantaggiarsene.

Col mutuo a tasso variabile il tasso di interesse delle rate (e conseguentemente la misura delle rate) varia al variare dei tassi di mercato, per cui le rate possono abbassarsi o anche aumentare oltre la soglia di un terzo del proprio reddito, o persino variare di numero (ossia aumentando la durata del mutuo).

Naturalmente sono possibili anche posizioni intermedie a tasso fisso e variabile, che in vari modi combinano tra loro vantaggi e svantaggi dei due tassi.

 

Piano di ammortamento

Il piano di ammortamento è il progetto di restituzione del debito; il piano stabilisce l’importo, la rata entro la quale tutto il debito deve essere pagato, la periodicità delle rate (mensili, trimestrali, semestrali), i criteri per determinare l'ammontar’ di ogni rata.

In particolare la rata è composta di due elementi:

- quota capitale, cioè l’importo del finanziamento restituito;

-  quota interessi, cioè l’interesse maturato in base al tasso applicato.

Esistono diversi meccanismi di ammortamento, ma in Italia quello più diffuso è il cd. ammortamento “alla francese”, in base al quale la rata è composta da una quota capitale crescente e da una quota interessi decrescente.

In pratica all’inizio si pagano soprattutto interessi; mano a mano che il capitale viene restituito la quota degli interesse nella singola rata diminuisce mentre aumenta la quota capitale.

Ciò, peraltro, incide sulle detrazioni fiscali, considerando che sono detraibili soltanto gli interessi sui mutui, non l’intera rata.

Un esempio concreto aiuterà a comprendere l’ammortamento alla francese:

ipotizziamo un prestito di 145.00 in 15 anni a tasso fisso del 5,3%, a rate mensili e ammortamento alla francese.

La rata sarà sempre di € 1.169 ma, mentre nella prima rata la quota capitale sarà di € 529 e la quota interessi di € 640, nell’ultima la quota capitale sarà di € 1164 e la quota interessi di € 5.

 

                                                                                            Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mar

22

dic

2015

La costituzione di una fondazione mediante testamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo quanto prescrive l’art 14 CC la fondazione può essere costituita, oltre che per atto inter vivos, anche per testamento. In quest’ultimo caso l’atto diventerà efficace, come ogni disposizione a causa di morte, solo all'apertura del testamento.

La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate se, in quest’ultimo caso, la forma necessaria sia quella del testamento pubblico o se invece possa considerarsi sufficiente il ricorso ad un testamento olografo.

La dottrina oggi prevalente alla luce delle sufficienti garanzie offerte da quest’ultimo circa i requisiti di forma e di pubblicazione, inducono a ritenere ammissibile anche la costituzione di una fondazione attraverso il testamento olografo.

Il verbale di pubblicazione del testamento olografo, infatti, in forza della sua natura di atto pubblico, è considerato titolo legittimante la richiesta di iscrizione nel registro delle persone giuridiche della fondazione. Inoltre la particolare forma utilizzata  fa sì che, come ogni disposizione mortis causa, essa produca effetti solo al momento dell’apertura della successione, quindi fino a tale data essa può essere oggetto di revoca. Ulteriore problema è quello della natura giuridica della disposizione testamentaria con cui si costituisce una fondazione.

Parte della dottrina ritiene che l’atto di dotazione non abbia un’autonoma natura causale, ma costituisce elemento integrativo dell’unico negozio di fondazione, considerato come negozio tipico, unilaterale e gratuito.

Secondo invece altra dottrina è necessario distinguere tra negozio di fondazione e atto di dotazione. Col negozio di fondazione si intende costituire l’ente, esso è un atto post mortem oppure una disposizione non patrimoniale ex art. 587, II comma c.c.

L’atto di dotazione rappresenta invece l’istituzione di erede o di legato.

Oltre ai dubbi sull'utilità pratica della distinzione tra atto di fondazione ed atto di dotazione, non sono mancate critiche dottrinali ad una ricostruzione teorica basata sulla scissione dell’atto di fondazione. È vero infatti che, distinguendo tra atto di fondazione ed atto di dotazione patrimoniale e costruendo il primo come atto rivolto alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, risulta possibile qualificare l’atto di dotazione patrimoniale, allorché sia contenuto in un testamento, come istituzione di erede o legato a favore del nuovo soggetto creato con l’atto di fondazione. Tuttavia in concreto risulterà inapplicabile alla fattispecie ogni norma che presupponga la qualificazione dei beni come eredità, o della vicenda traslativa come successione a titolo universale.

