Dare il nome ad un figlio: cosa dice la legge?

   Il nome di una persona è un elemento fondamentale, tanto più che, di solito, dura per tutta la vita, quindi è grande la responsabilità dei genitori che decidono come “battezzare” la prole. Tuttavia ci sono dei limiti ben precisi, per il nostro paese espressi dalle norme sull’anagrafe  (da ultimo il DPR 396/2000).

 

   Innanzitutto è vietato imporre al bambino:

- lo stesso nome del padre vivente,

- lo stesso nome di un fratello o di una sorella viventi,

- un cognome come nome,

- nomi ridicoli o vergognosi.

 

  Quanto alle prime indicazioni, servono evidentemente ad evitare insidiose omonimie, per cui non è possibile chiamarsi Mario Junior, come si usa negli Stati Uniti.

 

   Quanto all’imporre nomi ridicoli e vergognosi, in pratica ci si rimette al buon senso dei genitori, perché non è più previsto (come fino al 2000) che l’ufficiale giudiziario possa rifiutare il nome e imporne uno “normale” d’ufficio. Oggi se i Sigg. Lampa insistono per chiamare i loro figli Dario Dina, con infelice effetto finale, l’ufficiale di stato civile deve procedere alla registrazione, e se ritiene il nome ridicolo segnalarlo al Procuratore della Repubblica, il quale, se ritiene, può rettificare il nome sostituendolo con un altro con un apposito giudizio di rettifica.

 

   A tal proposito tutti ricordano il caso di quei genitori che volevano a tutti i costi chiamare il figlio Venerdì, e a cui il giudice impose il nome Gregorio (il patrono del suo giorno di nascita).

 

 

   Il nome può essere costituito da uno, due o la massimo tre “prenomi” (così si definisce il nome di battesimo, opposto al cognome), non separati da virgola, e a tutti i fini di legge vengono considerati come nome singolo.

 

   E’ fondamentale che il nome corrisponda al sesso del bambino, cosa che sembra ovvia, ma che può creare problemi per i bambini con nomi come “Giovanni Maria” e bambine di nome “Andrea”.

 

   La questione era così frequente che è stata promulgata una apposita nota del Ministero dell’Interno (circolare Min. Int. 27/2002), ispirata al buon senso, ossia all’utilizzo comune del nome nel nostro paese, per cui è consentito l’utilizzo di Maria ad un bambino come secondo nome, preceduto da un nome maschile (come Giovanni Maria), mentre è escluso che si possa battezzare una bambina italiana come “Andrea”, che in Italia è un nome esclusivamente maschile, a differenza che nel resto del mondo (come in Germania Spagna o Stati Uniti).

 

   E se i genitori, per l’appunto, sono stranieri?

 

   In tal caso sono previste delle eccezioni ad hoc: nel caso di nomi da assegnare a bambini di nazionalità estera nel nostro Paese deve applicarsi la normativa del paese di provenienza, in attuazione di specifiche norme di diritto internazionale privato. Quindi una bambina di nazionalità tedesca o spagnola potrebbe tranquillamente essere chiamata Andrea anche se nata e registrata in Italia.

 

   Possono anche essere utilizzati nomi tipici del paese di provenienza, purché siano trascritti con l’alfabeto italiano, anche se è ammesso l’utilizzo di accenti particolari (dieresi, accenti circonflessi etc.).

 

   Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale, quindi è ormai preclusa quell’antica abitudine di dare ai bambini non riconosciuti cognomi quali: Esposito e Diotallevi, che pure ancora oggi hanno una notevolissima diffusione nazionale.

 

 

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Commenti: 2
  • #1

    rotondi silvestro (giovedì, 18 febbraio 2016 17:12)

    si prega di correggere dov'èscritto ufficiale giudiziario con ufficiale di stato civile

  • #2

    Giovanni Chiricosta (giovedì, 18 febbraio 2016 17:49)

    Corretto, grazie della segnalazione!

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