La recentissima riforma del Condominio negli edifici, appena approvata, contiene una norma che soddisfa le istanze di tutti gli animalisti e gli amanti degli animali in generale. Secondo il nuovo art. 1138 del Codice Civile, infatti, il regolamento di condominio non può contenere norme che prevedano il divieto per i condomini di possedere a qualunque titolo animali domestici nella propria unità abitativa.
Il testo dell'articolo (che entrerà in vigore fra sei mesi) è tale da far rientrare il "divieto di vietare" anche i regolamenti approvati precedentemente, quindi con effetto retroattivo.
A mio parere questa norma non soddisfa solo le istanze (ormai proprie di ogni paese civile) sul benessere dei cd. "animali d'affezione", considerati dai loro proprietari come membri della famiglia, e quindi rientranti tra gli elementi tesi allo sviluppo della personalità (e se non proprio trovano tutela nell'art. 29 della Costituzione la trovano senz'altro nell'art. 2) ma anche quelle dei più rigorosi civilisti, secondo i quali i divieti di questo tipo influivano sull'esercizio del diritto di proprietà del singolo condomino a casa propria, cosa di cui nessun assemblea dovrebbe poter disporre. Il fatto di ospitare in casa propria un animale rappresenta una scelta del proprietario dell'immobile, su cui nessuno può giudicare, esattamente come la scelta di ospitare a casa propria un amico: perchè dovrebbe essere diverso per il miglior amico dell'uomo? Naturalmente resta la responsabilità (civile e penale) del condomino possessore dell'animale, che risponde di tutti i disagi causati dal suo animale. Quanto al rapporto che lega l'animale al condomino, la legge non prevede che si tratti del "proprietario", nè tantomeno che l'animale sia iscritto all'anagrafe canina del comune; è sufficiente un rapporto di possesso o semplice detenzione tra l'animale e il condomino, perchè questi ne risponda all'assemblea condominiale. sembra quindi che se il condomino sia diverso dal proprietario questi risponderà al condomino-possessore di quanto abbia eventualmente pagato al Condominio.
Si segnala la lungimiranza del legislatore nell'utilizzare l'espressione "animali domestici" rispetto a quella, più tecnica ma più restrittiva, di "animali d'affezione". mi aspetto nei prossimi anni pronunce della Suprema Corte impegnate ad annoverare o escludere dagli "animali domestici" pitoni e iguana, sempre più presenti nelle case italiane.
Siamo ben lontani dal mondo anglosassone e statunitense in particolare, dove i regolamenti di condominio si spingono non solo ad impedire di ospitare animali, ma persino di avere bambini, fino ad arrivare all'estremo di dovere essere "approvati" dall'assemblea dei condomini per poter abitare nello stabile.
richiedi una consulenza legale su questo o altri argomenti
Scrivi commento