Secondo la dottrina maggioritaria, pertanto, conviene abbandonare il tradizionale postulato secondo il quale il testamento non può contenere altri atti di disposizione patrimoniale che non siano l’istituzione di erede o il legato e non esistono altri atti di liberalità tra vivi oltre a quelli ricompresi nello schema della donazione: si deve ammettere l’esistenza, in forma di testamento o di atto tra vivi, di quella ulteriore figura negoziale, implicante una disposizione patrimoniale che prende il nome di atto di fondazione.

Alle stesse conclusioni giunge la giurisprudenza più recente, secondo cui l’atto di fondazione ha in comune con l’istituzione di erede, il legato, la donazione, il fatto di essere un atto di liberalità:   le norme che regolano queste ultime figure in quanto atti di liberalità, dunque troveranno applicazione anche per l’atto di fondazione; a quest’ultimo, inoltre, si applicheranno le altre norme genericamente formulate per tale categoria di atti. Le modalità concrete con cui si possono costituire fondazioni per testamento sono diverse.

Una prima ipotesi è quella diretta e simultanea, nel caso in cui il fondatore riporta nel testamento tutti gli elementi richiesti dalla legge per l’atto costitutivo di fondazione e manifesta la volontà di spogliarsi dei beni da destinare a patrimonio della fondazione stessa, con la conseguenza che la scheda testamentaria funge da atto costitutivo dettando le regole e la disciplina della fondazione. La costituzione indiretta  e successiva ricorre invece qualora il de cuius manifesti nel testamento la volontà di destinare determinati beni alla costituzione di una fondazione e indichi lo scopo della fondazione, demandando a terzi il compito di creare l’ente e completare la struttura con gli elementi indicati.

Il terzo funge da arbitratore ex art 1349 CC che integra la volontà del testatore.

A carico dell’erede o del legatario viene così posto un onere, spettando ad essi il compito di eseguire la disposizione a loro carico e di integrare la volontà del testatore.

Rientra nell'ipotesi della costituzione indiretta anche il caso in cui il testatore decida di affidare gli adempimenti costitutivi ad un esecutore, il quale non ha solo il potere ma anche il dovere di eseguire le ultime volontà del de cuius.

 

Dott.ssa Raffaella Diviccaro

 

 

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ven

27

nov

2015

Preghiera dell'avvocato

Per chi crede che la Fede (quella con la F maiuscola) abbia un ruolo in tutte le cose della vita, e quindi anche nel proprio lavoro, ho cercato in rete una preghiera per l’avvocato; in verità non c’è una preghiera ufficialmente riconosciuta, ma ve ne sono molte, alcune anche con una esplicita approvazione ecclesiale. A me è particolarmente piaciuta una che, benché priva di “placet” clericale, mi sembra meno retorica e più sincera delle altre, scritta da Giampaolo Thorel (Giornalista, docente di Filosofia, e molte altre cose ancora…).

 

A proposito: il “santino” in copertina è Sant’Ivo di Bretagna, protettore degli avvocati: ora sapete a chi rivolgervi!

 

Preghiera dell'avvocato


Per essere un buon avvocato

Spero che la mia preghiera non ti giunga, o Dio, superficiale o dissonante dalla tua Legge eterna.

La consuetudine invalsa nella nostra professione di "mentire" o di nascondere parti di verità per difendere i nostri clienti può, alla lunga, fuorviare la nostra coscienza. Insegnami a capire che la giustizia si fonda sulla verità, e che la verità, quella somma, sei solo Tu o Dio.

Guidami nella retta comprensione dei casi più complicati.

Ed anche se dovrò invocare pene e sanzioni, non permettere che io sia mosso da malanimo o da spirito di rivalsa o di successo.

La pena deve essere sempre redentiva, rieducativa.

Ti chiedo perdono se qualcuno, per mio scarso impegno personale, sta pagando in qualche carcere.

