Nessuna differenza tra figli legittimi e naturali

   Inizialmente avevo intitolato questo post “Equiparazione tra figli legittimi e naturali”, ma sarebbe stato errato, perché le due categorie erano già “equiparate”, anche prima del nuovo ddl (ora diventato ufficialmente legge) che modifica la disciplina dei figli naturali. La nuova normativa tocca tantissimi aspetti, anche procedurali, troppi per essere trattati in un blog, ma mi soffermo su un punto che ritengo fondamentale. 

 

  Fino ad ora il figlio naturale era sì figlio di entrambi i genitori naturali, con trattamento identico a quello dei figli legittimi, ma non aveva rapporti di parentela con i parenti dei propri genitori, ossia non era considerato nipote dei propri nonni etc. Ciò poteva avere delle conseguenze gravissime, per cui, ad esempio, non aveva diritti di successione nei confronti dei nonni o degli altri parenti (nel caso di premorte o di rifiuto dei genitori), e  nel caso di morte di entrambi i genitori naturali il figlio poteva persino essere considerato “adottabile”, giacchè la legge sull’adozione fa riferimento ai parenti tenuti a provvedervi, mentre a stretto rigore di legge i parenti dei genitori naturali non lo erano nei confronti del figlio naturale. La norma, peraltro, accoglie le istanze della giurisprudenza, specie in materia di separazione, e fa per la prima volta espresso riferimento alla famiglia estesa, per cui il figlio (legittimo o naturale) “ha diritto a mantenere rapporti significativi con i parenti”, cosa che a mio parere non può non implicare, in caso di separazione, il diritto di visita dei nonni e degli zii.

 

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