Che avvengano all’interno di una piccola impresa o in quella di una grande azienda, le assenze ingiustificate possono mettere in serio pericolo la produttività e i profitti di qualunque attività imprenditoriale, e se diventano un evento regolare possono essere emulate anche da quei dipendenti che al contrario di molti “furbetti”, hanno un comportamento diligente nei confronti della propria azienda e del datore di lavoro.
Per assenze ingiustificate si intendono tutti quei congedi temporanei motivati da false malattie, abusi dei permessi previsti dalla legge 104/1992 art 3 comma 1, assenze per falsi infortuni, doppi lavori e via dicendo.
Con la sentenza 18507/2016, si è recentemente ribadito come il datore di lavoro abbia il diritto di controllare se il proprio dipendente sia veramente malato anche se non sussistano sospetti gravi sulla veridicità della stessa. La Cassazione è intervenuta nuovamente sulla questione, disconoscendo il certificato medico attestante la malattia di un lavoratore e riconoscendo valide le prove dimostranti la falsa malattia reperite a seguito di accertamenti effettuati da una agenzia investigativa appositamente incaricata dal datore di lavoro. Nello specifico, assente per una dichiarata patologia di lombo-sciatalgia acuta, il dipendente è stato sorpreso mentre eseguiva lavori sul tetto e nel cortile della propria abitazione, le risultanze delle investigazioni, legittimamente acquisite attraverso una attività di osservazione diretta e dinamica, sono stati tali da privare il certificato medico rilasciato da professionisti convenzionati degli effetti suoi propri. Una conseguenza importante nel procedimento, se si considera che il certificato medico costituisce atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, in generale fa piena prova sino a querela di falso.
Altresì viene confermata la facoltà del datore di lavoro di concretizzare il controllo, anche occulto, tramite l’assunzione di una agenzia investigativa o un investigatore privato alle condizioni dettate nella sentenza Cass. Civ. 17113/2016 secondo cui il controllo deve essere destinato ad individuare esclusivamente comportamenti illeciti esulanti la normale attività lavorativa.
L’investigatore privato sembra possa essere di grande aiuto anche per la Pubblica Amministrazione, per ridurre sprechi e risorse, liberando le forze di pubblica sicurezza da compiti che anche questi professionisti possono svolgere.
E' recente una sentenza dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti di Roma (sentenza n. 36954/2016), che ha riconosciuto legittimo ingaggiare una agenzia investigativa al fine di verificare l'effettiva esistenza di comportamenti illeciti di un dipendente anche nel settore pubblico. Questa sentenza ha aperto finalmente le porte al privato e da alle pubbliche amministrazioni di tutta Italia la possibilità di identificare tutte le criticità che vengono commessi dai dipendenti pubblici e che difficilmente vengono perseguiti a causa della poca disponibilità (uomini e mezzi) da parte delle forze dell’ordine, impiegati nell'ordine pubblico, nella prevenzione, nell'antiterrorismo e nella lotta alle mafie e via dicendo. Le agenzie investigative sono difatti in grado di eseguire tutte quelle attività di indagine che prevedono un iter operativo tipico dei servizi "atipici" condotti normalmente dalle forze dell’ordine; servizi che già offrono alle imprese private per inchiodare dipendenti infedeli che abusano di permessi 104, sindacali, malattie, infortuni e via dicendo. Un diritto riconosciuto alla professione dell’investigatore privato, a vantaggio delle casse e dell'immagine statali, regionali, comunali, partecipate e miste.