Aiuta lui e la sua famiglia a ritrovare, presto, libertà e gioia di vivere.

Fa che io sia mosso dalla 'caritas', che supera la legge umana, pur non obliterandola.

Benedici me e tutta la classe cui appartengo, perché tutelino veramente la giustizia senza preferenze di persona.

Grazie di avermi ascoltato. E così sia.

 

da "Filo rosso con Dio" , Giampaolo Thorel, ed. Paoline

 

 

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mer

07

ott

2015

Abuso del diritto ed elusione fiscale

L’abuso del diritto e l’elusione fiscale prima della novella dello Statuto del contribuente


 

È in vigore dallo scorso 1° ottobre il “nuovo” abuso del diritto. Concetto civilistico, ma non accolto però nel nostro codice, il principio è entrato nell’ordinamento tributario – nella species dell’elusione fiscale – con l’art. 37-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale erano “inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro,prividivalideragionieconomiche,direttiad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”.

 

La disposizione, sin dal momento della sua introduzione, circoscriveva il suo ambito di applicazione alle sole imposte dirette e in riferimento a determinate fattispecie – ampliate nel corso del tempo – ritenute dal legislatore potenzialmente elusive (comma 3): operazioni straordinarie; conferimenti in società; cessioni di crediti o di eccedenze d'imposta; operazioni in derivati; operazioni con controllate e collegate in Paesi black list; ecc.. Inoltre prevedeva (comma 8) la possibilità di disapplicazione “qualora il contribuente” avesse dimostrato “che nella particolare fattispecie” i temuti “effetti elusivi non avrebbero potuto verificarsi”.

 

La situazione è radicalmente cambiata a seguito di alcuni interventi, soprattutto giurisprudenziali. A livello comunitario, si ricorda CGCE, 21/2/2006, n. 255 – Halifax (in Rass. Tributaria, 2006, 3, 1016); in Italia, Cass., SS.UU., 30/9/2008, n. 30005 (“non può non ritenersi insito nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmiofiscale in difetto di ragioni economicamente apprezzabili…”).

 

L’“abuso del diritto” ha infine trovato applicazione – “a condizione che fosse individuata la norma anti-elusiva, specificamente prevista dalla legge, violata” (p.e. l’art. 37-bis: cfr. Cass. pen., 28/2/2012,n.7739) e sia pure con qualche distinguo – anche in campo penale (Cass., 12/6/2013, n. 33187).

 

Il nuovo art. 10-bis, L. n. 212 del 2000.

 

In una situazione così confusa, un intervento normativo era ormai improcrastinabile: l’art. 1, c. 1, D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ha dunque introdotto l’art. 10-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto dei contribuenti”), al fine di definire per legge il concetto di “abuso di diritto”, individuarne gli elementi costitutivi, escluderne la rilevanza penale. In questo modo, il legislatore – come si vede dalla stessa rubrica dell’art. 10-bis – ha inteso sussumere l’elusione (species) nel più ampio concetto di abuso (genus). Correttamente, dunque, ha previsto l’abrogazione dell’art. 37-bis (un po’ meno correttamente, si è invece “dimenticato” dell’art. 20, D.P.R. n. 131 del 1986, in tema di registro).

 

Il c. 1 della nuova disposizione individua le operazioni abusive, quelle cioè (a) prive di sostanza economica, e (b) che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Il successivo c. 2 esplicita i due concetti, sistematizzando le definizioni già emerse in ambito giurisprudenziale: (a) operazioni prive di sostanza economica sono “i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica… la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”; (b)  sono “vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”.

 

Il riferimento alle “logiche di mercato”, piuttosto che alle “valide ragioni economiche” di cui all’ora abrogato art. 37-bis, “sembra… [voler] espungere dalle operazioni abusive sempre e comunque quelle perlequalièindividuabileun – seppur minimo, ma, comunque, quantificabile – vantaggio economico, cosìché il termine «ragioni», dotato…diunamaggiore astrattezza, è utilizzato solo in seconda battuta, per individuare l’esimente delle «ragioni extrafiscali non marginali»” (Leo, in Fisco, 2015, 10, 915). Esimente, quest’ultima, assai opportuna, laddove si consideri che, in passato, “in più occasioni… la giurisprudenza ha ritenuto che anche operazioni connotate da valide ragioni economiche potessero ritenersi elusive o abusive in ragione del percorso prescelto dal contribuente per realizzare il risultato” (Manzitti e Fanni, in Corriere Tributario, 21, 2015, 1597).

