Divorzio, autosufficienza e tenore di vita degli ex coniugi: una pronuncia rivoluzionaria della Corte di Cassazione

Come spesso avviene, le pronunce della Corte di Cassazione a volte sorgono all’altare del successo mediatico, ma (come mi ricordavano i miei docenti anni orsono) è sempre meglio leggere il testo in originale e per intero di sentenze o leggi cosiddette “rivoluzionarie”, e poi farsi un’idea propria.

 

Seguendo il consiglio, ho letto la sentenza Cass. Civ. 10 maggio 2017, n. 11504 (fatelo anche voi, la trovate qui) e, prima di prendere d’assalto i tribunali per farvi ridurre l’assegno che dovete alla vostra ex, sappiate che:

 

Innanzitutto il nuovo orientamento è applicabile solo ed esclusivamente per il coniuge divorziato, non per il coniuge separato, e la differenza è che con la separazione si mantengono, seppur allentati, i vincoli di solidarietà economica, mentre col divorzio cessa qualunque vincolo tra i coniugi.

 

In secondo luogo nel caso di specie l’ex moglie era un’imprenditrice attiva, con reddito proprio (e che si era rifiutata di provare…), e soprattutto in sede di separazione non le era stato accordato alcun assegno (anche, immagino, in ragione delle sue condizioni economiche), circostanza rilevante ai fini del meccanismo utilizzato dalla Corte.

 

Infine, è bene sottolineare il ragionamento seguito dalla Corte, prima sul piano tecnico, poi sul, piano teleologico (ossia lo scopo sociale di questo orientamento, questo sì straordinario).

 

La Cassazione distingue nettamente tra due fasi: la fase di accertamento del se concedere l’assegno o meno, e la fase della quantificazione del detto assegno.

Nella prima fase il giudice (secondo questo nuovo orientamento) non dovrà in alcun modo tener conto né del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né delle condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) dell’altro coniuge (ossia quello che dovrebbe pagare…), ma solo delle condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) dell’ex coniuge richiedente, oltre che delle sue capacità lavorative (quest’ultime anche presuntive, in ragione di sesso, età e titolo di studio). Il giudice dovrà valutare (durante la fase di accertamento dell’an) se le condizioni economiche dell’ex coniuge richiedente siano adeguate.

 

Adeguate a che? Non più al precedente tenore di vita (come, sostanzialmente, è stato finora), bensì adeguate all’indipendenza economica. La stessa Cassazione ha desunto per analogia questo concetto dall’indipendenza economica dei figli maggiorenni, che devono essere mantenuti finché non abbiano raggiunto, per l’appunto,  “l’indipendenza economica”: come i genitori non possono più essere obbligati a mantenere un certo tenore di vita al figlio maggiorenne ed in possesso di capacità lavorativa astratta (poniamo laureato ultraquarantenne in perfetta salute, per capirci…) allo stesso modo non può essere imposto all’ex coniuge di mantenere l’altro (con cui non esiste più alcun vincolo matrimoniale) se questi è in grado (seppur astrattamente) di provvedere a se stesso.

 

La pronuncia è talmente rivoluzionaria che lo stesso interprete si è sentito in dovere di fare riferimento anche a criteri sociali, storici e culturali, per cui ha semplicemente preso atto che il concetto di matrimonio si è evoluto negli ultimi 50 anni (anzi 47, quanti ne sono passati dall'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento), così come si è evoluto il ruolo della donna nella nostra società, per cui oltre ad un richiamo generale al dovere di solidarietà (non nei confronti di un coniuge con cui non esiste rapporto di “coniugio”, bensì solo nei confronti di un soggetto economicamente più debole) la Corte si richiama espressamente ad un principio di autoresponsabilità economica, per cui, anche nei confronti della società, oltre che per se stesso, ciascuno (coniuge divorziato o figlio ultramaggiorenne…) è obbligato ad impegnare tutte le proprie risorse per essere economicamente indipendente, e non impoverire un altro soggetto con un vincolo tendenzialmente a vita.

 

Giustamente la Corte ha ricordato anche quanto questo vincolo di durata indefinita nei fatti impedisca o renda oltremodo difficile al coniuge debitore (ossia a quello che paga) la possibilità di ricrearsi una famiglia.

 

Infine, a ridurre il carattere rivoluzionario di questa pronuncia (e di molte altre) c’è il fatto che nel nostro ordinamento, a differenza di quello statunitense o inglese, le sentenze della Suprema Corte non godono di nomofilachia, in pratica i giudici di merito ne prendono atto (data anche l’autorevolezza della fonte) ma poi possono decidere di utilizzare altri criteri, anche espressamente contrari a quelli indicati dalla Corte. Uno dei motivi principali della mancanza di nomofilachia, del resto, è che la Cassazione dice tutto e il contrario di tutto, per cui oggi una sezione ha indicato questo criterio, domani un’altra sezione potrà indicare l’esatto contrario (un avvocato ha infatti giustamente commentato: “una rondine non fa primavera”).

 

Proprio per evitare ciò, il Legislatore ha introdotto una limitata nomofilachia, per cui se su un punto controverso (ossia in caso di contrasti tra sezioni diverse) si pronunciano le Sezioni Unite, il principio di diritto stabilito da queste ultime deve necessariamente essere seguito dalle singole sezioni delle Corte di Cassazione (a meno di non rimettere la questioni nelle mani delle Sezioni Unite). Ed in ogni caso questo vale soltanto nei confronti della stessa Corte di Cassazione, il giudice di merito può comunque decidere anche contro l’orientamento stabilito dalle Sezioni Unite, se così ritiene più giusto fare.

 

Detto ciò, mi sembra possibile (tentare di) richiedere una modifica dell’assegno divorzile sulla base del nuovo orientamento, se provate che il vostro ex coniuge è in grado di mantenersi da sé.

 

 

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