1 – Avvocato, avvocata o avvocatessa?
Colgo l’occasione odierna per parlare di una grande donna, poco conosciuta dai più, la prima donna avvocato in Italia. Ma prima ancora vorrei dare la mia opinione sui termini avvocato (riferito a una donna), avvocata o avvocatessa.
Benché l’Accademia della Crusca abbia ufficialmente ammesso il termine “avvocatessa”, e con tutto il rispetto per il supremo consesso (io frequento spesso il loro sito per dubbi linguistici) io continuo a preferire, nella pratica di tutti i giorni, il termine “avvocato”, mentre il termine avvocatessa dovrebbe essere utilizzato solo se si parla proprio della differenza di genere (“le avvocatesse italiane guadagnano meno dei loro colleghi”), altrimenti risulta, a mio modesto parere, scorretto.
Innanzitutto in alcuni contesti il termine potrebbe nascondere un lato perfino dispregiativo o canzonatorio. Se volete un esempio, poiché (sempre secondo la Crusca) per ammettere un neologismo bisogna verificarne l’uso letterario “professionale” oltre che nella vita di tutti i giorni, leggendo gli articoli che parlano della “sindaca” Raggi vediamo che il termine non è usato in senso neutro, né per sottolinearne una maggior sensibilità umana propria del genere cui appartiene, bensì in senso negativo, tanto che quando se ne parla male si utilizza “sindaca Raggi”, mentre quando se ne parla bene si usano espressioni come “la Giunta Raggi” o simili.
D’altronde ben poche colleghe scrivono nel proprio biglietto da visita “Avv.ssa Maria Rossi”, e anche nei convegni l’espressione al femminile viene utilizzata solo se proprio si parla di differenze di genere, e per essere politically correct , altrimenti viene utilizzata l’abbreviazione classica.
In secondo luogo per le donne avvocato l’utilizzo di un termine o l’altro è un falso problema, visto che nella vita di tutti i giorni, di solito, non viene usato né l’uno né l’altro, ma, nell’ordine: Collega, Dottoressa, Signora, per nome (“Possiamo darci del tu?”), ragion per cui di solito per una collega è indifferente farsi chiamare avvocato o avvocatessa, purché le venga riconosciuto il titolo.
2 - La prima donna avvocato in Italia
Lidia Poët è stata la prima donna italiana ad iscriversi in un consiglio dell’ordine degli avvocati, e per molti anni è stata anche l’unica. Nata nel torinese nel 1855, dopo il diploma magistrale, e dopo un periodo all’estero per imparare inglese e tedesco (giusto per delineare meglio il personaggio) si è laureata a pieni voti in Giurisprudenza nel 1881 con una tesi sulle condizioni femminili e sul diritto di voto alle donne (che sarebbe stato introdotto solo 65 anni dopo, e proprio grazie a lei, come vedremo).
Cominciò subito la pratica forense nello studio del fratello, e dopo aver superato brillantemente e al primo tentativo l’esame di abilitazione, chiese l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Torino.
L’ordine (nonostante il voto negativo di qualche consigliere) non poté negarle l’iscrizione, visto che la legge professionale non specificava, tra i requisiti, essere un uomo o una donna, così Lidia Poët è stata la prima donna avvocato in Italia: ma per poco.
Il Procuratore Generale del Re (il PM, per capirci) si indignò contro questa “anomalia”, e fece ricorso alla Corte d’Appello di Torino, che diede ragione al Procuratore, sull’assunto che l’avvocatura doveva considerarsi un “ufficio Pubblico”, e come tale espressamente vietata alle donne per legge, come tutti gli altri incarichi pubblici.
Peraltro nelle motivazioni della sentenza si leggono anche assurdità varie (ma ricordiamo che era il 1883) tra cui se l’avvocatessa avesse vinto la causa, le malelingue avrebbero potuto malignare che la vittoria sarebbe stata dovuta «alla leggiadria dell’avvocatessa più che alla sua bravura», ed inoltre che sarebbe stato improprio che le donne fossero “costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste».
Lidia Poët, naturalmente, ricorse in Cassazione, che però confermò la sentenza, così venne costretta a cancellarsi dall'albo.
Questo tuttavia non la fermò, ma continuò a lavorare nello studio legale del fratello. L’anno stesso della sua cancellazione, a prova del riconoscimento alla sua professionalità che si era guadagnata tra i colleghi, venne invitata al primo Congresso Penitenziario Internazionale a Roma e nel 1890 venne invitata come delegata italiana a San Pietroburgo. Fece parte del Segretariato del Congresso Penitenziario Internazionale, rappresentando l’Italia come vicepresidente della sezione di diritto. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, poi, lasciò lo studio e (non potendo entrare nell’esercito) divenne infermiera volontaria della Croce Rossa, guadagnandosi sul campo la medaglia d’argento al valor civile.
Per tutti gli anni successivi Lidia Poët ha continuato ad esercitare la professione di fatto, specializzandosi nella tutela diritti dei minori, degli emarginati e delle donne.
Nel luglio 1919, infatti, il Parlamento approvò la legge Sacchi, che autorizzava ufficialmente le donne ad entrare nei pubblici uffici, ad esclusione della magistratura, della politica e dei ruoli militari. Così, nel 1920, Lidia Poët poté finalmente ripresentare – con immediato accoglimento – la richiesta di iscrizione all’Ordine degli Avvocati. All’età di 65 anni tornò ad indossare la toga che le era stata tolta e ad utilizzare il titolo di avvocato.
Non contenta, nel 1922 divenne presidentessa del Comitato italiano pro voto delle donne (ricordate la sua tesi di laurea), che venne riconosciuto, come sappiamo, solo nel 1946, le prime elezioni a suffragio universale in Italia. Elezioni a cui lei stessa partecipò, per poi spegnersi nel 1949, all’età di 94 anni, lasciandoci una bellissima storia di impegno sociale, civile e politico, oltre che di un grande amore per la toga, un esempio per tutti colleghi (uomini e donne).
3 - La situazione italiana
Secondo i dati forniti da Cassa Forense, oggi il numero delle avvocatesse italiane è quasi pari a quello dei loro colleghi (e in Piemonte le donne sono di più, ma siamo ancora ben lontani dalla parità. A parità di tutte le condizioni, infatti, le donne guadagnano in media molto meno dei loro colleghi uomini.
Per capirci, un’avvocatessa milanese di 60 anni guadagna in media più (molto di più) di un avvocato trentenne di Reggio Calabria, ma (sempre secondo la media) la stessa avvocatessa guadagna comunque di meno del suo collega di studio di pari età, ed il giovane avvocato calabrese, per poco che guadagni, fatturerà comunque di più della sua giovane collega di studio. Badate che sto solo facendo un esempio ma non cito dati a caso, ma mi baso sulle statistiche fornite da Cassa Forense, divise per genere, età e territorio.
Perché ciò avviene? Ci sono molteplici ragioni, e riflettono la stessa differenza di reddito che c’è in tutte le professioni, cosa che, lungi dal consolarci, dovrebbe spingerci ad una maggior equità, e per il bene della professione, non solo delle professioniste.
Abbiamo certamente percorso molta della strada tracciata da Lidia Poët, ma molta resta ancora da farne, e se vogliamo un futuro per la nostra professione quella strada dobbiamo percorrerla insieme, uomini e donne.
Avv. Giovanni Chiricosta
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