 

Altri Autori (Carinci e Deotto, in Fisco, 2015, 32-33, 3107) hanno invece evidenziato la mancanza di innovatività della definizione: già la “relazione di accompagnamento” all’art. 37-bis definiva infatti “lecito risparmio tributario” quello che “si verifica quando tra vari comportamenti, posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente adotta quello fiscalmente meno oneroso”, chiarendo che “non c’è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l’ordinamento gli mette a disposizione”. Nel nuovo assetto normativo, molto giustamente, queste considerazioni sono però esplicitate nel comma 4, vincolando l’interprete in modo assai più convincente.

 

I cc. da 6 a 9 riguardano il procedimento di contestazione dell’abuso del diritto (assai simile a quello già previsto dall’art. 37-bis), sia ribadendo i principi della motivazione dell’atto e del contraddittorio, sia indicando la ripartizione dell’onere della prova. Spetta al contribuente dimostrare le “valide ragioni extra-fiscali”dellacondotta,mal’eventuale assenzadi queste non qualifica in sé un’operazione come immediatamente abusiva (Carinci e Deotto, in Fisco, 2015, 32-33, 3107): è posto infatti in capo all’Agenzia un onere significativo, che è quello della produzione di un atto autonomo e motivato (impugnabile: Lamedica, in Corriere Tributario, 30, 2015, 2373) che dimostri “la sussistenza della condotta abusiva”. Non solo: la disposizione – in contrasto con l’attuale orientamento dominante in giurisprudenza – impone per tabulas la non rilevabilità di ufficio dell’eventuale abuso.

 

Molto interessante anche il comma 13, ai sensi del quale “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta [tuttavia] ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”. L’indirizzo giurisprudenziale che concludeva per la rilevanza penale dell’elusione fiscale viene così senz’altro meno. Di contro, lascia perplessa la precisazione in merito alla sanzionabilità amministrativa dell’abuso: se ciò si pone infatti in linea con la giurisprudenza interna (Cass., 18/9/2015, n. 18354), risulta invece in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, a partire dalla sopra citata sentenza Halifax (v. Carinci, in Dir. e prat. tributaria, 2012, I, 785).

 

Retroattività o irretroattività dell’art. 10-bis, L. n. 212 del 2000.

 

La declaratoria di non punibilità penale dell’abuso del diritto apre una questione importante in ordine alla eventuale retroattività della disposizione, in particolare alla luce del c. 5, ai sensi del quale: “le disposizioni… hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del… decreto [1° ottobre 2015: N.d.R.]…”.

 

Dal punto di vista degli effetti fiscali e delle sanzioni amministrative.

 

Come detto, infatti, la maggior parte dell’art. 10-bis si limita a riprendere, chiarire e sistematizzare una serie di principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza italiana e comunitaria. La Suprema Corte, anzi, ha parlato dell’“abuso del diritto” come di un “principio immanente all’ordinamento”, qualificando implicitamente le proprie pronunce come “meramente ricognitive” del diritto vivente.

 

Così argomentando, anche l’art. 10-bis, nel suo complesso, avrebbe portata non già innovativa, ma interpretativa. Si potrebbe dunque concludere (ItaliaOggi, 28 settembre 2015, pag. 6) “che non solo l'istituto dell'abuso del diritto, ma anche il correlato obbligo di contraddittorio e il principio del legittimo risparmio di imposta appaiono applicabili a prescindere dalla scansione temporale fornita dal testo normativo”. Sulla stessa linea si pongono anche Carinci e Deotto, cit., i quali – come detto – appunto insistono molto sulla scarsa innovatività, a loro giudizio, della disposizione.

 

Per altra via (contrastante però con la Cassazione) CTR di Bologna n. 933/16/15 ha negato in radice la diretta applicabilità nell’ordinamento dell’art. 53, Cost., che sarebbe “norma programmatica” posta a vincolo del comportamento del legislatore e non anche del contribuente.

 

Dal punto di vista degli effetti penali.

 

Ai sensi dell’art. 2, c.p., “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. [Tuttavia], se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse [cioè: se non c'è stata abrogazione della fattispecie criminosa, ma solo una modifica della stessa: N.d.R.], si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

 

Il tenore letterale dell’art. 10-bis, c. 13, dello Statuto del contribuente e l’abrogazione espressa dell’art. 37-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, non lasciano adito a dubbi nel senso di dire che il legislatore ha voluto “depenalizzare” l’abuso del diritto. Tuttavia, la depenalizzazione passa dall’abrogazione non di una norma incriminatrice penale, bensì di una norma extra-penale, integratrice della fattispecie criminosa (l’art. 37-bis).

 

Parte della dottrina ha ritenuto che il rispetto dei princìpi costituzionali impone di ritenere che “nella disciplina della successione di norme penali è attratta anche la successione delle norme extra-penali in esse richiamate” (Fiandaca, Musco, Padovani), mentre secondo altra parte l’art. 2 non troverebbe applicazione in caso di modifica mediata della norma penale incriminatrice (Grosso, Mantovani). La giurisprudenza sulla questione è però per lo più nel senso dell’applicabilità dell’art. 2, c. 2, c.p. anche alla successione di norme extra-penali (v. p.e. Trib. Aquila, 30/01/2008).

 

Pare dunque potersi concludere che l’abrogazione dell'art. 37-bis, unitamente alla declaratoria di non punibilità contenuta nell'art. 10-bis, facciano propendere per un mutamento complessivo dell'assetto giuridico in tema di “abuso del diritto” e, dunque, per l’applicabilità dell’art. 2, c. 2, c.p..


Luca Fantuzzi


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lun

21

set

2015

Il concordato preventivo dopo la riforma (d.l. 83/2015)

Il concordato preventivo dopo la riforma (d.l. 83/2015)

Il testo, con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA, è aggiornato al D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modifiche in L. 6 agosto n. 132 (G.U. n. 192 del 20/08/2015) che consente anche ai creditori di proporre un piano alternativo a quello del debitore, e permette l’accesso al credito alle imprese già durante la fase di pre-concordato.

Il libro si presenta come uno strumento agile e completo per i professionisti che affrontano le problematiche attinenti alla crisi d’impresa e hanno l’incarico di trovare una soluzione per uscirne senza fallire.

Fornisce una guida sui numerosi passaggi della procedura, rappresentando quindi uno strumento utile per tutti i soggetti coinvolti nel concordato preventivo.

Arricchito da una rassegna di giurisprudenza sul tema e da un esaustivo formulario vuole essere uno strumento di taglio operativo per il professionista.

 

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lun

21

set

2015

Scrivere diritto è in cerca d’autore!

Scrivere diritto è in cerca d’autore!

Il nostro blog ha ormai raggiunto una certa consistenza di lettori, anche grazie alla newsletter, ed ha consolidato una certa linea editoriale, che incontra il favore di molti “naviganti”, ma non possiamo fare tutto da soli. Per questo motivo lanciamo una campagna di reclutamento autori rivolta a tutti i lettori, professionisti e non, che vogliano condividere con noi le loro idee in merito al diritto. A tal proposito accettiamo articoli su diritto, società e comunicazione, se siete a corto di idee ripassate i nostri vecchi post sulla comunicazione e sulla tecnica di scrittura di articoli giuridici.

PERCHE’ DOVRESTE  SCRIVERE SUL NOSTRO BLOG?

Perché ogni articolo pubblicato riporterà la vostra firma, che potrà essere un link al vostro sito professionale, al vostro profilo social o alla vostra mail, così da avere un ovvio ritorno di immagine, che sarà moltiplicato se seguirete i nostri consigli su come ottenere una maggior visualizzazione dell’articolo.

Seguite questa semplice procedura:

1) rivedete i titoli dei nostri post, per avere un’idea della nostra linea editoriale; se necessario, ripassate i post dedicati alla comunicazione tecnico-giuridica;

2) scrivete il vostro articolo firmato (commento a sentenza, a legge, a notizie di cronaca giudiziaria etc. etc.)

3) inviatelo a [email protected], insieme ad un link al quale volete essere collegati

In caso di accettazione, vi daremo conferma dell’avvenuta pubblicazione via e-mail .

Fatevi sentire!

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mar

15

lug

2014

Un dress code per gli avvocati?

In questi giorni di caldo soffocante chiacchierando tra colleghi è emerso un argomento leggero, ma che assume rilevanza ogni mattina prima di andare al lavoro: cosa mi metto? Detto in altre parole, l’abito fa l’avvocato? Il problema non è di poco conto come si potrebbe pensare a prima vista, perché anche l’abbigliamento e l’apparenza esteriore fanno parte dell’immagine professionale che diamo all’esterno, senza contare dell’importanza della prima impressione quando conosciamo un nuovo cliente.

 

Parlare di un vero e proprio codice d’abbigliamento per avvocati sarebbe inappropriato, anche perché non ci sono regole precise, ma qualche indicazione è d’obbligo, specie per chi si affaccia adesso a questo mondo. Se andate in udienza, giacca e cravatta per lui e giacca formale/tailleur per lei sono praticamente d’obbligo. Non deve essere necessariamente scuro (è un po’ strano vestirsi di nero alle 8 di mattina…), ma non è neanche sbagliato. Meglio evitare scarpe troppo eleganti (scomode per passarci qualche ora in udienza), ma comunque formali. Assolutamente vietati jeans e scarpe da ginnastica, anche se fuori ci sono 40 gradi. Naturalmente abbiate cura del vostro aspetto sotto tutti i punti di vista: barba e capelli per lui e trucco/parrucco per lei dovranno essere in ordine, ma senza eccessi. Vietato invece il profumo: sgradito nelle stanze piccole e affollate, e poi il giudice va solo convinto, non sedotto. Se volete creare un vostro stile personale sbizzarritevi pure negli accessori: cravatte, foulard, orologi, borse, penne strategicamente visibili dal taschino, agende in pelle etc. etc. A questo scopo non sottovalutate gli aggeggi elettronici: anche cellulari/tablet etc., volente o nolente, fanno parte della vostra immagine. Avete un cellulare decisamente datato? Mettetelo dentro una bella custodia in pelle, e usate  l’auricolare: passerete da uno che non si tiene al passo con la tecnologia ad un professionista impegnato (pensate a chi negli anni ’80 andava in giro con le prime agende elettroniche).

 

A volte si intravedono tra i corridoi dei loschi figuri, vestiti decisamente male, che svolgono la nostra professione. Tempo fa, spinto dalla curiosità, ho parlato con uno di essi, e mi ha spiegato che si occupava specialmente della difesa dei più deboli, (gratuito patrocinio in civile e penale, non abbienti, senza domicilio fisso etc., quindi una funzione sociale essenziale e degna di lode), per cui quel look era voluto e studiato per abbattere la distanza tra l’avvocato e il cliente in modo da superare la diffidenza che un’immagine troppo formale potrebbe provocare. Personalmente non condivido questa impostazione (seppur sensata), anche perché il cliente ha bisogno di essere difeso in tribunale da un avvocato, non da un suo pari (non si offenda nessuno, mutuo l’espressione dall’ordinamento anglosassone, come criterio di scelta dei giurati…).  E comunque una scelta “sotto tono” potrebbe avere un senso nel colloquio con il cliente, ma potrebbe rivelarsi inutile e controproducente in udienza davanti al giudice.

 

 

Quando non si è in udienza ma con clienti, colleghi o semplicemente in studio da soli valgono le stesse regole, magari allentate un po’ (io faccio volentieri a meno della cravatta), per il rispetto di voi stessi e delle persone con cui lavorate. E fuori dall’orario di lavoro? Dipende come intendete la professione: fate l’avvocato o siete un avvocato? Se siete un avvocato, allora ricordate che voi rappresentate il vostro studio e la vostra professione sempre, e non a caso anche il codice deontologico impone di ispirare la propria condotta (non il proprio lavoro, ma la condotta di vita) a criteri di probità, dignità e decoro, che certamente ricomprendono anche la cura di sè e della propria immagine: del resto se voi per primi non vi prendete sul serio, non lo faranno neanche gli altri.

 

Voi che ne pensate?

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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mer

02

lug

2014

Costruirsi una reputazione on-line 4. Crea il tuo blog

Un blog non è altro che uno spazio in cui inserire contenuti (prevalentemente) testuali, che possono anche essere commentati dagli utenti. Per uno studio legale potrebbe essere uno strumento utile per farsi conoscere dai clienti e dai colleghi, per condividere informazioni etc. Prima di spiegarvi come crearne uno, è meglio che abbiate chiaro cosa scrivere nel blog. Normalmente il blog di un avvocato comprende notizie legali dal mondo del diritto, novità giuridiche, commenti a ultime sentenze interessanti, notizie utili e consigli legali etc. Il tono della scrittura dovrà essere leggero e scorrevole, e il più possibile atecnico: dovrà dimostrare che sapete di cosa state parlando, ma dovrà essere leggibile da chiunque. Il blog potrebbe anche essere lo spazio per vostre considerazioni personali su società, economia etc., ma se il vostro scopo è fare marketing vi sconsiglio di scendere troppo sul personale, e in generale di parlare di politica o di avere toni troppo accesi (verreste commentati dai troll, cioè quelli che si divertono ad offendere gratuitamente, una pessima immagine, anche se per questi c’è una soluzione tecnica, come vedremo).

 

Se avete intenzione di proseguire per questa strada sappiate che dovrete coltivarla: avere un blog con quattro o cinque post, magari vecchi di sei mesi, non solo è inutile ma anche dannoso, prova che non siete in grado di portare avanti un progetto a lungo termine. L’idea di fondo è di postare un nuovo contenuto almeno ogni due settimane (non seguite l’esempio del sottoscritto). Qualche consiglio per i futuri scrittori: il post ideale deve essere agile e brillante, facile e veloce da leggere, anche per gli occhi: dividete il testo in brevi paragrafi, separati tra loro; evidenziate le parole chiave, non solo per facilitare la lettura, ma anche per renderli più visibili ai “robot” dei motori di ricerca e farli trovare più facilmente. se citate un sito, una sentenza o una nuova legge, indicate anche il link diretto alla fonte, per rendere il testo più interattivo; arricchite il post con un’immagine esplicativa: un’immagine vale più di mille parole. A tal proposito non scrivete mille parole, ma attenetevi a testi brevi: quante volte vi siete stufati prima di arrivare in fondo ad un’articolo?

 

Pubblicato il vostro post, fatelo circolare con ogni mezzo. Innanzitutto inserite in fondo all’articolo un tasto “condividi per permettere al lettore che abbia apprezzato di condividerlo con i proprio contatti, quindi fatelo voi stessi: condividete il vostro articolo sui vostri profili facebook, LinkedIn, Google+ etc, più ce n’è meglio è. Se poi volete fare ancora di più potete diffondere il contenuto del vostro blog attraverso una mailing list periodica (ma di questo parleremo in un post successivo). Mi raccomando di non condividere l’intero articolo, ma solo il link: così facendo chi vuole leggere l’articolo dovrà necessariamente andare sul vostro blog, facendo salire il contatore delle visite. Fondamentali sono anche i commenti. Mettete sempre la possibilità di inserire commenti pubblici, ma riservatevi la possibilità di cancellarli o almeno controllarli prima della pubblicazione, qualcuno potrebbe inserire commenti offensivi o sgraditi.

 

Se avete già un sito il blog dovrebbe esserne una pagina o avere un sito tutto suo? Anche questa è una scelta strategica che dovreste fare prima. Se il vostro scopo è solo farvi pubblicità è chiaro che dovrebbe essere una pagina del vostro sito, proprio allo scopo di attirare visitatori. Se invece avete sempre sognato di scrivere, e accarezzate l’idea di diventare pubblicista e magari fondare una rivista tutta vostra allora fatene un sito a parte (purché mettiate un link al vostro sito professionale, magari come firma ad ogni articolo).

 

Chiarito il progetto, come creare un blog (magari gratis)? Lo strumento più comune è wordPress, che vi consente gratuitamente di aprire un blog come “ospiti” del loro server, oppure (a pagamento) di inserire un blog nel sito già di vostra proprietà. Inoltre la maggior parte dei servizi per creare siti personalizzati hanno l’opzione per creare anche un blog, e sono tutti user-friendly, ossia anche per digiuni di web design.

 

 

Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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gio

27

mar

2014

Costruirsi una reputazione on-line 3. I social network

Oggi i social network sono diffusissimi, e praticamente tutti hanno almeno un profilo “social”, e molti più di uno. Pochi però hanno colto l’opportunità di sfruttare i social network come strumento di marketing professionale.

 

Innanzitutto due parole sui social network in genere, che, per chi ancora non lo sapesse, sono piattaforme virtuali che permettono di incontrare e conoscere altre persone attraverso profili virtuali. Il più famoso è certamente Facebook, nato per rimettere in contatto i vecchi compagni di scuola, e diventato … tante altre cose. Un altro famoso social network è certamente Linkedin, particolarmente indicato per i professionisti perché incentrato proprio sulla necessità di costruire reti di contatti tra professionisti di un certo settore. Peraltro ho già scritto sul migliore utilizzo di Linkedin un lungo post, al quale rinvio caldamente: linkedin per avvocati.

 

Se volete utilizzare un social network (Facebook o il vostro preferito) come strumento di marketing, dovete partire con questa impostazione da zero, ossia dalla creazione del profilo. Già il nome deve indicare che si tratta di un profilo professionale: “Mario Rossi” non va per niente bene, e neanche “Avv. Mario Rossi”, meglio “Studio Legale Mario Rossi”, così eviterete contatti di persone che vogliono fare amicizia (per quello ci sono altri siti), concentrandovi sui contatti che vogliono da voi un consiglio, un rapporto di colleganza etc… Meglio pochi contatti qualificati che migliaia di inutili (ai nostri fini) sconosciuti.

 

 

Il profilo deve essere molto ricco, deve trattarsi di un mini-sito, con tutti i contatti necessari (non siate timidi!), un curriculum completo, delle foto professionali etc. Se il programma contiene un contatore di “completezza” del profilo, cercate di arrivare al 100%.

 

A proposito di foto professionali, la distinzione è ovvia: in giacca alla scrivania del vostro studio sì, in costume sulla spiaggia assolutamente no! Vanno di moda anche immagini standard anonime, come un logo o la classica bilancia col martelletto, anche se molti possibili clienti on-line preferiscono vedere in faccia le persone con cui avranno a che fare, e comunque sono scelte di stile (e molto dipende anche dal vostro aspetto: se proprio siete inguardabili, ripiegate su un’immagine neutra).

 

 

Costruito il vostro profilo, fate crescere la vostra rete e fatevi notare. Chiedete il contatto (o l’amicizia etc.) a colleghi di altre zone, soprattutto a chi ha già numerosi contatti ai quali presentarvi. Intervenite spesso nei forum di discussione, con argomenti mirati e studiati, create delle vostre discussioni, pubblicate le vostre opinioni (professionali e sempre di argomento giuridico), fatevi sentire. Ricordate che anche se il profilo è virtuale la vostra immagine sul web conta più della reputazione reale, per cui state sempre molto attenti a quello che scrivete; per questi motivi personalmente sconsiglio di esprimere opinioni politiche, almeno sui vostri profili professionali: ricordatevi sempre e costantemente che il vostro scopo è costruire una reputazione che attiri clienti, non che li allontani, questa deve essere la vostra linea guida sempre.

 

Abbiamo detto che è meglio una rete di pochi contatti qualificati che di molti generici, ma è meglio ancora una rete di tanti contatti qualificati, magari tantissimi. Che senso ha cercare di ottenere grandi numeri dalla propria rete? Per tre motivi: 1) i grandi numeri aumentano le probabilità di un contatto professionale “serio”; 2) un profilo con moltissimi contatti risulta carismatico, suscita la curiosità di sapere perché ci sono così tanti contatti, e per questi motivi il software che gestisce il vostro social network mette i profili più quotati in cima nei motori di ricerca; 3) se volete fare un passo ulteriore nel marketing on line, potrete sfruttare la vostra rete con una mailing list!

Ma di questo parleremo in un altro post…

                                                                                        Avv. Giovanni Chiricosta

Avvocato a Piazza Armerina

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